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"Cantieri in sicurezza: come gestire le emergenze nei cantieri edili"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
10/05/2016 - Tra le necessarie
misure generali di tutela nei
luoghi di lavoro (art. 15) - riportate nel Titolo I, Capo III (Gestione
della prevenzione nei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008 - alla
lettera u) sono indicate ‘
le
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato’.
Come applicare questa tipologia di misure in cantiere?
Per dare una riposta a questa
domanda torniamo a presentare i contenuti del documento Inail “ La progettazione
della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a
cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non solo fornisce
una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma propone anche
una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata
su un’attenta valutazione dei rischi.
Nel capitolo dedicato alle
misure antincendio e di
primo soccorso il documento ricorda che
con il termine “
emergenza” si
definisce una “situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative,
dalla quale possono derivare, o siano già derivate, incidenti o infortuni”.
E lo stesso D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) definisce
alla Sezione VI (Gestione delle emergenze) del Titolo I, le disposizioni
generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro:
Articolo 43 - Disposizioni
generali
1. Ai fini degli adempimenti di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la
loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) adotta i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza
di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli
impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione
alla valutazione dei rischi.
Riguardo in particolare alla
designazione dei ‘
lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’
(art. 18), i lavoratori designati “non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi della designazione; altresì debbono essere formati,
in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate”.
In particolare nei cantieri ove
operino contemporaneamente più imprese è “opportuno organizzare e disporre un
sistema di gestione
delle emergenze concordato con gli enti di soccorso 118 e 115. In tutti i
casi è comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la
localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo
l'intervento dei soccorsi in caso di necessità”.
Riguardo alla
prevenzione antincendio il documento
indica che
tra i molti pericoli
generalmente presenti nei cantieri, “quelli originati dal fuoco risultano,
spesso, sottovalutati”. E in realtà nel cantiere esistono “diverse
lavorazioni la cui esecuzione può determinare un'importante fonte d'innesco;
l'uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di guaine
impermeabilizzanti, le operazioni di saldatura, gli impianti elettrici, la
presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi, incautamente e per i motivi
più disparati, dai lavoratori, ecc.”. Inneschi che, se non efficacemente
controllati, possono “provocare incendi con conseguenze anche disastrose”.
Si indica poi che nei cantieri, “a
causa della specificità del luogo di lavoro e della generale compresenza di più
imprese, e i lavoratori autonomi, è possibile che gli obblighi inerenti la
gestione delle emergenze, a carico del datore di lavoro, vengano regolati a
parte, nell'ambito delle previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del
committente (art. 104, comma 4 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,). In
tali casi si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di designazione degli
addetti e alla gestione delle emergenze, dovendo il committente stesso
provvedere, garantendolo nei contratti d'affidamento dei lavori,
all'organizzazione di un apposito servizio antincendio e di gestione delle
emergenze”.
E in conseguenza di tale
previsione, il Coordinatore
in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera (CSP)
prevede, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), “un sistema
di gestione delle emergenze di tipo comune” (così come previsto nell'allegato
XV del Testo Unico), “specificando il soggetto (l'appaltatore) che dovrà farsi
carico di tale onere, sgravando tutti gli altri soggetti dagli obblighi di cui
all'art. 18 c. 1, lett. b), cioè di designazione degli addetti ai compiti
speciali e di gestione delle emergenze”. In ogni caso questo sistema di
gestione presente nel PSC “risulterà inderogabile per le imprese e i lavoratori
autonomi”.
Il documento ricorda poi che
negli appalti privati è possibile “contrattualmente porre a carico
dell'appaltatore la cura della gestione delle emergenze
per conto dei subaffidatari (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) e dei
fornitori”.
Il documento fornisce poi alcune
indicazioni sul piano delle emergenze e sottolinea, specialmente nei cantieri
di grandi dimensioni, o che presentino significativi rischi di interferenza tra
le imprese, l’importanza della predisposizione di una “specifica
procedura operativa da adottare in caso di
incendio, che vedrà il coinvolgimento di tutti i lavoratori del cantiere” e
che dovrà contenere “almeno i seguenti elementi:
- le azioni che i lavoratori
debbono mettere in atto in caso di incendio, suddividendoli in base ai ruoli specifici
(per es.: capo cantiere, responsabile e addetto delle emergenze, lavoratore
generico);
- le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro
verso i luoghi sicuri, che debbono essere attuate dai lavoratori e dalle altre
persone presenti;
- le disposizioni per chiedere
l'intervento dei VV.F. e fornire loro le necessarie informazioni all'arrivo”.
La pubblicazione Inail indica poi
che anche il tema del
primo soccorso in
cantiere è un tema spesso trascurato. E si sottolinea tuttavia che “una
corretta gestione del primo soccorso, specialmente in cantieri con luoghi
confinati, può risultare decisiva al fine di scongiurare conseguenze molto
gravi per la salute dei lavoratori, ove sia in grado di determinare il pronto
recupero dell'infortunato”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento Inail, che si sofferma anche sulla normativa,
concludiamo ricordando che nei cantieri “il datore di lavoro di ogni impresa,
sia affidataria che esecutrice, ma non i lavoratori autonomi che resterebbero
esclusi dal sistema di gestione”, deve rispettare gli obblighi già citati
riguardo alla gestione delle emergenze, “in considerazione dell'attività svolta
e della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva”.
Ma è evidente che tale sistema,
nato per l'azienda o unità produttiva, “pone diversi problemi applicativi nel
cantiere, primo fra tutti, la possibile inefficienza della gestione per carenza
di coordinamento tra i soggetti presenti, che spesso si traduce in una
molteplicità di sistemi di gestione delle emergenze, presenti spesso solamente
in via teorica e, pertanto, del tutto inutili”. La previsione contrattuale che
pone a carico dell'appaltatore un sistema di gestione delle emergenze, incluso
il primo soccorso, di tipo comune “appare sicuramente più funzionale, essendo
garantiti in ogni momento, anche a coloro che ne sarebbero sprovvisti, come i
lavoratori autonomi e i fornitori, e quei soggetti strutturalmente meno
preparati ad affrontare tali situazioni, come le piccole imprese artigiane”.
INAIL - Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento
curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e
Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di
Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
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della sicurezza nei cantieri edili”.
RTM
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