News
"La gestione e organizzazione del deposito temporaneo di rifiuti"
fonte www.puntosicuro.it / RIFIUTI
22/03/2016 - Il concetto di
deposito temporaneo di rifiuti, già da
tempo presente nell’ordinamento giuridico italiano grazie al D.Lgs. 22/97 (cosiddetto
“
Decreto Ronchi”), presenta dal punto
di vista ambientale, una non trascurabile rilevanza, in quanto esso si colloca
nella fase che precede la gestione dei
rifiuti vera e propria e, se non correttamente gestito, può essere fonte di
impatti ambientali significativi.
La sua gestione, al fine che
possa essere anzitutto garantita la tutela ambientale e che, aspetto comunque
non trascurabile, possa effettivamente essere ricondotta a quella di liceità e
temporaneità, deve rispettare specifiche condizioni, espressamente indicate
all’interno del vigente D.Lgs.152/06 (
Testo
Unico Ambientale), in particolare all’art. 183, c. 1, lett. bb), lettera
recentemente modificata dall’art.11 comma 16-bis della Legge n°125/2015, e che
si riportano di seguito:
-
Condizione temporale: Affinché un
raggruppamento/deposito di rifiuti possa essere considerato come “deposito
temporaneo” questo deve avere luogo prima della raccolta finalizzata al
successivo trasporto di detti rifiuti ad impianti di trattamento (da intendersi
sia come smaltimento sia come recupero),
-
Condizione spaziale: Il raggruppamento/deposito
deve essere localizzato nel luogo [1]
in cui gli stessi sono prodotti.
Queste
due
condizioni, sebbene apparentemente banali, rivestono invece un’importanza
non trascurabile, in quanto avendo luogo prima della raccolta finalizzata al
successivo trasporto, l’attività di Deposito temporaneo non si configura come
operazione di recupero (compresa ad esempio la messa in riserva prima di una
successiva operazione di trattamento) né come operazione di smaltimento e non è
pertanto soggetta ad alcuna autorizzazione o abilitazione specifica.
Il rispetto della condizione
spaziale, anche alla luce delle recenti modifiche normative, può dare adito ad
alcune interpretazioni legate alla non definizione dell’area (
…l’intera area in cui si svolge l’attività)
la cui estensione può essere facilmente interpretata.
Oltre alle condizioni sopra
esposte ve ne è una
terza, anch’essa
non prettamente “tecnica”, che deve essere rigorosamente rispettata, e qualora
ciò non dovesse avvenire, dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione
secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- I rifiuti devono
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative
[2],
a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (
Criterio temporale), indipendentemente
dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi (
Criterio volumetrico).
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Il Criterio temporale è adottato solitamente
da produttori di grandi quantità di rifiuti, i quali, prevedendo la produzione
di un quantitativo non definito di rifiuti provvede alla raccolta, trasporto e
avvio alle operazioni di recupero o smaltimento entro il termine massimo di tre
mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito.
Il criterio volumetrico viene
invece adottato da quei produttori le cui attività generano quantitativi
ridotti di rifiuti e potendo quindi limitare il proprio deposito temporaneo ad
un volume massimo di 30 mc di rifiuti dei quali al massimo 10 mc potranno essere
costituiti da rifiuti pericolosi. In questo caso si provvederà alla raccolta,
trasporto e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento una volta raggiunto
il quantitativo massimo concesso (quindi 30 mc) anche superando il termine dei
tre mesi.
Il deposito temporaneo non potrà
comunque superare il termine di un anno (
per
la determinazione esatta del termine ai fini del calcolo del rispetto del
limite temporale, fa fede la data di primo carico utile nel registro di
carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo scarico).
Si riporta di seguito una
schematizzazione del criterio volumetrico:
Rifiuti pericolosi (mc in deposito) |
Rifiuti non pericolosi
(mc in deposito) |
Volume complessivo (mc) |
Conformità |
0 |
< 30 mc |
< 30 |
Conforme |
< 10 mc |
0 |
< 10 |
Conforme |
< 10 mc |
< 20 mc |
< 30 |
Conforme |
0 |
> 30 mc |
> 30 |
Non conforme |
> 10 mc |
0 |
> 10 |
Non conforme |
> 10 mc |
> 20 mc |
> 30 |
Non conforme |
> 10 mc |
< 20 mc |
> 10 (pericolosi) |
Non conforme |
Altre condizioni, prettamente
tecniche, che devono essere soddisfatte perché un deposito di rifiuti possa
essere definito come “
Deposito
temporaneo”, sono le seguenti:
- I rifiuti
contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004
[3],
e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme
tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- Il deposito deve
essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere
rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
Oltre a tali specifiche
condizioni, tra le altre di natura tecnica, deve essere ricordata quella
relativa al
divieto di miscelazione di
rifiuti pericolosi (art.187 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che vieta appunto, ad
esclusione di specifici casi preventivamente autorizzati nell’ambito di
attività di recupero/smaltimento di rifiuti) la miscelazione di rifiuti
pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Attualmente le “
Norme tecniche” relative al deposito
temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella
Deliberazione Comitato Interministeriale
27/07/84 e s.m.i. che, al capitolo 4, con riferimento allo “
Stoccaggio provvisorio” dei rifiuti,
definisce puntuali criteri gestionali dei medesimi rifiuti.
I recipienti, fissi e mobili,
comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi
(in generale possiamo estendere tale requisito a tutti i rifiuti
pericolosi) devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione
alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei
rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle
sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili perciò di reagire pericolosamente
tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili
e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere
stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale
accorgimento è il medesimo che viene adottato in sede di stoccaggio di sostanze
chimiche e miscele.
Se lo stoccaggio di rifiuti
liquidi ha luogo in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un
bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio e, nel
caso di parchi serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento
di capacità pari al valore maggiore tra un terzo del volume complessivo di
tutti i serbatoi e il volume del serbatoio maggiore. I serbatoi contenenti
rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento
e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il
relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per
gli addetti e per l'ambiente (es. vasca di raccolta).
Se lo stoccaggio di rifiuti ha
luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all'azione
dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti
atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento,
nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento).
Se il deposito temporaneo ha
luogo all’esterno, è opportuno (ma non
obbligatorio) proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare
l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di
surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua
piovana nei bacini di contenimento e/o nelle vasche di raccolta.
Se invece il deposito è
effettuato in un locale chiuso, sarà necessario garantire un’areazione
adeguata, soprattutto in relazione alle tipologie di rifiuti in deposito (es.
solventi esausti volatili).
In caso di deposito di rifiuti
liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di
emergenza anti-spandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a
raccogliere gli eventuali rifiuti sversati.
Se il deposito di rifiuti si
trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà
opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di
sversamento accidentale.
I recipienti mobili (fusti,
cisternette, scatole ecc) devono essere provvisti di:
- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
contenuto;
- Accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni
di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le
operazioni di movimentazione.
I recipienti, sia fissi sia
mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe,
apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio (ad esempio
nel caso di rifiuti depositati in cassoni scarrabili che vengono periodicamente
sostituiti all’atto dell’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti). La Delibera
non fornisce indicazioni specifiche circa il contenuto delle
targhe di identificazione ma quelle
utili potrebbero essere quelle riportate nelle Figure 1 e 2.

Analogamente ai recipienti
dovranno essere identificate anche le
aree
adibite a deposito temporaneo, mediante opportuna cartellonistica; tali
aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate.
Facendo di nuovo riferimento alla
“
Condizione spaziale” sopra citata
ossia il “
luogo di produzione dei rifiuti
da intendersi come l’intera area in cui si svolge l’attività che genera i
rifiuti”, all’interno di una stabilimento (da intendersi, nella
fattispecie, come singolo insediamento produttivo o diversi insediamenti con
presenza di un collegamento funzionale tra loro) potranno essere presenti
diverse aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti.
Ovviamente ciascuna di esse dovrà
rispettare i dettami delle norma tecniche sopra descritte, con particolare
riferimento alla identificazione, presenza di coperture ove necessario ecc).
Le modalità gestionali invece
saranno relative all’intero stabilimento e pertanto, qualora venga ad esempio
adottato il criterio volumetrico, il rispetto del limite terrò conto dei volumi
in deposito presso tutte le aree identificate e gestite.
Il non rispetto delle precedenti
condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di “Attività di
gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art.256 commi 1 e
2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed
amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e
delle tipologie di rifiuti coinvolte.
Dott. A. Arosio
Consulente Ambientale
[1] Luogo
di produzione da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che
ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi
agrari, di cui gli stessi sono soci
[2] La
scelta della modalità di gestione deve essere applicata a tutte le tipologie di
rifiuti prodotte e gestite in regime di deposito temporaneo.
[3] Regolamento
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
79/117/CEE. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
Regolamento citato, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche
che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze
pericolose e gestiti conformemente al Regolamento medesimo (tale disposizione
ha sostituito quella originaria che invece vietava il deposito di rifiuti
contenenti policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF),
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm o policlorobifenili
(PCB) e policlorotrifenili (PCT) in quantità superiore a 25 ppm). Inquinanti
organici persistenti sono: Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endrin, Eptacloro,
Esaclorobenzene, Mirex, Toxafene, PCB, DDT, Clordecone, PCDD/PCDF, HCH compreso
il lindano, Esabromobifenile.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1085 volte.
Pubblicità