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"Interpello: cosa accade in assenza del DURC?"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
08/04/2016 - Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è un importante certificato che ha la funzione di attestare la
regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli
adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e
Cassa Edile.
E riguardo al DURC in questi anni sono stati pubblicati diversi
interpelli, note e circolari per rispondere a vari quesiti. Ad esempio
con riferimento agli interpelli della Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro ( Interpello n. 58/2009 del 10 luglio 2009 e Interpello N. 21 del 9 luglio 2008) o alla Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 e n. 12 del 1 giugno 2012 sempre del Ministero del Lavoro.
Senza dimenticare poi le tante modifiche normative, anche con
riferimento alle semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di
conversione del cosiddetto “Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 relativo al nuovo
DURC on-line.
Insomma è evidente che in questa situazione frammentata e in
continua evoluzione, i dubbi, le domande riguardo al Documento Unico di
Regolarità Contributiva non possano che crescere.
E per cercare di fare chiarezza
in questa “selva oscura” è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla Commissione
Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) un nuovo interpello, l’
Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016
che ha per oggetto la “
risposta al
quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008”.
Prima di presentare i quesiti e
la risposta della Commissione sulla corretta interpretazione da dare ai suddetti
commi 9 e 10, riportiamo esattamente i due commi dell’
art. 90 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 90 - Obblighi del
committente o del responsabile dei lavori
(...)
9. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta
è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico
di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della
notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori
autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza
comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
(...)
Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha chiesto, con un’istanza di interpello, di conoscere il parere della
Commissione Interpelli in merito “
alla
corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto
legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del
responsabile dei lavori e dell'estensione
della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. E in particolare il
CNI ha chiesto di sapere:
1. “
l'esatto significato della dizione
‘
in assenza del documento unico di
regolarità contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza
di un
DURC irregolare nel senso
indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi
senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un
DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2.
se sia ammissibile in tale
ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti
che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le
normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del
DURC irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità,
sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio
chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n.
81/2008 (‘
L'organo di vigilanza comunica
l'inadempienza all'amministrazione concedente’), che specifica una
particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un
accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di vigilanza in cantiere e
quindi con il riscontro della ‘
assenza
del DURC’”.
Per dare una risposta la Commissione interpelli fa alcune
premesse.
Dopo aver riportato quasi interamente il comma 9 dell’art. 90 la Commissione
sottolinea che il comma 10 indica che ‘
in
assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (...)
oppure in
assenza del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo’.
Inoltre si segnala che l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 stabilisce che ‘
in attuazione
dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge’.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al
primo quesito si
indica che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce l'obbligo per il
committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la suddetta
verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII”.
Detto ciò e con riferimento alla già citata normativa che disciplina il
cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015),
“si evidenzia che per ‘
assenza del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)’
deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line,
dello stesso”.
In altri termini – continua la Commissione – “se non può essere
attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘
DURC
irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in
parola ma perché, ontologicamente,
il
DURC è solo regolare. Non a caso l'art. 2, co. 2 e l'art. 7 del DM
30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito
positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto
ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘
assenza
di regolarità’ nell'art. 4 del citato decreto è prevista la procedura
per ha regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere
il rilascio del DURC”.
Da questi ragionamenti consegue che
il
DURC “
non può essere emesso in caso
di irregolarità”.
E al riguardo si fa presente che “mentre nell'ambito dei lavori privati,
come previsto dall'art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il
committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e
lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale,
al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione
appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza dell'art. 16
bis, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell'art. 44 bis
del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale ‘
le
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti,
nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012)
E occorre evidenziare – continua l’Interpello – “che, nell'ambito dei
lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà
più trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei
lavori, come previsto dall'art. 14, co. 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9
febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012”.
Veniamo in conclusione alla ben più breve risposta della Commissione
Interpelli al
secondo quesito della
CNI.
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene “che
l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in
assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di
vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente
dall'amministrazione concedente stessa”.
Tiziano Menduto
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