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"FAV: valutazione dei rischi, classificazione e schede di sicurezza"

fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi

21/04/2016 - Nei luoghi di lavoro la  valutazione del rischio chimico, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008, deve “essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo”. È necessario definire il livello di rischio per ogni sostanza con riferimento a: “analisi del processo, identificazione degli agenti pericolosi, proprietà pericolose, informazioni sulla salute e sicurezza, esposizione, ...”.
 
A presentare in questo modo il tema della valutazione dei rischi, con particolare riferimento anche alle  fibre artificiali vetrose (FAV), è un intervento di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità) al convegno “ FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute” che si è tenuto a Milano il 3 Dicembre 2015.

Nell’intervento dedicato alla “ Valutazione dei rischi” la D.essa Malaguti Aliberti affronta - con riferimento alle Linee guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute - la valutazione del pericolo in applicazione del regolamento n. 1272/2008 ( regolamento CLP).
 
Ricordiamo che, come indicato dalla stessa relatrice ad un convegno sull’applicazione del regolamento CLP, tale regolamento fornisce importanti elementi conoscitivi e strumenti applicativi per una corretta identificazione del pericolo e della seguente valutazione del rischio per le esposizioni ad agenti chimici nei luoghi di lavoro. E se non bisogna confondere classificazione delle sostanze chimiche e valutazione dei rischi, esiste tra la classificazione e la valutazione un comune denominatore: “l’identificazione e la valutazione del pericolo”.
 
E la valutazione del pericolo in applicazione del Reg. 1272/2008 riguarda:
- la valutazione dei pericoli per la salute umana;
- la valutazione dei pericoli fisico chimici.
 
In particolare per le fibre artificiali vetrose (FAV) si indica che i criteri di classificazione “tengono conto ai fini della classe di pericolo ‘cancerogenicità’:
– del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre e
– del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino terrosi”.
 
Si ricordano a questo proposito la Nota R e la Nota Q.
 
Infatti le fibre a filamento continuo “con diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza > 6μm, caratterizzate dalla proprietà di mantenere costante il diametro in caso di frammentazione sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché soddisfano i requisiti della nota R. Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi. Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18% e le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene 2 quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%”.
E si indica che per quanto riguarda invece la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, “allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati”.
 
Veniamo invece alla Nota Q, introdotta dalla Direttiva della Commissione Europea 97/69/CE del 5 dicembre 1997.
Per le lane minerali è “applicabile la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto dalla nota Q”, relativamente alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- “una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche”.
E le prove di persistenza biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, “dovranno essere effettuate secondo i protocolli “riportati nel documento della Commissione Europea di Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748”.
 
In ogni caso – continua la relatrice - il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è “comunque subordinata all’ individuazione preventiva del metodo di prova” (alla selezione di un metodo di prova per le fibre è dedicato il quarto capitolo delle Linee Guida)”. E per la selezione di un metodo di prova è necessario “conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla normativa internazionale (ISO):
a) un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale); ovvero in mancanza di questo
b) un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI); ovvero in mancanza delle categorie sopraccitate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:
c) un metodo pubblicato da un’organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA, ISS, ISPRA ecc.);
d) un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale”.
 
Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riprendono, ad esempio, anche le restrizioni ed autorizzazioni REACH e ci soffermiamo invece, più in generale, sulle schede dati di sicurezza.
 
Infatti, come ricordato ai nostri microfoni dalla stessa D.essa Malaguti Aliberti, a partire dal giugno 2007 è “cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n. 453/2010.  Il primo prescrive al Titolo IV art. 31 le ‘ Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento’ e in Allegato II le ‘ Prescrizioni per la compilazione delle SDS’. Il secondo modifica e integra l’Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l’Allegato I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l’Allegato II” in applicazione dal 1° giugno 2015.
E sono esentate dalla compilazione della SDS “le FAV non più classificate come sostanze pericolose che rispettano la nota R o la nota Q”.
 
Concludiamo questo breve articolo di presentazione, sul tema dei criteri di classificazione e della valutazione dei rischi chimici, ricordando che la relatrice si sofferma anche sulla valutazione sulla sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) e sulla relazione sulla sicurezza chimica (CSR - Chemical Safety Report), sulle schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet), sul D.Lgs. 81/2008 e sull’esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro.
 
 
 
Valutazione dei rischi. Linee guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute”, a cura di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), intervento al convegno “FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute” (formato PDF, 1.23 MB).
 
 
 
 
RTM
 

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