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"Imparare dagli errori: infortuni durante l’accesso al solaio"
fonte www.puntosicuro.it / INFORTUNI
24/03/2016 - In queste settimane la rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, ha presentato esempi di incidenti relativi all’uso delle
scale portatili, specialmente con riferimento all’uso di scale non adeguate e scale non ancorate correttamente.
Per concludere questo brevissimo viaggio intorno agli incidenti che
avvengono durante l’uso delle scale portatili, ci soffermiamo oggi su
un infortunio che avviene nell’
accesso al solaio. Un incidente che, come vedremo, evidenzia in particolare l’assenza di sistemi e dispositivi di protezione anticaduta.
La dinamica dell’infortunio che presentiamo è tratta dall’archivio di
INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il
primo caso riguarda un infortunio avvenuto al titolare di una ditta
individuale, esercente attività di autofficina, situata a fianco dell’edificio
di proprietà dei parenti dove avviene l’infortunio. Questo secondo edificio, adibito
ad autorimessa per camper e autoveicoli, è accessibile anche passando dalla
proprietà dell’infortunato.
Nell’edificio devono iniziare lavori
edili di ristrutturazione dell’intero edificio ma al momento dell’infortunio il
luogo non può ancora ritenersi un cantiere edile.
Il giorno dell’infortunio il
titolare della ditta si reca nell’edificio dove c’era il dipendente di una
ditta che da alcuni giorni svolgeva operazioni di pulizia e di preparazione
dell’area in vista della riapertura di cantiere.
Secondo quanto riferito successivamente
dal lavoratore, “l’infortunato lo avrebbe informato di voler salire sul solaio
dell’edificio, posto ad una altezza di 3,2 metri da terra, per cercare delle
cose ed eseguiva tale operazione, malgrado fosse stato invitato a desistere”.
L’infortunato ha utilizzato una
scala a pioli portatile che era appoggiata al solaio. Dopo un minuto circa “il
dipendente ha sentito un rumore provenire dal solaio e giratosi ha visto
l’infortunato prono a terra, privo di conoscenza. Ha chiesto subito
l’intervento del 118.
Poiché la scala non si è spostata
dalla posizione iniziale è ipotizzabile che sia caduto da uno dei lati
prospicienti il vuoto del solaio mentre stava sullo stesso. Il solaio non aveva
parapetti né altre protezioni contro i pericoli di caduta dall’alto.
Dunque il
fattore causale rilevato nella scheda è l’accedere ad un solaio, in
origine non accessibile, senza utilizzare sistemi anticaduta.
La prevenzione
Al di là dell’assenza di sistemi
anticaduta, possiamo riportare comunque alcune informazioni sull’uso delle
scale in fase di accesso ai solai. E possiamo fare riferimento alle “ Linee
Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”
approvate
dalla Regione Lombardia con
Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014. Linee
guida che si soffermano sull’uso delle scale portatili nella realizzazione dei
pilastri in calcestruzzo, nel superamento di dislivelli per passaggio da solaio
a solaio, nella movimentazione
di monoblocchi di cantiere, nell’esecuzione di finiture ed intonaci e nell’ installazione
di impianti.
In particolare per il
superamento
di dislivelli per passaggio da solaio a solaio si indica che la
scala portatile “può essere utilizzata in assenza di strutture di accesso
fisse”, per il tempo necessario alla realizzazione delle scale definitive. E
comunque solo se le condizioni di utilizzo della scala “non sono aggravate dal
contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti
quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di
appoggio, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri, ecc.)”.
ll documento descrive anche i
punti di
appoggio alla base e alla sommità:
- “base di appoggio: di norma
rappresentato dal piano stabile costituito dal solaio;
- sommità: quota d’imposta del
solaio durante le fasi di costruzione e successivamente il solaio stesso”.
Veniamo alla “priorità nella
tipologia
di scala da utilizzarsi preferenzialmente nella specifica
circostanza:
- “scala semplice di appoggio con
corrimano;
- scala semplice di appoggio”.
Concludiamo con le
prescrizioni
e i
divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “la scala deve sporgere di
almeno 1 metro oltre il piano del solaio di accesso;
- il sito dove viene installata
la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura
ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base
di appoggio stabile e piana;
- la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel
rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- la scala deve essere posizionata
con un angolo compreso tra i 60° ed i 75° in funzione della tipologia, dotata
di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di
dispositivi di fissaggio alle estremità superiori; questi elementi sono da
sottoporre a verifiche periodiche;
- la scala non deve presentare
segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- durante la fase di fissaggio la
scala deve essere trattenuta al piede;
- e’ vietato sporgersi
lateralmente;
- in dipendenza del suo posizionamento,
all’accesso e allo sbarco deve essere predisposta una adeguata area di
movimento con idoneo parapetto nella zona in quota”.
In relazione, infine, all’assenza
di sistemi anticaduta ricordiamo che il Decreto
legislativo 81/2008 dedica l’articolo 115 ai
sistemi di protezione contro le cadute dall'alto per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (dove i lavori
in quota sono ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile).
E per conoscere la normativa, le
tipologie e le modalità di utilizzo dei
dispositivi
di protezione individuale (DPI) anticaduta vi proponiamo una serie di
articoli di approfondimento di PuntoSicuro:
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato la
scheda numero
3559 (archivio
incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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