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"Sulla condotta imprevedibile per mancato uso del freno a mano"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
11/05/2016 - La pur non recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione IV, 11/06/2014, n. 24595 è
stranamente passata sotto silenzio, pur rivestendo in realtà un
notevole interesse per l’appello al buonsenso fatto dalla Suprema Corte
in ordine al comportamento esigibile nei confronti del lavoratore che
mette in atto comportamenti privi di giustificazione in quanto, per
comune conoscenza, del tutto abnormi e imprevedibili.
La vicenda in sintesi
Nel 2008
l’operaio M. D. rimane ferito gravemente in un tragico incidente sul lavoro:
nel 2014 i titolari della ditta, della quale era dipendente, sono assolti in
via definitiva.
La Corte
di Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di L. P. e L. V., imprenditori
feltrini con ditta operante in Trentino, a N. L’operaio, rimasto
semiparalizzato, aveva infatti avanzato una richiesta all’azienda di
risarcimento di quasi 2 milioni di euro.
Veniamo
ai fatti.
Il primo
febbraio 2008 M. D. è protagonista di un singolare incidente durante il
trasporto di una piastra in cemento precompresso. L'episodio avviene nel
capannone di una ditta che produce pannelli per l'edilizia.
D. lavora
su un muletto in coppia con un collega a terra incaricato di agganciare e
sganciare i pesanti pannelli. Ad un certo punto scende dal muletto (probabilmente
per velocizzare i lavori) e il carrello
elevatore, senza freno a mano e su un falso piano, lo travolge,
schiacciandolo contro la piastra e causandogli ferite che gli provocano una
paralisi dalla cintola in giù.
Se nel processo
di primo grado per lesioni colpose vengono escluse la responsabilità dei datori
di lavoro che sono assolti, la Corte d'Appello di Trento è però di diverso
avviso e condanna i due imprenditori.
La
Cassazione, infine, annulla la sentenza di secondo grado, senza rinvio.
L’analisi giuridica
La
Cassazione insegna qui che
esperienza e
regole elementari (di buonsenso), impongono al conducente di qualsiasi veicolo
di azionare il freno di stazionamento se si ferma e scende dal mezzo,
specie se in pendenza, e di accertarsi che la leva del freno sia stata
correttamente azionata.
La
fattispecie riguarda un lavoratore assunto da circa un anno con mansioni di
saldatore e saltuariamente adibito alla manovra di un carrello
elevatore di considerevoli dimensioni, che, nel movimentare alcuni pannelli
di calcestruzzo, dopo avere arrestato il mezzo su un falso piano, era sceso dal
muletto per aiutare un collega ad imbragare uno dei pannelli. Nel corso di
questa operazione il carrello si è messo in movimento investendolo e
schiacciandolo con una ruota contro le travi di calcestruzzo. Nella verifica
fatta immediatamente dopo il fatto, era emerso che il freno di stazionamento
del carrello era perfettamente funzionante e che il lavoratore vittima
dell’infortunio era stato addestrato all’utilizzo del mezzo per circa due mesi.
In
primo grado i due titolari erano stati assolti visto che un teste oculare aveva
affermato nel dibattimento che il muletto era stato lasciato con il motore
acceso e con il freno di stazionamento non attivato. Nella sostanza non è stato
dato credito alle affermazioni diverse e opposte dell’operaio che aveva invece
affermato che, prima di scendere ad aiutare il collega, aveva spento il motore
e tirato il freno di stazionamento.
In
seguito, invece, la Corte d’Appello aveva annullato l’assoluzione condannando i
due titolari, ritenendo che l’infortunio fosse ascrivibile non alla condotta
anomala e imprevedibile del lavoratore mulettista, ma ad una mancanza di
adeguatezza della informazione e formazione impartire all’infortunato.
Secondo
i Giudici, sarebbe stata necessaria una formazione più incisiva, l’indicazione
di procedure di lavoro rigorose (che prevedessero tassativamente ad es. la
verifica del corretto funzionamento del freno a mano prima di scendere dal
mezzo e l’apposizione di zeppe alle ruote nel casi arresto in terreno non
pianeggiante) e la prescrizione di divieti precisi e tassativi (es. divieto di
scendere dal mezzo che si sta conducendo e quello di porsi davanti allo
stesso). Per i Giudici non vi era poi la prova dell’effettivo svolgimento di
un’adeguata informazione e istruzione del lavoratore infortunato, il DVR era
generico sul punto, il libretto di istruzioni del muletto non era stato messo a
disposizione del lavoratore.
Con il
ricorso in Cassazione gli imputati avevano dedotto che il lavoratore aveva
tenuto un comportamento
abnorme e imprevedibile, che il carrello era conferme alle norme CEE e
perfettamente funzionante e che l’infortunato era a conoscenza delle modalità
di utilizzo dello stesso, anche per quanto riguarda le regole per lo
stazionamento del mezzo (spegnere il motore e attivare il freno di
stazionamento).
Nulla avrebbe potuto
evitare l’evento, in quanto il lavoratore aveva omesso di spegnere il motore e
di tirare il freno a mano.
La
Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando la sentenza della condanna, non
tanto perché l’operatore era sceso dalla
macchina o perché si era posto davanti alla stessa, quanto perché, prima di
scendere dal mezzo, non aveva provveduto ad azionare il freno di stazionamento,
ovvero lo aveva azionato in maniera non corretta (senza tirarlo fino in fondo).
L’eventuale
inadeguatezza di formazione professionale non aveva affatto inciso sul
verificarsi dell’evento (non aveva rilievo in relazione al nesso eziologico,
non era la causa dell’evento), in quanto
si
era trattato, più semplicemente, della violazione di una elementare regola di
prudenza che prescindeva da eventuali istruzioni ricevute.
La
condotta del lavoratore, estemporanea e sconsiderata, è stata ritenuta dai
Giudici della Cassazione idonea a interrompere il nesso
causale con l’evento infortunistico. Non poteva essere possibile evitare
che il lavoratore, peraltro da anni addetto anche alla conduzione di carrelli
elevatori (in altra impresa), omettesse di inserire, ovvero inserire in maniera
errata, il freno a mano, dopo avere arrestato il mezzo in zona in pendenza.
Secondo
la cassazione “
appartiene alla più elementare e comune
esperienza di chiunque si trovi a condurre veicoli del genere più
diverso (dalla Panda al TIR), la necessità, nel fermare qualunque veicolo, di
azionare il freno a mano, specie se la sosta avviene in luogo non piano”.
La
cassazione non considera neppure censurabile la condotta degli imputati
relativamente all’omessa vigilanza del lavoratore, evidenziando con forza che
non “
si comprende in cosa, allora,
avrebbe dovuto essere più incisiva la formazione professionale a fronte della
condotta gravemente imprudente del lavoratore che, prima di scendere dal muletto
e porvisi davanti,
avrebbe dovuto
eseguire una manovra assolutamente ovvia e nota a chiunque si ponga alla guida
di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe dovuto richiedere altro che
maggiore attenzione da parte dell’operatore”.
La massima di Rolando Dubini
Secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni in materia
antinfortunistica rispondono all'esigenza di garantire l'incolumità dei
lavoratori anche in presenza di condotte negligenti ed imprudenti dei medesimi,
è tuttavia altrettanto vero che, secondo la stessa giurisprudenza,
la condotta del lavoratore può giungere ad
interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro ed
evento determinatosi)
allorché si
presenti, oltre che gravemente negligente ed imprudente, del tutto
imprevedibile.
Si è
quindi sostenuto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando
il comportamento
del lavoratore sia abnorme, tale essendo stato definito il comportamento
imprudente del lavoratore che, o sia stato dallo stesso posto in essere in
maniera del tutto autonoma ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -
e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro -
ovvero, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in
qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili, e quindi
prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nello svolgimento delle mansioni
affidategli (v. ex plurimis Cass. n. 952/97, Maestrini, e n. 40164/04).
Qualora
sia stato accertato che il carrello
elevatore manovrato dall’infortunato sia perfettamente funzionante,
compreso l'impianto frenante, deve necessariamente ritenersi che
l'infortunio si è verificato, non tanto
perché l'operatore è sceso dalla macchina o perché si è posto davanti alla
stessa [o dietro o di lato n.d.r.],
comunque
contravvenendo ad elementari regole di prudenza, quanto perché, prima di
scendere dal mezzo, non ha provveduto ad azionare il freno di stazionamento,
ovvero lo ha azionato in maniera non corretta (nel caso di specie lo stesso
infortunato, si legge nella sentenza di merito, aveva dichiarato di non
ricordare di avere completamente azionato il freno prima di scendere dal
carrello).
In
questo caso l'infortunio trova la sua scaturigine nel mancato ovvero nello
scorretto uso del freno di stazionamento,
cioè nella
violazione, da parte del
lavoratore, di elementari regole di prudenza; in particolare, di quella che
impone, nel caso di arresto di un qualsiasi veicolo, specie se in un luogo in
pendenza, la corretta attivazione della leva del freno. Regola che, peraltro,
lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto essere stata richiamata al
lavoratore ed allo stesso ben nota fin dal tempo in cui, alle dipendenze di
altra ditta, manovrava un carrello elevatore, sia pure di più ridotte
dimensioni.
Se
questa è l'origine dell'incidente, sembra evidente che
la tesi della
"non
incisiva" formazione del lavoratore - negata nel caso di specie dagli
imputati, che hanno richiamato la documentazione in atti, gli accertamenti
eseguiti dall'ispettore del lavoro e le testimonianze rese dai compagni di
lavoro dell'infortunato, cui ha fatto preciso riferimento il giudice di primo
grado che ha ricordato, oltre che la testimonianza del collega cinese, le
dichiarazioni rese da altri due lavoratori colleghi dell’infortunato, ed
inoltre quelle del titolare della ditta presso la quale il lavoratore
infortunato aveva svolto, per quasi ventun anni, anche mansioni di carrellista,
e quelle di altro dipendente, che aveva dichiarato di avere istruito l’infortunato nell'uso del muletto, compresa la manovra di
arresto dello stesso che prevedeva lo spegnimento del motore, l'inserimento del
freno a mano e l'appoggio per terra delle forche -
perde qualsiasi rilievo in punto di efficienza causale della condotta
dei due imputati rispetto all'evento. Questo essendo stato evidentemente
causato dall'errata manovra dell’infortunato, che si è posta quale causa
sopravvenuta idonea, per la sua evidente abnormità ed imprevedibilità, ad
interrompere il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento
determinatosi.
In
altri termini, se agli imputati viene rimproverato di non avere
"incisivamente" curato la formazione del dipendente, deve prendersi
atto del fatto che
non poteva certo
ragionevolmente prevedersi che l’infortunato, peraltro da anni addetto anche
alla conduzione di carrelli elevatori, potesse omettere di inserire, ovvero
inserire in maniera errata, il freno a mano, dopo avere, peraltro, arrestato il
mezzo in zona in pendenza.
Ove anche
"non incisiva", la formazione del lavoratore non poteva non essere
sufficiente almeno quel tanto che bastava per fargli comprendere la necessità,
una volta arrestato il carrello, di azionare correttamente la leva del freno
in modo da assicurare lo stazionamento del veicolo.
Appartiene,
invero, alla più elementare e comune esperienza di chiunque si trovi a condurre
veicoli del genere più diverso (dalla "Panda" al "TIR",
portati quali esempio nella sentenza impugnata), la necessità, nel fermare un
qualunque veicolo, di azionare il freno a mano, specie se la sosta avviene in
luogo non pianeggiante.
A
fronte di tale evidente e grave imprudenza del
lavoratore, le considerazioni svolte dal giudice del gravame si presentano
del tutto irrilevanti, oltre contraddittorie rispetto alle stesse premesse
fattuali dal medesimo evidenziate, e persino generiche.
Nella
sentenza impugnata è stata segnalata l'assenza di una "incisiva"
formazione del lavoratore infortunato, essendo stato il documento di
valutazione dei rischi ritenuto estremamente generico poiché "
non consente di apprezzare l'idoneità
dell'attività di prevenzione e formazione, non essendovi alcuna esplicitazione
dei rischi considerati e delle criticità della prestazione affrontate nella
formazione". Affermazione che si pone in contrasto, non solo con
quanto in proposito osservato dal giudice di primo grado, sul punto non
smentito dai giudici del gravame, circa quanto emerso dalle testimonianze rese
dall'ispettore del lavoro (che, come sopra già rilevato, ha richiamato quanto
emerso dalla documentazione acquisita e dalle informazioni testimoniali
ricevute dai colleghi di lavoro dell’infortunato e da altri testi), ma anche
con quanto dallo stesso giudice del gravame richiamato in punto di fatto in
ordine alle dichiarazioni rese da collega cinese, il quale ha riferito, come si
è già avuto modo di rilevare, di sapere anche lui condurre il muletto perché
gli avevano insegnato a manovrarlo e gli era stato raccomandato, nel fermarsi,
di "
mettere giù le forche a terra,
tirare i freni e spegnere il motore, dopo scendere giù".
Lo stesso giudizio di "non
incisività" della formazione si presenta generico, laddove non ha precisato il giudice del gravame, né
comprende questa Corte, in che termini avrebbe dovuto essere
"incisiva" la formazione a fronte della condotta gravemente
imprudente del lavoratore che, prima di scendere dal muletto e porvisi davanti,
avrebbe dovuto eseguire una manovra assolutamente ovvia e nota a chiunque si
ponga alla guida di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe dovuto richiedere
altro che maggiore attenzione da parte dell'operatore, non certo formazioni o
informazioni particolari.
Non si
comprende quale avrebbe potuto essere la formazione "incisiva" che
avrebbe dovuto esser assicurata al lavoratore, tale da essere capace di evitare
l'evento prodottosi, ed a quale procedura "rigorosa" egli avrebbe
dovuto essere addestrato (in sentenza sono state richiamate la verifica del
corretto funzionamento del freno a mano prima di scendere dal mezzo e
l'apposizione di zeppe alle ruote), rispetto a quella nascente, non solo dall'esperienza
specifica, dallo stesso maturata anche presso altra ditta, di conduttore di
carrelli (certamente significativa, a prescindere dalle dimensioni del mezzo,
poiché anche il più leggero dei mezzi industriali e degli stessi veicoli di uso
civile richiede, una volta arrestato dal conducente, l'utilizzo del freno di
stazionamento), ma dalla comune esperienza quotidiana e dalle più elementari
regole della logica e di elementare prudenza, note a chiunque conduca un
qualsiasi tipo di veicolo, industriale o civile.
Esperienza e regole elementari, che impongono al conducente di qualsiasi veicolo - ove
anche si tratti di un'utilitaria che circoli su una strada - di azionare il
freno di stazionamento allorché si arresti e scenda dal mezzo, specie se il luogo
dell'arresto sia in pendenza, e di accertarsi che la leva del freno sia stata
correttamente azionata.
In tale
contesto, nessun rilievo presentano le ulteriori osservazioni svolte dal
giudice del gravame in punto di assenza del libretto di uso e manutenzione
del carrello, assenza di cartelli, mancata apposizione di zeppe alle ruote.
Si tratta, invero, di osservazioni che non spostano i termini della questione,
poiché a nessuna delle citate circostanze può attribuirsi un qualche
apprezzabile rilievo causale a fronte della evidente e plateale imprudenza del
DM, come più volte sopra evidenziata e descritta.
Ciò
anche a non voler considerare:
- che
la cartellonistica ritenuta mancante per l'assenza di avvisi circa "
la pericolosità del mezzo e delle cautele da
osservare nella conduzione" dello stesso, certamente avrebbe dovuto
riguardare prescrizioni sulle modalità di utilizzo del carrello ed i correlati
divieti, non certo la precisazione - del tutto ovvia - che l'operatore, dopo
essersi arrestato su un luogo in pendio deve, prima di scendere dal mezzo,
azionare il freno,
- che
l'apposizione delle zeppe non avrebbe impedito l'evento, poiché l’infortunato,
per eseguire tale operazione, avrebbe dovuto portarsi davanti al carrello,
comunque non correttamente stazionato,
- che
la presenza del libretto di uso e manutenzione del veicolo non avrebbe avuto
nessun effetto, poiché la regola di azionare il freno prima di scendere da un
mezzo non sta certo scritta nel predetto manuale, costituendo la stessa
l'elementare e più ovvio corredo della primaria esperienza di chiunque si trovi
a condurre un veicolo.
Premesse queste circostanze, non può porsi in
dubbio che, nel caso oggetto di esame, non possono attribuirsi ai datori di
lavoro
dell’infortunato condotte causalmente rilevanti nella determinazione
dell'evento verificatosi, essendosi posta la condotta del lavoratore quale
causa unica e determinante dell'evento stesso, avendo assunto tale condotta i
caratteri della abnormità e della imprevedibilità, ed essendo quindi assurta
quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Ciò che
evidentemente esonera gli imputati da ogni responsabilità.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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