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"Autorimessa interrata antecedente al DPR 151 e adeguamento antincendio "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
27/04/2016 -
Il quesito della settimana, presentato alla rivista Antincendio riguarda l'adeguamento antincendio di
un'autorimessa interrata avente superficie di circa 450 mq. realizzata in data antecedente all'entrata in vigore del
D.P.R. 151/11 e pertanto, non sottoposta alla disciplina dei controlli da parte dei VV.F. Risponde
Sandro Marinelli, (Dirigente AR Corpo VV.F).
Il Quesito
Si tratta di un'autorimessa interrata avente superficie di circa 450 mq. ed un numero autovetture pari a 9, realizzata in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 e quindi all'epoca non sottoposta alla disciplina dei controlli da parte dei VV.F. in materia di prevenzione incendi e delle relative autorizzazioni in riferimento al vecchio D.M. 16/02/1982.
L'accesso agli automezzi avviene esclusivamente tramite montauto (in assenza di rampa carrabile).
La regola tecnica antincendio attuale è quella in vigore dal 1986, con la divisione sostanziale degli adempimenti legata al numero di automezzi (= 9 o maggiore).
1) L'adeguamento alla normativa (dovendo ora procedere alla richiesta di valutazione progetto essendo la sup. > 300 mq.) deve essere considerato per capacità di parcamento =9 autoveicoli o, per analogia con la precedente struttura della regola tecnica legata alla assoggettabilità al D.M. 16/02/1986, bisogna fare riferimento alle disposizioni per autorimesse aventi maggior capacità?
2) La presenza del solo montauto in assenza di rampa, fa ricadere la casistica nel punto 3.7.2 sesto capoverso del D.M. 01/02/1986, nel quale si indica "per autorimesse interrate aventi capacità non superiore a 30 autoveicoli" con tutti gli adempimenti che ne conseguono, o la presenza di un numero di autoveicoli <10 vincola al solo adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2?
Secondo l'Esperto
Trattandosi di un'autorimessa con superficie inferiore a 1.000 mq, ricade nella categoria A della fattispecie di attività individuata al punto 75 del D.P.R. n. 151/2011. Pertanto, contrariamente a quanto indicato dal Lettore, non dovrà procedersi a nessuna "richiesta di valutazione progetto", ma si dovrà procedere alla presentazione di una semplice SCIA sulla base della Regola Tecnica delle autorimesse (D.M. 1/2/1986 e successive modifiche e/o integrazioni). Tale Regola Tecnica indica al punto 2, quali debbano essere i requisiti e le caratteristiche alle quali deve rispondere un'autorimessa con capacità di parcamento inferiore od uguale a 9.
Il punto 3.7.2 del D.M. 1/2/1986 (peraltro oggetto di deroghe in via generale di cui alla Lettera Circolare n. P1563/4108 del 29/08/95) fa parte del punto 3 ed è relativo alle autorimesse con parcamento uguale o superiore a 10 autoveicoli e, quindi, non si applica al caso di specie segnalato dal lettore (autorimessa con numero di automezzi inferiore o uguale a 9).
Il Quesito
Si tratta di un'autorimessa interrata avente superficie di circa 450 mq. ed un numero autovetture pari a 9, realizzata in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 e quindi all'epoca non sottoposta alla disciplina dei controlli da parte dei VV.F. in materia di prevenzione incendi e delle relative autorizzazioni in riferimento al vecchio D.M. 16/02/1982.
L'accesso agli automezzi avviene esclusivamente tramite montauto (in assenza di rampa carrabile).
La regola tecnica antincendio attuale è quella in vigore dal 1986, con la divisione sostanziale degli adempimenti legata al numero di automezzi (= 9 o maggiore).
1) L'adeguamento alla normativa (dovendo ora procedere alla richiesta di valutazione progetto essendo la sup. > 300 mq.) deve essere considerato per capacità di parcamento =9 autoveicoli o, per analogia con la precedente struttura della regola tecnica legata alla assoggettabilità al D.M. 16/02/1986, bisogna fare riferimento alle disposizioni per autorimesse aventi maggior capacità?
2) La presenza del solo montauto in assenza di rampa, fa ricadere la casistica nel punto 3.7.2 sesto capoverso del D.M. 01/02/1986, nel quale si indica "per autorimesse interrate aventi capacità non superiore a 30 autoveicoli" con tutti gli adempimenti che ne conseguono, o la presenza di un numero di autoveicoli <10 vincola al solo adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2?
Secondo l'Esperto
Trattandosi di un'autorimessa con superficie inferiore a 1.000 mq, ricade nella categoria A della fattispecie di attività individuata al punto 75 del D.P.R. n. 151/2011. Pertanto, contrariamente a quanto indicato dal Lettore, non dovrà procedersi a nessuna "richiesta di valutazione progetto", ma si dovrà procedere alla presentazione di una semplice SCIA sulla base della Regola Tecnica delle autorimesse (D.M. 1/2/1986 e successive modifiche e/o integrazioni). Tale Regola Tecnica indica al punto 2, quali debbano essere i requisiti e le caratteristiche alle quali deve rispondere un'autorimessa con capacità di parcamento inferiore od uguale a 9.
Il punto 3.7.2 del D.M. 1/2/1986 (peraltro oggetto di deroghe in via generale di cui alla Lettera Circolare n. P1563/4108 del 29/08/95) fa parte del punto 3 ed è relativo alle autorimesse con parcamento uguale o superiore a 10 autoveicoli e, quindi, non si applica al caso di specie segnalato dal lettore (autorimessa con numero di automezzi inferiore o uguale a 9).
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