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"L’esposizione delle lavoratrici agli infortuni in itinere"
fonte www.puntosicuro.it / INFORTUNI
29/03/2016 - Uno degli aspetti che emergono analizzando i dati sulla salute e sicurezza del lavoro secondo il genere, è la grande
esposizione delle lavoratrici agli infortuni in itinere.
Ad esempio con riferimento ai circa 89.000 infortuni in itinere
rilevati nel corso del 2010, ben 45.000 hanno riguardato donne e 44.000
uomini. Dati che mostrano come le lavoratrici, che forse “sono capaci
più degli uomini di tutelarsi nel luogo di lavoro”, appena fuori da
questo “allentano la guardia”.
Ad affermarlo è una pubblicazione
dell’Inail pubblicata nel dicembre del 2013, dal titolo “ Lavoro, sicurezza e
benessere al femminile. Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel
mercato del lavoro” e a cura di Emma Pietrafesa, Chiara Brunetti e Maria
Castriotta.
Il documento, con riferimento ai
dati Inail al 31 ottobre 2011, segnala che il numero degli incidenti che le
donne subiscono in itinere, nel tragitto casa-lavoro, è superiore agli infortuni
che avvengono nei luoghi di lavoro.
E il “primato femminile” viene confermato
anche in termini di
decessi: “sui 78
infortuni mortali denunciati complessivamente dalle donne nel 2010, infatti,
oltre la metà (41 casi) sono avvenuti in itinere”.
E anche nelle statistiche degli
anni successivi, sempre relativi agli infortuni
in itinere rilevati dall’Inail, si evidenzia la prevalenza della componente
femminile. Ad esempio, con riferimento ai dati Inail del 2013, emerge che tra
le lavoratrici una denuncia di infortunio su sei riguarda il tragitto
casa-lavoro-casa, mentre tra gli uomini tale tragitto riguarda una denuncia di infortunio
su dodici.
Se ne deduce dunque, continua il
documento Inail , che “il pericolo principale per le donne è proprio
rappresentato dal percorso di andata o ritorno dal lavoro, quando si tratta di
affrontare nel vivo le difficoltà della conciliazione vita familiare-lavoro:
l’accompagnamento o la ripresa dei figli dalla scuola, lo sforzo di trovare il
tempo da dedicare alla spesa e ad altre mille incombenze inevitabilmente comportano
un calo di lucidità e concentrazione e, di conseguenza, di sicurezza”.
Ed è chiaro quanto sia importante
un’adeguata politica nazionale di sostegno “affinché, come accade nel resto
dell’Europa, la vita privata e il lavoro rappresentino per le donne un binomio che
non richieda sforzi sovrumani e soprattutto non metta a rischio la propria
salute e sicurezza”.
Il documento si sofferma poi sulla presentazione delle
norme relative all’infortunio in itinere,
con riferimento all’articolo 12 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”:
Art. 12. Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e
all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni
occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti
di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate
quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto
privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso
non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre,
non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida.". |
Quando viene riconosciuto l’infortunio in itinere?
Il documento ricorda che la
casistica in materia è “talmente vasta da non consentire una risposta
universalmente valida”, e bisogna tener conto delle varie circolari dell’Inail
e delle novità normative (ad esempio con riferimento all’ incidente in
bicicletta nel tragitto tra casa e lavoro indennizzabile grazie al “Collegato
Ambientale” allegato alla legge di Stabilità 2016, approvato con legge 28
dicembre 2015, n. 221).
Riguardo al riconoscimento dell’ infortunio in
itinere un discorso a parte va fatto riguardo al
mezzo privato.
In questo caso “l’uso del mezzo
deve essere effettivamente ‘necessitato’ (ad esempio perché per percorrere il
tragitto casa-lavoro e viceversa non esistono mezzi pubblici, oppure perché,
pur esistendo, non coprono l’intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei
mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.)”. Inoltre “la tutela
- estesa anche alle ipotesi di infortuni in
itinere verificatisi per la consumazione del pasto quando non è presente un
servizio di mensa in azienda - riguarda anche tutti i casi di infortunio
verificatisi al di fuori del normale percorso, purché la deviazione sia dovuta
a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all’adempimento
di obblighi penalmente rilevanti”.
La tutela è invece esclusa in
situazioni sostanzialmente riconducibili al cosiddetto “rischio elettivo” (“uso
non necessitato del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso
anch’esse non necessitate) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte
colpevoli così abnormi da sfociare nel ‘rischio elettivo’ (infortuni
direttamente cagionati dall’abuso di alcolici, ecc.)”.
Il documento indica che l’
indennizzo per l’infortunio in itinere è
previsto qualora:
- “sussista un nesso di causalità
tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che si deve trattare del percorso
normalmente seguito per recarsi da casa al lavoro e viceversa;
- vi sia collegamento con
l’attività lavorativa, nel senso che il tragitto non sia percorso per ragioni
solo personali e al di fuori degli abituali orari in cui ci si reca al lavoro o
si rientra a casa dal lavoro;
- in caso di uso di un mezzo di
trasporto privato, tale uso sia necessitato, nel senso che tale circostanza si
configuri come l’unica alternativa possibile per raggiungere in modo agevole e
senza eccessivo aggravio di tempo, il luogo di lavoro”.
Il documento, che si sofferma anche
sul riconoscimento della necessità dell’uso del mezzo privato, indica, infine, che
possono ritenersi “
tutelate le seguenti
fattispecie:
- il percorso casa/lavoro/casa in
tutti i casi in cui sia riconoscibile la sussistenza della ‘ occasione
di lavoro’ in base ai riferiti principi e per tutto il percorso di viaggio
(ivi compreso il tempo necessario alla ricerca di un parcheggio);
- il percorso casa/lavoro/casa in
tutti i casi in cui oltre alla riconoscibilità della ‘occasione di lavoro’ sia
riscontrabile nei confronti del lavoratore un rischio aggravato rispetto alla
generalità degli utenti, direttamente connesso all’espletamento del lavoro (fondo
stradale ghiacciato);
- il percorso tra due diversi
luoghi di lavoro, anche nell’ipotesi di uso di ciclomotore nonostante la
vicinanza tra i due luoghi;
- l’uso del mezzo aziendale per
il normale svolgimento della prestazione lavorativa;
- il percorso per recarsi al
luogo di consumazione abituale dei pasti quando non sia presente una mensa
aziendale;
- l’uso del mezzo privato quando
non vi sono alternative o queste comportino disagi particolarmente rilevanti,
anche di natura familiare;
- l’uso del mezzo proprio quando
il lavoratore sia stato costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o
prescritti dal datore di lavoro, in stretta relazione con le mansioni affidategli,
come nel caso in commento;
- la necessità di percorrere una
determinata strada che presenti rischi diversi e più gravi rispetto a quelli
delle ordinarie vie di comunicazione;
- la necessità di rientrare a
casa per la consumazione del pasto in assenza della mensa aziendale quando il
percorso a piedi o l’uso del mezzo pubblico non consentano di rispettare il
limite temporale della pausa;
- la necessità di recarsi al
lavoro con urgenza;
- gli infortuni occorsi durante
le brevi soste necessitate nel percorso casa/lavoro;
- la necessità di prestare
soccorso (quale obbligo penalmente rilevante);
- il coinvolgimento in atti di
rapina e le lesioni subite accidentalmente durante la commissione di reati,
quando i fatti siano connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa”.
INAIL - Settore Ricerca,
Certificazione e Verifica - Dipartimento Processi Organizzativi, “ Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Il fattore donna al
centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro”, documento curato da Emma
Pietrafesa, Chiara Brunetti e Maria Castriotta, dicembre 2013 (formato PDF,
3.16 MB).
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sicurezza e benessere al femminile”.
RTM
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