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"La posizione di garanzia del datore per la sicurezza di una macchina"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
29/03/2016 - Si esprime la suprema Corte di Cassazione in questa sentenza sulla
responsabilità del datore di lavoro
per un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente durante l’utilizzo di una macchina che, anche se priva dei necessari requisiti di sicurezza previsti
dalla enorme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha
funzionato per lungo tempo ed è risultata esente da censure in occasione
di ispezioni da parte dell’organo di vigilanza. L’assunto secondo cui,
ha infatti precisato la suprema Corte, una macchina ha funzionato a
lungo senza cagionare problemi ed è risultata esente da censure in
occasione di precedenti controlli non esime da responsabilità il datore
di lavoro al quale è demandata la cura della prevenzione degli
infortuni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha
affermato altresì la stessa, ai fini dell'esclusione delle
responsabilità del datore di lavoro, è necessaria la compresenza dei due
requisiti costituiti dalla conformità del macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel tempo delle condizioni di sicurezza stesse.
L’evento infortunistico, l’iter giudiziario
e il ricorso in Cassazione
La Corte di
Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato
l’amministratore delegato per la sicurezza del lavoro di una società alla pena
di mesi uno di reclusione (pena sospesa e non menzione) in relazione a delitto
p. e p. dagli articoli 590, commi 1, 2, 3 e 5 del codice penale. Il fatto in
relazione al quale l’imputato è stato condannato è consistito in un incidente
occorso a un dipendente della ditta il quale, addetto alla
reggitura dei coils nei pressi di una rulliera girevole, priva di
sistemi di protezione o di sistemi idonei a impedire l'accesso alla zona ove vi
era pericolo di schiacciamento, in violazione del disposto dell'art. 71 comma 1
del D. Lgs. n. 81/2008, vi rimaneva intrappolato, riportando trauma da
schiacciamento alla coscia sinistra, con inabilità al lavoro per oltre 40
giorni.
Avverso la
sentenza d'appello l’imputato ha
ricorso
in cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Fra le motivazioni il
ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., anche per
travisamento della prova. In particolare, si è lamentato del fatto che non
fosse ragionevole pretendere da lui una condotta diversa da quella abitualmente
tenuta, nella specie in riferimento all'uso di un macchinario che era stato
utilizzato senza alcun problema per oltre 10 anni, riguardo al quale le griglie
di protezione non erano inizialmente obbligatorie, e che doveva essere usato da
due lavoratori, di cui uno, quello "ai comandi", doveva verificare
che l'area di lavoro fosse sgombra prima di azionare il meccanismo. Il
ricorrente ha lamentato inoltre che non sarebbero stati eseguiti i necessari
approfondimenti circa l'organigramma della società, atteso che lui non era
" amministratore
delegato per la sicurezza sul lavoro della società e che detta qualità
sarebbe stata coniata solo ed esclusivamente dall'accusa al fine di attribuire
alla figura apicale una responsabilità che sconfina quasi in quella oggettiva”.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso
presentato dall’imputato inammissibile, perché manifestamente infondato e, per
certi versi, caratterizzato da aspecificità.
Quanto alla sua posizione di garanzia, il rituale richiamo della Corte
di Appello alla sentenza di primo grado, secondo la suprema Corte, ha
consentito di constatare che la stessa ha fornito un puntuale riscontro degli
atti societari in forza dei quali l’imputato era stato designato amministratore
delegato per la sicurezza, con autonomo potere di spesa sino all'importo di 50.000
euro annui. Né del resto il ricorrente ha allegato specifici elementi di
contrasto con riferimento alla propria posizione di garanzia con riferimento
all'organizzazione aziendale per la sicurezza o alla presenza di altri soggetti
cui fosse stata conferita delega di funzioni a tal fine, essendosi limitato ad
accennare genericamente al "complesso" organigramma societario. Del
resto, ha osservato la Sez. IV, la Corte di merito aveva rilevato che le lacune
nei presidi antinfortunistici nella specifica unità produttiva, evidenziate
anche dalla relazione ispettiva della ASL, erano ben note al ricorrente, al
punto che questi aveva commissionato le protezioni necessarie, così dimostrando
piena consapevolezza dell'irregolarità del macchinario.
Quanto alla disposizione cautelare violata la suprema
Corte ha quindi precisato che l'art. 71 del
D. Lgs. n. 81/2008, già in vigore al momento del fatto, fa obbligo al
datore di lavoro o al suo delegato alla sicurezza di verificare la sicurezza
delle macchine introdotte nella propria azienda e di
rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di
una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto. Nel caso
particolare è risultato pacifico che la rulliera girevole era sprovvista di
dispositivi di protezione idonei e “
l'assunto
secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre 10
anni non esime da responsabilità (l’imputato),
atteso che l'utilizzazione di un macchinario non conforme alle
disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza
incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di
precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il
soggetto cui è demandata nell'ambito dell'impresa la cura della prevenzione
degli infortuni sul lavoro”. “
La
giurisprudenza di questa Corte
”,
ha aggiunto la Sez. IV, “
afferma inoltre
che, ai fini dell'esclusione di responsabilità del datore di lavoro, è
necessaria la compresenza dei due requisiti costituiti dalla conformità del
macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel
tempo delle condizioni di sicurezza del macchinario stesso”. Oltre a
ciò, la Corte di merito ha convenientemente osservato che il lavoratore
infortunato dipendente della ditta, al momento dell'infortunio, stava operando
nelle mansioni affidategli e non vi è quindi spazio per ritenerne la sua
condotta abnorme o esorbitante dai suoi compiti.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile
il ricorso e, per l'effetto, alla luce della sentenza 13/6/2000 n. 186 della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sono emersi
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ha condannato il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
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