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"Faq: la risposta ad alcune domande sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
23/03/2016 -
Pubblichiamo alcune delle domande e risposte (FAQ) sul tema della formazione pubblicate dall’ ULSS 20 Verona.
1 – Il datore di lavoro e gli accertamenti
di assenza di tossicodipendenza
D.
Nel caso in cui il datore di lavoro effettui mansioni a rischio verso
terzi (uso carrello elevatore) deve sottoporsi agli accertamenti di assenza di
tossicodipendenza?
R. Il dubbio nasce
dall'applicabilità dell'obbligo di formazione uso attrezzature (accordo stato
Regioni 22/02/2012) agli operatori indistintamente dalla carica che lo stesso
ricopre.
In qualità di datore di lavoro
non è soggetto alla sorveglianza sanitaria ma solo alla formazione.
2 – Patentini bonifica amianto
D. I patentini rilasciati agli
addetti alla bonifica da amianto rilasciati da Enti accreditati sono sempre validi (su tutto il territorio
nazionale, indipendentemente dalla Regione nella quale è stato conseguito)
oppure hanno una scadenza, oltre la quale è necessario seguire un ulteriore
corso di aggiornamento?
R. I patentini non hanno scadenza. Sono validi su tutto il territorio
nazionale. Al momento non sono stati stabiliti aggiornamenti, anche se la
Commissione consultiva nel piano nazionale amianto del 2013 li prevede e non è
escluso che si organizzino. Ma al momento non ci sono.
Restano tuttavia gli obblighi di aggiornamento per i lavoratori ed i
preposti previsti all'art 37 D.lgs. 81/’08.
3 – ASPP, RSPP e i corsi di aggiornamento
D. Un dipendente già ASPP
della ditta verrebbe incaricato come RSPP ed ha effettuato la formazione,
purtroppo per motivi di disorganizzazione non sono stati effettuati ancora i
corsi di aggiornamento del modulo B (da effettuarsi al mio intendere dopo 5
anni dallo svolgimento del corso stesso cioè in questo caso entro dicembre del
2013). L’ASPP potrebbe tranquillamente essere nominato RSPP interno dopo la
conclusione del corso di aggiornamento di 40 ore? Ovvero dovrebbe rifare i
moduli di formazione? Inoltre i corsi di aggiornamento on- line, sono ritenuti
validi dagli enti ufficiali?
R. L'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio
2006 (allegato I- Credito formativo pag. 6) prevede che dopo i 5 anni è
obbligatorio l’aggiornamento (non viene indicato entro i 5 anni). Rientrando
nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 le
ore di aggiornamento sono 40. Quindi può essere nominato RSPP dopo
l’aggiornamento. Per quanto riguarda la modalità e-learning, si riporta quanto0
presente nella FAQ della Regione Veneto:
DOM: Sono validi i corsi di formazione sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro somministrati con metodologia di e-learning?
RISP: L’Accordo sancito in sede di dell’Accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il
26.01.06 sulla formazione per Addetti e Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione (art.
32 D.Lgs. 81/08) esclude l’ammissibilità dell’erogazione dei corsi (moduli
A,B,C) con modalità di e-learning, consentendo l’utilizzo di tale metodologia
per i corsi di aggiornamento.
Sempre nella FAQ viene indicato che per i corsi e-learning devono
essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il
percorso. Le prove di valutazione “in
itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza
telematica.
La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle
prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione
formativa.
4 – Attività di docenza per l’utilizzo
di gru a torre mobili
D. Un lavoratore con esperienza professionale pratica,
documentata, pluriennale nell'utilizzo di gru a torre mobili, qualificato dall'azienda e da una agenzia
formativa secondo l'Accordo stato-regioni sulle attrezzature del 22.02.2012,
può svolgere attività di docenza (per la sola parte pratica) secondo quanto
previsto dallo stesso Accordo (Allegato A punto 2.1. “Le docenze verranno
effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore
della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con
esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche
dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono
essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui
al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.)” o invece
è soggetto a quanto disposto dal successivo decreto interministeriale del 6
marzo 2013 che detta criteri più stringenti e
prevede oltre alle capacità pratiche anche capacità (titoli-esperienza
pluriennale, ore di docenza ecc.) in materia di formazione?. In sintesi il
decreto interministeriale del 2013 si applica anche ai formatori relativi alle
attrezzature ex Accordo Stato-Regioni del 2012?
R. I requisiti per la qualificazione dei docenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal DM 6 marzo 2013, si
applicano solo ai percorsi di formazione ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 8, così come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2 del
richiamato DM 6 marzo 2013 (Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i
soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui
agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21
dicembre 2011).
Di conseguenza i requisiti di qualificazione dei
docenti che operano nei corsi di formazione per le attrezzature elencate
nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sono quello stabiliti dallo
stesso Accordo del 22 febbraio 2012 e non dal decreto ministeriale sopra
citato.
Non va confusa la previsione di cui all’art. 73,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che effettivamente è riferita alla
formazione specifica dei lavoratori ex art. 37 - con quella dell’art. 73, comma
4 (con il richiamo dell’art. 71, comma 7) che è stata attuata dall’Accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per espresso rinvio dell’art. 73, comma 5.
In conclusione un lavoratore con una esperienza
pluriennale pratica documentata risulta qualificato a svolgere il ruolo di
formatore per la parte pratica.
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