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"Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
23/03/2016 - La settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo
D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "
Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele".
Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “
modifica
le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e
la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele”. Provvedimento che entrerà in vigore tra pochi giorni, il
29 marzo 2016.
Come indicato nella
relazione illustrativa del decreto, il
provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al
contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo
di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell'adozione del
regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento
CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è
entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla
classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per
le sostanze chimiche e il 1°
giugno 2015 per le miscele.
In ambito comunitario, a seguito
dell'adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario – continua la
relazione illustrativa - allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE - tutte contenenti riferimenti alla
legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche - con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore
comunitario ha provveduto con l'emanazione di un'unica direttiva, la direttiva
2014/27/UE, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di
protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le
disposizioni nelle stesse contenute in materia
di classificazione ed etichettatura delle sostanze.
E il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n.
39 è il nuovo decreto di recepimento (come sempre in ritardo rispetto alla
tempistica indicata nella 2014/27/UE...) della direttiva europea.
Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore
del D. Lgs. 39/2016?
Vengono apportate
modifiche ai seguenti testi normativi:
- decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977,
recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti.
Ci soffermiamo in particolare
sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle “modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81”, si compone di un unico comma e prevede
innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati
pericolosi” con “
miscele pericolose”
o “preparati chimici” con “
miscele
chimiche”. Ma l’articolo contiene anche altre modifiche...
Riportiamo un estratto del testo
dell’articolo 1:
Art. 1 - Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati
XV, XXIV, XXVI le
parole: «preparati pericolosi»
sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose»,
all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti:
«miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4,
lettera f), e
all'allegato XLII la parola:
«preparati» e' sostituita
dalla seguente: «miscele»
e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b),
le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti:
«miscele cancerogene o mutagene»;
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e'
sostituita dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le parole:
«preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela
pericolosa»;
c) all'articolo 222, comma
1, lettera b),
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
"1) agenti chimici che
soddisfano i criteri di
classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico
o di pericolo per la salute di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che
tali agenti chimici siano classificati
nell'ambito di tale regolamento;";
2) il numero 2) e'
soppresso;
3) il numero 3) e' sostituito
dal seguente: "3) agenti chimici
che, pur non essendo
classificabili come pericolosi
ai sensi del presente articolo,
lettera b), numero
1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori
a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati
o presenti sul
luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e'
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui
all'Allegato XXXVIII;";
d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) le informazioni sulla salute
e sicurezza comunicate
dal fornitore tramite la relativa
scheda di sicurezza
predisposta ai sensi del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;";
2) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: “4. Fermo restando
quanto previsto dai
regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore
di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.";
e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni scheda
dei dati di
sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";
2) il comma 4, e' sostituito
dal seguente: "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli
agenti chimici pericolosi
prodotti o forniti secondo
quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";
f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici
per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni
di categoria 3." sono sostituite dalle
seguenti: "di cui
al Regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e successive
modificazioni ed
integrazioni, come tossici
acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per
il ciclo riproduttivo o
con effetti sull'allattamento,
tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione,
cancerogeni e mutageni di categoria 2.";
g) all'articolo 234,
comma 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
"a) agente
cancerogeno:
1) una sostanza
o miscela che
corrisponde ai criteri
di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o
procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonche'
sostanza o miscela liberate
nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";
2) la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) agente mutageno: 1)
una sostanza o
miscela corrispondente ai
criteri di
classificazione come agente
mutageno di cellule
germinali di categoria 1 A o 1
B di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008."
(...)
Ricordando che il decreto
modifica anche – lettera h) e i) – l’
allegato
XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è
soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l'
allegato XXVI (Prescrizioni per la
segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo questa breve
presentazione del decreto sottolineando – art.1, comma1, lettera g) - le modifiche nelle
definizioni di agente cancerogeno e mutageno presenti nell’articolo
234 del D.Lgs. 81/2008.
Queste le nuove
definizioni:
a)
agente cancerogeno:
1) una sostanza
o miscela che corrisponde
ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena
di categoria 1 A o 1 B di cui
all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o
procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza
o miscela liberate
nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b)
agente mutageno:
1) una
sostanza o miscela
corrispondente ai criteri
di classificazione come agente
mutageno di cellule
germinali di categoria 1 A o 1 B
di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008.
Tiziano Menduto
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