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"La sorveglianza sanitaria delle patologie muscoloscheletriche"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
26/04/2016 - Poiché ogni anno assistiamo ad un aumento delle malattie professionali e in particolare dei disturbi muscolo-scheletrici,
è bene che le istituzioni focalizzino l’attenzione sugli aspetti
relativi alla prevenzione e alla sorveglianza sanitaria di queste
patologie.
Per raccogliere qualche informazione sulla
sorveglianza sanitaria delle patologie muscoloscheletriche possiamo tornare alla presentazione di un decreto della Regione Lombardia, il Decreto n. 7661 del 23 settembre 2015,
che riporta specifiche
linee guida regionali
per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori. Le linee guida
definiscono un percorso per la prevenzione e l’emersione di queste
patologie con particolare attenzione alla valutazione del rischio e alla
sorveglianza sanitaria.
Le “ Linee
Guida Regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche
connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” ricordano
che
l'attivazione di un programma di
sorveglianza sanitaria delle patologie da sovraccarico
biomeccanico da parte del medico competente “ha finalità essenzialmente
preventive, che riguardano sia i singoli lavoratori, che il gruppo di
lavoratori nel suo complesso”.
E in particolare gli “
interventi di prevenzione, a livello
individuale”, sono relativi all’individuazione di:
- “soggetti portatori di
condizioni di ipersuscettibilità ai rischi presenti, al fine dell'adozione
delle misure cautelative idonee per evitare l'insorgenza della patologia;
- soggetti con patologie
conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e di procedere
agli eventuali adempimenti medico legali;
- eventuali patologie nella fase
precoce, preclinica, al fine di evitare l'aggravamento della patologia stessa”.
Mentre gli “
interventi di prevenzione, a livello collettivo”, possono essere:
- un “contributo ad una più
approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche mediante l’utilizzo di
dati di occorrenza delle patologie e dei disturbi nei diversi gruppi di
lavoratori esposti;
- contributo alla conoscenza
delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti anche con altri
gruppi di lavoratori, per effettuare analisi comparative al fine di evidenziare eventuali significativi eccessi
nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione;
- redazione di bilanci di salute
collettiva, utili al fine di verificare l'efficacia degli interventi di
prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi
preventivi”.
Quando attivare la sorveglianza sanitaria mirata?
Le linee guida indicano che
sono due i criteri che, “separatamente
o in combinazione tra loro, orientano all’attivazione della sorveglianza
sanitaria mirata, in un particolare gruppo di soggetti:
a)
l’esistenza di un potenziale rischio lavorativo;
b)
la segnalazione di casi di patologie di interesse correlabili al lavoro”.
Riguardo al
primo criterio si segnala che “il modo più adeguato per stabilire
l’esistenza di un potenziale rischio lavorativo è quello di condurre un'analisi
e una valutazione delle condizioni di lavoro”, secondo le procedure descritte
nelle linee guida.
Nel documento alcuni paragrafi
forniscono precise indicazioni per la
valutazione
del rischio e per la
stima
dell’esposizione attraverso l’uso di strumenti semplificati di analisi.
Ad esempio si indica che i posti
di lavoro e le lavorazioni comportanti compiti ripetitivi – “per i quali
l’esito della valutazione rapida (quick assessment) abbia evidenziato una
condizione né sicuramente accettabile né sicuramente critica, oppure che siano
stati eventualmente identificati come ‘lavori problematici’” - vanno, “in prima
istanza, analizzati attraverso strumenti semplificati di valutazione per
operare una stima del livello di esposizione dei lavoratori agli stessi
specificatamente addetti”. E possono essere usati vari strumenti di indagine “proposti
dalla letteratura e dalla norma ISO 11228- 3 (Annex A), nonché dal TR ISO 12295
al relativo Annex C”. Ed è “fortemente suggerito l’utilizzo della
Checklist OCRA nella sua versione più recente,
data la sua grande sperimentazione e la sua forte relazione con il metodo
dell’indice OCRA assunto come preferito nella norma ISO 11228-3”.
Tornando al capitolo delle linee
guida dedicato alla sorveglianza sanitaria, le linee guida indicano che, se
applicata la procedura di calcolo della checklist OCRA, “si suggerisce:
- nei casi in cui il punteggio
risulti compreso nell’ area "gialla" (7,6<punteggio>11) di “effettuare
uno screening anamnestico da parte del medico competente (o, in carenza, di un
medico del lavoro consulente) i cui risultati orienteranno, di volta in volta,
gli ulteriori provvedimenti (rivalutazione dell’esposizione, attivazione della
sorveglianza sanitaria)”;
- “nei casi in cui la valutazione
risulti in area "rossa" (punteggio>11) va attivata una
sorveglianza sanitaria completa, utilizzando gli schemi tradizionali;
- nei casi in cui l’esito risulti
in “area verde - rischio accettabile” non si attiva la sorveglianza
sanitaria”.
Inoltre nei casi in cui la
valutazione analitica non sia stata ancora condotta o conclusa, ci si “potrà
basare sugli esiti del
quick assessment
per il lavoro manuale ripetitivo” o in
alternativa “si potrà valutare se è necessario attivare la sorveglianza
sanitaria sulla base della presenza di almeno uno dei quattro c.d. “ segnalatori
di possibile rischio” riportati nella tabella 5.4 delle linee guida.
Rimandando ad una lettura
completa delle linee guida, che si soffermano in dettaglio anche sul secondo
criterio di attivazione della sorveglianza sanitaria relativo alla
“segnalazione di casi di patologie di interesse correlabili al lavoro”, focalizziamo
la nostra attenzione sull’
organizzazione
della sorveglianza sanitaria.
Il documento sottolinea che tale
sorveglianza per le patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori “si effettua prima dell’assegnazione a lavori comportanti uno
specifico rischio potenziale e periodicamente, in analogia ai principi generali
che regolano la materia”. Inoltre la
sorveglianza sanitaria preventiva e, più che altro, periodica delle patologie
da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori “può essere organizzata in
due livelli:
- il
primo livello è rivolto a tutti i lavoratori esposti e conduce
all'individuazione dei ‘casi anamnestici’; consiste, infatti, nella raccolta di
dati anamnestici dai singoli soggetti attraverso interviste condotte dal medico
competente”;
- il
secondo livello “consiste nell'approfondimento clinico rivolto
unicamente ai soggetti risultati positivi alla raccolta anamnestica, e conduce
all’individuazione dei casi clinicamente definiti”.
E in fase preventiva, “data la
possibile difficoltà di una completa raccolta anamnestica, andrà posta ogni
attenzione alla diagnosi di preesistenti patologie dell’arto superiore anche
attraverso l’eventuale ricorso, basato su un preliminare screening clinico
condotto dal medico competente, ad accertamenti strumentali quali ecografia ed
EMG/ENG. Si tenga presente che i sintomi
riferiti dai lavoratori sono molto importanti per questo gruppo di patologie,
in quanto nella maggior parte dei casi compaiono precocemente e quindi, se ben
raccolti, possono costituire un indicatore prezioso”.
Concludiamo questa disamina sulla
sorveglianza sanitaria riprendendo dalle linee guida i
criteri minimi che conducono alla definizione di ‘caso anamnestico’:
- “dolore e/o parestesie
(formicolio, bruciore, punture di spillo, intorpidimento, ecc.) all'arto
superiore riferiti agli ultimi 12 mesi, con durata di almeno una settimana
oppure occorsi almeno una volta al mese;
- insorgenza non correlata a
traumi acuti.
La raccolta dei dati anamnestici
condurrà all’individuazione dei ‘casi anamnestici’ che dovranno essere
sottoposti ad approfondimenti diagnostici clinico-strumentali al fine di
individuare i casi clinicamente definiti e gli ulteriori atti che ne
derivano”.
E se anche si arriva ad un esito
negativo, “il soggetto sarà comunque definito come ‘caso anamnestico’, e
richiederà controlli sanitari più ravvicinati nel tempo rispetto ai soggetti
classificati normali. In ogni caso,
quindi, il medico competente deve adottare, sia per i casi anamnestici, sia per
i casi clinicamente definiti, uno specifico programma di controllo nel
tempo”.
Segnaliamo infine che nelle linee
guida sono presenti
tabelle che
sintetizzano il flusso operativo della sorveglianza sanitaria proposta e che
mostrano come utilizzare i risultati della valutazione dei rischi e/o dello
screening/sorveglianza sanitaria ai fini della periodicità dei successivi
controlli. Inoltre si indica che l’Allegato 6 al Ddg
n. 3958/2009 fornisce criteri orientativi per l’espressione dei giudizi di
idoneità al lavoro specifico da parte del medico competente.
RTM
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