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"I membri dell’Organismo di Vigilanza e la responsabilità per infortunio"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
12/05/2016 - E’ stata da
poco depositata la
sentenza n.18168 del
2016 (ud. 20 gennaio 2016-dep. maggio 2016) con cui la Prima Sezione Penale
della Cassazione ha assolto i membri del Consiglio di Amministrazione e i
componenti dell’ Organismo
di Vigilanza di una Società per Azioni, ai quali era stato contestato, a
seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2010, il reato previsto
dall’articolo 437 c.p.
(“Rimozione od
omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”), che prevede che
“chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.”
Trattandosi di una pronuncia che affronta un
tema - quello della responsabilità penale dei membri dell’OdV in caso di
infortunio sul lavoro o malattia professionale - di grande interesse per gli
operatori del settore e al contempo ancora poco approfondito in giurisprudenza,
esaminiamo il caso oggetto della sentenza nel dettaglio.
L’infortunio era avvenuto in un cantiere navale nel
corso del lavoro di ammagliatura e aveva causato una grave invalidità ad un
operaio, a causa di due tubi che si erano sfilati dal carico che una gru stava
sollevando e che erano caduti sull’ammagliatore stesso.
Come ricorda la Cassazione,
“il processo veniva instaurato nei confronti
di una quantità di soggetti a diverso titolo:
una parte del processo
stesso aveva un suo primo sbocco nella
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e
concerneva
i soggetti oggi interessati, componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo
di Vigilanza della … spa”.
All’infortunio era infatti seguito un
“giudizio per numerosi imputati e per
diverse imputazioni (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
lesioni personali colpose ed altro ancora).”
Per quanto riguarda
le imputazioni
oggetto del procedimento qui in commento,
“si
imputava ex art. 437 cod.pen. ai componenti del Consiglio di Amministrazione
della S.p.a. di avere omesso di collocare apparecchi idonei al sollevamento dei
materiali a mezzo gru o di averne messo in numero insufficiente, e segnatamente
appositi accessori quali baie o ceste idonee al carico dei materiali sulla nave”.
In aggiunta a ciò,
“inoltre
si imputava ex art. 437 cod.pen. ai componenti dell’Organismo
di Vigilanza di “…spa” di avere omesso di segnalare al consiglio di
amministrazione e ai direttori generali e
di non aver preteso che si ponesse
rimedio ad una serie di carenze in tema di prevenzione dagli infortuni che
venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all’interno del
cantiere, i quali ripetevano da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali,
ma che
l’Organismo di Vigilanza avrebbe recepito passivamente, senza
segnalare alcunché al datore di lavoro, e, al contempo,
non
approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo
di apposi accessori quali baie o ceste.”
Il GUP del
Tribunale aveva dichiarato
non
luogo a procedere perché il fatto non sussiste in relazione all’imputazione
relativa al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche nei
confronti di tutti gli imputati.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che non
ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art.437 c.p. e, con
riferimento ai membri dell’Organismo di Vigilanza,
“che il reato omissivo poteva essere posto in essere soltanto da
soggetti gravati da uno specifico obbligo di predisporre le cautele omesse, che
non gravava né sui membri dell’Organismo di Vigilanza né sui membri del
Consiglio di Amministrazione, trattandosi di scelte di politica aziendale ed
incombenze validamente delegate ai responsabili delle singole unità produttive:
queste deleghe avrebbero escluso il cumulo di responsabilità in capo ai
rappresentanti della componente datoriale.”
Avverso
tale sentenza di non luogo a procedere ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale,
contestando da un lato - con varie argomentazioni - le conclusioni del
Tribunale sull’inapplicabilità dell’articolo 437 c.p. al caso di specie e
dall’altro le conclusioni in tema di delega di funzioni.
Secondo il Procuratore, in particolare, “la delega
riscontrata in atti non sarebbe stata conferita validamente poiché risultavano
due soggetti titolari dei medesimi poteri di datore di lavoro ed una delle
deleghe era stata revocata solo nella stessa data dell’infortunio de quo; in
ogni caso, poi, la delega non esonera il delegante dal vigilare sull’attività
del delegato, perché continua a gravare la posizione di garanzia: nella specie,
vi era una connessione tra attività del delegato e politica di impresa, poiché
nel cantiere vi erano innumerevoli carenze regolarmente segnalate ed alle quali
non si poneva rimedio; la sicurezza doveva rientrare nelle politica aziendale e
laddove il delegato non avesse preso le opportune cautele, i deleganti
avrebbero dovuto intervenire.”
Nel ricorsodel Procuratore della Repubblica,
poi, “si rilevava che il Consiglio di Amministrazione era stato informato delle
manchevolezze e che
l’Organismo di Vigilanza
sapeva che i
cantieri giustificavano le stesse con problemi economici: in particolare, per
quest’ultimo organo il ricorso rammentava la funzione di controllo e la
mancanza di sollecitazioni ad assumere iniziative concrete per la sicurezza; si
lamentava anche la mancanza di indipendenza dell’organismo di vigilanza e la
incompetenza tecnica dei suoi componenti.”
La Cassazione ha rigettato il ricorso del
Procuratore della Repubblica in quanto infondato.
Secondo la Corte,
“desta perplessità la configurazione di una responsabilità in capo ai
componenti dell’Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze
che avrebbero afflitto i cantieri navali:
le perplessità sono causate da una
inevitabile contraddizione nella
quale la ricostruzione della vicenda sembra avvilupparsi, poiché, se - seguendo
appunto l’ipotesi di accusa - i citati membri dell’Organismo di Vigilanza nulla
avevano riferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, è ben difficile
ipotizzare una responsabilità in capo a questi ultimi per non avere adottato le
cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.”
Analogamente la Cassazione sottolinea che
“il ricorso non precisa
quali fossero la carenze e le
manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell’Organismo
di Vigilanza: né, in particolare, il ricorso afferma che siffatte imprecisate
manchevolezze avrebbero riguardato le ceste utili per la sollevazione dei tubi.”
Riguardo all’applicabilità in questo
procedimento dell’articolo 437 c.p. (ai sensi del quale oggetto dell’omissione
devono essere eventuali
“
impianti, apparecchi o segnali”), infine, la Corte - tra le varie
argomentazioni (per l’approfondimento delle quali si rinvia alla sentenza
integrale) - precisa che
“la nozione di apparecchio antinfortunistico
si connota per una finalità propria del dispositivo, che invece le ceste non
hanno se non in misura soltanto collaterale, trattandosi di strumenti atti a
vincolare alle gru i carichi da collocare sulle navi.”
Tuttavia, prosegue la sentenza,
“la questione in sé non assume carattere
dirimente” in quanto, se è vero che
“l’infortunio
lavorativo de quo è stato causato dal mancato utilizzo di ceste per la
sollevazione di tubi inox a mezzo di gru”, allora
“sul punto occorre prendere atto che emerge dalla sentenza impugnata
che le ceste in questione erano presenti nel cantiere navale […] ed è questo il
fattore che assume un’efficacia dirimente.
Infatti
se le ceste non erano mancanti, l’utilizzo o meno delle stesse non attiene
affatto al profilo della omessa collocazione di strumenti, apparecchi o
congegni adeguati, ma soltanto al
profilo organizzativo del lavoro concreto
svolto nel cantiere navale. Si prende atto che nella imputazione si faceva
riferimento ad un numero insufficiente di strumenti necessari alle lavorazioni,
ma su questo punto il ricorso non precisa alcunché…”.
Dunque
“
la
problematica si fa di natura eminentemente organizzativa: è valida
conclusione del Giudice di merito l’affermare che, se le ceste vi erano nel
cantiere in quanto fornite dalla componente datoriale,
spettava
eventualmente ai soggetti responsabili di unità operative disporne l’utilizzo
e che, se le suddette ceste fossero state impegnate al momento della
lavorazione che è stata alla base dell’infortunio de quo, allora l’operazione
doveva essere differita del tempo sufficiente a reperirne altre.”
La Cassazione conclude pertanto affermando
che
“l’invocata responsabilità cui fa
riferimento il ricorso
non
poteva dunque essere del Consiglio di Amministrazione, i cui
compiti non
si dilatano sino a decidere se, nell’ambito di una singola operazione di carico
di tubi, andasse utilizzata una cesta;
e parimenti
nemmeno poteva
gravare siffatto obbligo sui componenti dell’Organismo di Vigilanza.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche
normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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