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"Le novità del D.Lgs. 81/2008: le tutele nel mondo del volontariato"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/05/2016 - In questi anni la
normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro ha avuto continue modifiche. Modifiche piccole e
grandi, alcune annunciate e poi ritirate, altre scritte sulla norma, ma
senza i decreti applicativi necessari.
In questa situazione è necessario ogni tanto fare il punto della
situazione normativa, essere dei validi promemoria per i nostri lettori,
ricordando e rispiegando le modifiche normative e le dirette
conseguenze.
Per farlo nei mesi scorsi, con particolare riferimento alle modifiche del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), abbiamo presentato un intervento al seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.
E per comprendere più correttamente chi siano i volontari l’intervento riporta anche un estratto della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” (le parti in grassetto sono evidenziate dal relatore):
Riguardo al contenuto
dell’intervento - dal titolo “
Decreto
del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al
D.L.vo 81/08 – aspetti generali” e a cura di Massimo Bartalini (Tecnico
della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val
d’Elsa USL 7 – Siena) – ci
siamo già soffermati in un precedente
articolo su vari aspetti: le attività a basso rischio, la
valutazione dei rischi da interferenze, le semplificazione per i lavoratori
stagionali, la valutazione dei rischi, le novità del contratto accessorio,...
Tuttavia l’intervento si sofferma
anche su un’altra modifica che riguarda l’
ampliamento
delle tutele nel mondo del volontariato, in particolare per i volontari che
prestano opera nell’ambito di associazioni religiose e di programmi internazionali
di educazione non formale.
Stiamo parlando della modifica
operata da uno dei decreti del Jobs
Act - in questo caso il Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151 recante “
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”
- che all’art. 20 viene a modificare il
comma
12bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Parliamo di un comma che era stato
già modificato non molto tempo prima dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98.
Con le nuove modifiche nel comma
12bis le parole ‘
dei soggetti che
prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese, …’, sono sostituite dalle seguenti: ‘
dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato...’ aggiungendo ‘
...e
delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi
internazionali di educazione non formale, …’.
Riportiamo, per chiarezza,
l’intero
nuovo comma 12bis (art. 3,
D.Lgs. 81/2008):
12 -bis
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale , nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
12 -bis
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale , nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
E per comprendere più correttamente chi siano i volontari l’intervento riporta anche un estratto della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” (le parti in grassetto sono evidenziate dal relatore):
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge
per
attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo
personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte,
senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono
essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza
le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Quali sono poi le tutele applicate per il volontariato secondo il
D.Lgs. 81/2008?
Riprendiamo integralmente il
citato
art. 21 del Testo Unico:
Articolo 21 - Disposizioni
relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice
civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma
1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della
sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui
all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Concludiamo questa breve
presentazione delle novità per i
volontari - con riferimento al D.Lgs. 151/2015 e all’intervento di Massimo
Bartalini - ricordando anche chi sono i ‘
soggetti
di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’ (c 12bis, art. 3,
D.Lgs. 81/2008):
- “direttori artistici e
collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale, da parte di
cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche;
- addetti ad attività sportive
dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione
Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- collaboratori (collaborazione
coordinata e continuativa) di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche”.
“ Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15)
modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali”, a cura di Massimo Bartalini
(Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta
Val d’Elsa USL 7 – Siena), intervento al seminario “Le più recenti
modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.61 MB).
Tiziano Menduto
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