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"Interpello: cosa accade in assenza del DURC?"

fonte www.puntosicuro.it / QUESITI

08/04/2016 - Il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un importante certificato che ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile.
E riguardo al DURC in questi anni sono stati pubblicati diversi interpelli, note e circolari per rispondere a vari quesiti. Ad esempio con riferimento agli interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ( Interpello n. 58/2009 del 10 luglio 2009 e  Interpello N. 21 del 9 luglio 2008) o alla  Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 e n. 12 del 1 giugno 2012 sempre del Ministero del Lavoro.
Senza dimenticare poi le tante modifiche normative, anche con riferimento alle semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di conversione del cosiddetto “Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 relativo al nuovo  DURC on-line.
 
Insomma è evidente che in questa situazione frammentata e in continua evoluzione, i dubbi, le domande riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva non possano che crescere.

E per cercare di fare chiarezza in questa “selva oscura” è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) un nuovo interpello, l’ Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “ risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008”.
 
Prima di presentare i quesiti e la risposta della Commissione sulla corretta interpretazione da dare ai suddetti commi 9 e 10, riportiamo esattamente i due commi dell’ art. 90 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(...)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
(...)

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto, con un’istanza di interpello, di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito “ alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. E in particolare il CNI ha chiesto di sapere:
1. “ l'esatto significato della dizione ‘ in assenza del documento unico di regolarità contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (‘ L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente’), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘ assenza del DURC”.
 
Per dare una risposta la Commissione interpelli fa alcune premesse.
 
Dopo aver riportato quasi interamente il comma 9 dell’art. 90 la Commissione sottolinea che il comma 10 indica che ‘ in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (...) oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo’.
Inoltre si segnala che l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che ‘ in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge’.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In merito al primo quesito si indica che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”.
 
Detto ciò e con riferimento alla già citata normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), “si evidenzia che per ‘ assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”.
 
In altri termini – continua la Commissione – “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘ DURC irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l'art. 2, co. 2 e l'art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘ assenza di regolarità’ nell'art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC”.
 
Da questi ragionamenti consegue che il DURC non può essere emesso in caso di irregolarità”.
E al riguardo si fa presente che “mentre nell'ambito dei lavori privati, come previsto dall'art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza dell'art. 16 bis, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale ‘ le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012)
E occorre evidenziare – continua l’Interpello – “che, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 14, co. 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012”.
 
Veniamo in conclusione alla ben più breve risposta della Commissione Interpelli al secondo quesito della CNI.
 
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene “che l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall'amministrazione concedente stessa”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto



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