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"Sulla non punibilità per la particolare tenuità delle violazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
02/05/2016 - Con questa brevissima sentenza la Corte di Cassazione ha fornito degli utili chiarimenti in merito alla
applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale recentemente introdotto nel nostro ordinamento secondo il quale “
Nei
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi
dell’articolo 133 primo comma l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale”. La suprema Corte, in
particolare, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da un
imputato condannato dal Tribunale per alcune violazioni commesse in un
cantiere alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 ha precisato che in tema di reati permanenti
è
preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la
particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata e
l’avere accertato in un successivo accesso al cantiere, nel caso
sottoposto al suo esame, che le violazioni in materia di sicurezza sul
lavoro contestate non erano state ancora rimosse ha fornito una congrua
motivazione dell'esclusione di ogni possibile valutazione di lieve
entità del fatto.
Il caso, il ricorso in Cassazione e le decisioni della
Corte suprema
Il Tribunale ha condannato il legale
rappresentante di una società alla pena di euro 4.200 di
ammenda per i reati previsti dagli artt. 114 comma 1, 122, 133, 146 comma 1,
125 comma 1 e comma 6, 126 comma 6, 136 comma 4 e 138 comma 2 del D. Lgs n. 81
del 2008, commessi nella qualità di datore di lavoro di un’impresa appaltatrice
che operava in un cantiere
edile. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto
ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando violazione,
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare
dell'art. 131 bis c.p. ex art. 606 lett. b) c.p.p., atteso che il giudice non
aveva condiviso la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto,
considerata la modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo
arrecati, motivo per cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione
affinché il giudice valutasse nel merito la sussistenza delle condizioni di
applicabilità del nuovo istituto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente
infondato il motivo del ricorso non potendo essere censurata quale violazione
di legge la valutazione di fatto espressa dal giudice di merito circa la
non riconoscibilità della clausola di non
punibilità. La stessa ha infatti precisato che “
in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di
non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non
sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per
effetto della condotta delittuosa” e che “
la sentenza impugnata ha posto in evidenzia che anche in occasione di
un successivo accesso al cantiere le violazioni in materia di sicurezza sul
lavoro non erano state rimosse, con ciò fornendo congrua motivazione
dell'esclusione di ogni possibile valutazione di lieve entità del fatto”.
Per il motivo sopra indicato la Corte di
Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’imputato con la conseguente condanna dello stesso, ex art. 616 c.p.p., al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della
Cassa delle Ammende.
Gerardo Porreca
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