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"FAV: valutazione dei rischi, classificazione e schede di sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
21/04/2016 - Nei luoghi di lavoro la
valutazione del rischio chimico,
come richiesto dal D.Lgs. 81/2008, deve “essere effettuata
preliminarmente all’inizio dell’attività ed ha inizio con il censimento
di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo”. È
necessario definire il livello di rischio per ogni sostanza con
riferimento a: “analisi del processo, identificazione degli agenti
pericolosi, proprietà pericolose, informazioni sulla salute e sicurezza,
esposizione, ...”.
A presentare in questo modo il tema della valutazione dei rischi, con particolare riferimento anche alle
fibre artificiali vetrose (FAV),
è un intervento di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale
Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità) al convegno “ FAV-
Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato
Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute” che si è tenuto a Milano il 3 Dicembre 2015.
Nell’intervento dedicato alla “
Valutazione dei rischi” la D.essa Malaguti
Aliberti affronta - con riferimento alle Linee
guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure
di prevenzione per la tutela della salute - la
valutazione del pericolo in applicazione del regolamento
n. 1272/2008 (
regolamento
CLP).
Ricordiamo che, come indicato dalla
stessa relatrice ad un convegno
sull’applicazione del regolamento CLP, tale regolamento fornisce importanti
elementi conoscitivi e strumenti applicativi per una corretta identificazione
del pericolo e della seguente valutazione del rischio per le esposizioni ad agenti
chimici nei luoghi di lavoro. E se non bisogna confondere classificazione delle
sostanze chimiche e valutazione dei rischi, esiste tra la classificazione e la
valutazione un comune denominatore: “l’identificazione e la valutazione del
pericolo”.
E la valutazione del pericolo in applicazione
del Reg. 1272/2008 riguarda:
- la valutazione dei pericoli per
la salute umana;
- la valutazione dei pericoli
fisico chimici.
In particolare per le fibre
artificiali vetrose (FAV) si indica che i criteri di classificazione “tengono
conto ai fini della classe di pericolo ‘cancerogenicità’:
– del diametro medio geometrico
pesato sulla lunghezza delle fibre e
– del contenuto degli ossidi
alcalini e alcalino terrosi”.
Si ricordano a questo proposito
la
Nota R e la
Nota Q.
Infatti le fibre a filamento
continuo “con diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza > 6μm,
caratterizzate dalla proprietà di mantenere costante il diametro in caso di
frammentazione sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché
soddisfano i requisiti della
nota R.
Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤
6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a
secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi. Le fibre
ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B
quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18% e le
lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene 2
quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%”.
E si indica che per quanto
riguarda invece la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e
alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, “allo
stato attuale non esistono metodi ufficiali validati”.
Veniamo invece alla
Nota Q, introdotta dalla Direttiva
della Commissione Europea 97/69/CE del 5 dicembre 1997.
Per le lane minerali è “applicabile
la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto
dalla nota Q”, relativamente alla presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
- “una prova di persistenza
biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di
lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato
inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica
a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre
di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato
inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova
intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità,
oppure
- una prova di inalazione
appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni
significativi o alterazioni neoplastiche”.
E le prove di persistenza
biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, “dovranno essere effettuate
secondo i protocolli “riportati nel documento della Commissione Europea di
Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748”.
In ogni caso – continua la
relatrice - il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura
e imballaggio delle sostanze e delle miscele è “comunque subordinata all’
individuazione preventiva del metodo di
prova” (alla selezione di un metodo di prova per le fibre è dedicato il quarto
capitolo delle Linee Guida)”. E per la selezione di un metodo di prova è
necessario “conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla
normativa internazionale (ISO):
a) un metodo di riferimento
ufficiale (europeo o nazionale); ovvero in mancanza di questo
b) un metodo normato, emanato da
un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI);
ovvero in mancanza delle categorie sopraccitate, il metodo deve essere uno tra
le seguenti tipologie di metodi di prova:
c) un metodo pubblicato da
un’organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale
o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA,
ISS, ISPRA ecc.);
d) un metodo sviluppato o
adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal
laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello
internazionale”.
Rimandiamo alla lettura integrale
delle slide dell’intervento che riprendono, ad esempio, anche le restrizioni ed
autorizzazioni REACH e ci soffermiamo invece, più in generale, sulle
schede dati di sicurezza.
Infatti, come ricordato ai nostri
microfoni dalla stessa D.essa Malaguti Aliberti, a partire dal giugno 2007
è “cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che
attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n. 453/2010. Il primo prescrive al Titolo IV art. 31 le ‘
Informazioni all'interno della catena di
approvvigionamento’ e in Allegato II le ‘
Prescrizioni per la compilazione delle SDS’. Il secondo modifica e
integra l’Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l’Allegato
I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l’Allegato II” in applicazione dal 1°
giugno 2015.
E sono esentate dalla
compilazione della SDS “le FAV non più classificate come sostanze pericolose
che rispettano la nota R o la nota Q”.
Concludiamo questo breve articolo
di presentazione, sul tema dei criteri di classificazione e della valutazione
dei rischi chimici, ricordando che la relatrice si sofferma anche sulla
valutazione sulla sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) e sulla relazione
sulla sicurezza chimica (CSR - Chemical Safety Report), sulle schede di
sicurezza (SDS - Safety Data Sheet), sul D.Lgs. 81/2008 e sull’esposizione a fibre
vetrose artificiali nei luoghi di lavoro.
“ Valutazione dei rischi. Linee
guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di
prevenzione per la tutela della salute”, a cura di Ludovica Malaguti Aliberti
(Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), intervento
al convegno “FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza
Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute”
(formato PDF, 1.23 MB).
RTM
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