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"D.Lgs. 81/2008: le modifiche relative a DVR, DUVRI, PSC e POS"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/04/2016 - Con l’obiettivo dichiarato di
semplificare e razionalizzare adempimenti
e normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in questi
ultimi anni più che a vere novità, rispetto alla cornice del
D.Lgs. 81/2008, abbiamo assistito a variazioni, aggiornamenti, semplificazioni, più o meno reali e compiute, della normativa preesistente.
Il problema, in questo caso, è che, se non c’è sufficiente
informazione, le molte variazioni rischiano di rendere la normativa
ancora più oscura.
E per questo motivo torniamo anche oggi a riepilogare alcune modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) attraverso la presentazione di un intervento al seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.
L’intervento “
Adempimenti relativi a DVR, DUVRI, PSC e
POS”, a cura dell’Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10 Firenze),
si sofferma in particolare sulle novità relative a documenti, piani e modelli
rilevanti per la gestione della sicurezza aziendale.
Riguardo al
Documento di Valutazione dei Rischi viene innanzitutto ricordato il Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 con cui sono state recepite le
"
procedure standardizzate" per la valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, del decreto legislativo n.
81/2008.
E il Testo Unico specifica che:
- i datori di lavoro di imprese
fino a 10 addetti “effettuano” la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate (Art. 29 c.5 );
- le procedure sono “utilizzabili
anche per imprese fino a 50 addetti” (Art. 29 c.6).
Il decreto interministeriale fa
poi riferimento anche ad un monitoraggio sull’applicazione delle procedure entro
24 mesi dall'emissione del decreto. Monitoraggio che si fa ancora attendere...
Parliamo brevemente del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti (DUVRI) e ricordiamo le modifiche al Testo Unico seguite al
decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013,
n. 98:
Articolo 26 - Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (...)
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29,
comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (...)
3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali
o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di
incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in
ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente
decreto. (...)
In particolare l’Ing. Matteucci
si sofferma sul contenuto del documento Inail “ L’elaborazione
del Duvri” e sui casi specifici in cui i rischi di interferenza sono
trattati o meno da PSC o DUVRI.
E ricorda anche quanto indicato
riguardo alla valutazione dei rischi da interferenza nel caso di “
mere forniture di materiali ed attrezzature”:
- Art. 26 c. 3-bis: esclude la redazione del DUVRI;
- Art. 96 c. 1-bis: esclude la redazione
del POS;
- rimangono gli obblighi dei commi
1 e 2 dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) fra cui l'informazione reciproca.
E per mera fornitura si intende
una “fattispecie nella quale la fornitura avviene senza che i lavoratori
dell'impresa fornitrice contribuiscano alla realizzazione dell'opera”.
Si segnala anche la Circolare del 10 febbraio 2011
del Ministero del Lavoro che riporta indicazioni sull’obbligo o meno di POS e
DUVRI nelle forniture di calcestruzzo.
Veniamo ai nuovi
modelli semplificati di PSC, POS, PSS e
Fascicolo dell’Opera e ricordiamo il nuovo articolo introdotto nel Testo
Unico dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla
Legge 9/08/2013, n. 98:
Articolo 104-bis - Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di
cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi
I modelli semplificati sono stati
individuati dal Decreto
Interministeriale del 9 settembre 2014, “Individuazione dei modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di
sicurezza sostitutivo”.
Si sottolinea che l’adozione dei
modelli semplificati di POS, PSC, PSS e Fo è
facoltativa.
Infatti:
- Art. 1 - Ferma restando
l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs.
81/08, i datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici
possono
predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato I al
presente decreto;
- Art. 2 - Ferma restando
l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/08,
i coordinatori
possono predisporre
il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato II al presente
decreto;
- Art. 3 - Ferma restando
l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs.n. 163 del 2006,
l’appaltatore o il concessionario
possono
predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato III
al presente decreto;
- Art. 4 - Ferma restando
l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/08,
i coordinatori
possono predisporre
il fascicolo dell’opera utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato
IV al presente decreto.
L’intervento sottolinea poi che, essendo
già definiti i contenuti minimi nell’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) il decreto ministeriale “non può
ridefinirli, quindi ...più che di un modello semplificato, si tratta
semplicemente di un modello (o standard)”.
Sono infine presentati nel
dettaglio i nuovi
modelli.
Ad esempio ricorda, riguardo al
POS - il
Piano Operativo di Sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’art. 17 co. 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV –
che la redazione
deve essere improntata
su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la
completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di
prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e
dei DPI, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli
che vi devono provvedere.
E riguardo al PSC (
Piano di Sicurezza e Coordinamento) si
indica che il PSC è
specifico per ogni
singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle
prescrizioni dell’art. 15 D.Lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed
organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell’opera in collaborazione con il CSP.
Riportiamo alcune
considerazioni finali dell’autore
riguardo ai nuovi modelli:
- l’adozione dei modelli
semplificati di POS, PSC, PSS e Fo è facoltativa. Questo ne favorirà l’uso?
- Contenuti minimi degli allegati
XV e XVI “esplicitati con maggiore sistematicità e (in qualche caso) con
maggior chiarezza;
- più che di un modello
semplificato, si tratta di un modello, ovvero di uno standard;
- nuova e positiva l’attenzione
alla registrazione degli scambi di informazione tra committente, CSE, datori di
lavoro e RLS”;
- viene rilevata la “probabile” intenzione
del Legislatore “di ‘ridurre’ le ‘dimensioni’ dei Piani di Sicurezza
‘omnicomprensivi’”.
“ Adempimenti relativi a DVR,
DUVRI, PSC e POS”, a cura dell’Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10
Firenze), intervento al seminario “Le
più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.13 MB).
Tiziano Menduto
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