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"Codice Prevenzione incendi: le misure per prevenire le esplosioni"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
16/05/2016 - Nel nuovo Codice di prevenzione Incendi, con riferimento al documento “
Norme tecniche di prevenzione incendi” allegato al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, sono presenti alcune
regole tecniche verticali (RTV) che sono applicabili a specifiche attività (o ad ambiti di esse).
In un precedente articolo, PuntoSicuro si è già soffermato sulle RTV relative alle
aree a rischio per atmosfere esplosive riportando le indicazioni e le fasi della
valutazione del rischio di esplosione, come contenute nella sezione V del documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”.
Ricordiamo brevemente che la
valutazione deve essere effettuata
attraverso le seguenti
fasi:
a. individuazione delle
condizioni generali di pericolo di esplosione;
b. identificazione delle
caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili;
c. determinazione della
probabilità di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere
esplosive;
d. identificazione dei potenziali
pericoli di innesco;
e. valutazione dell'entità degli
effetti prevedibili di un'esplosione;
f. quantificazione del livello di
rischio accettabile;
g. adozione di misure finalizzate
alla riduzione del rischio di
esplosione”.
Riguardo alla
valutazione dell'entità degli effetti
prevedibili di un'esplosione, si indica che ai fini della valutazione è
necessario “tener conto delle conseguenze sulle eventuali persone esposte,
sulle strutture e sugli impianti dei seguenti effetti fisici di un'esplosione:
a. fiamme e gas caldi;
b. irraggiamento termico;
c. onde di pressione;
d. proiezione di frammenti o
oggetti;
e. rilasci di sostanze
pericolose”.
E per la verifica dell'obiettivo
di
salvaguardia degli occupanti, “devono
essere considerati almeno i seguenti effetti:
a. danneggiamento degli elementi
di compartimentazione non resistenti all'esplosione secondo NTC” (norme
tecniche per le costruzioni, ndr) “ed in generale agli impatti meccanici;
b. fuori servizio degli impianti
di protezione attiva interni al locale di origine dell'esplosione;
c. effetto domino (es.
danneggiamento di altri sistemi di contenimento, impianti o apparecchiature con
rilascio di sostanze pericolose, ...);
d. danneggiamento delle misure di
protezione adottate sulle fonti di innesco presenti con conseguente accensione
delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate”.
Inoltre:
- “nei casi in cui l'esplosione
potrebbe essere seguita da un incendio, si deve valutare quest'ultimo scenario
tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'esplosione;
- nei casi in cui a seguito di un
incendio potrebbe verificarsi un'esplosione, si deve valutare quest'ultimo
scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'incendio”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento riguardo ad altri dettagli della valutazione
dell’entità dell’esplosione, anche in relazione ai modelli empirici e ai
modelli semplificati, veniamo ora all’ultima fase della valutazione del rischio
di esplosione, relativa all’
adozione
delle misure per la riduzione del rischio.
Il documento indica che per la riduzione
del rischio di esplosione possono adottarsi le
seguenti misure:
a. “
misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle
probabilità di formazione ed innesco di una miscela esplosiva;
b.
misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti
di un'esplosione entro limiti accettabili;
c.
misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di
esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione del lavoro
e dei processi produttivi”.
E si sottolinea che “
le misure di prevenzione e gestionali sono
sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle
misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad
un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e
gestionali”.
Inoltre il grado di sicurezza
degli impianti e delle apparecchiature “deve essere conforme alle indicazioni
contenute nelle norme tecniche scelte per la progettazione e realizzazione o,
in assenza, deve essere individuato mediante tecniche di analisi di
affidabilità quali Failure Mode and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault
tree analysis (FTA, EN 61025), Markov (EN 61165)”.
Nel documento sono riportate due
tabelle che contengono utili
indicazioni per il conseguimento del livello di sicurezza equivalente richiesto
dalle disposizioni legislative anche comunitarie e le norme tecniche vigenti.
Questi i
provvedimenti organizzativi riportati:
- “formazione professionale in
materia di protezione dalle
esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere
esplosive;
-
assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di
indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva;
- assegnazione ai lavoratori
addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive;
- predisposizione di specifiche
procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti;
- segnalazione dei pericoli di
formazione di atmosfere esplosive;
- adozione di procedure
specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di
emissione e delle fonti di innesco;
- realizzazione delle verifiche
di sicurezza (verifica iniziale, periodica e manutenzione) degli impianti e
delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano
formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle normative tecniche
applicabili”.
Questi invece sono i
provvedimenti impiantistici:
- “protezione dai danneggiamenti
meccanici dei sistemi di contenimento di sostanze infiammabili al fine di
evitare la rottura di componenti;
- impiego di sistemi a circuito
chiuso per la movimentazione delle sostanze infiammabili;
- realizzazione di sistemi di
dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in
ambiente in modo da conseguire uno dei seguenti obiettivi: mantenere la
concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di
esplosività; ridurre l'estensione dell'atmosfera pericolosa a volumi
trascurabili, secondo le norme tecniche applicabili, ai fini delle conseguenze
in caso di accensione; confinare l'atmosfera pericolosa in aree dove non sono
presenti sorgenti di innesco efficaci;
- installazione di impianti di
rivelazione sostanze infiammabili per: attivazione delle misure di messa in
sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di innesco; evacuazione
delle persone preventivamente all'accensione dell'atmosfera esplosiva;
- installazione all'interno delle
aree dove è probabile la presenza di atmosfere esplosive di impianti,
attrezzature, sistemi di protezione e relativi sistemi di connessione non in
grado di provocarne l'accensione;
- installazione di impianti di
rivelazione inneschi (es. scintille, superfici calde, ...);
- realizzazione di sistemi di
inertizzazione delle apparecchiature in modo da ridurre la concentrazione di
ossigeno al di sotto della concentrazione limite (LOC);
- installazione di sistemi di
mitigazione degli effetti di un'esplosione per ridurre al minimo i rischi
rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un'esplosione,
scelti tra i seguenti: sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di
gas; sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri; sistemi
di isolamento dell'esplosione; sistemi di soppressione dell'esplosione;
apparecchi resistenti alle esplosioni; elementi costruttivi dei fabbricati
progettati per resistere alle esplosioni”.
Ricordando che il documento si
sofferma anche sui prodotti impiegabili (laddove sia possibile la formazione di atmosfere
esplosive e non sia possibile ridurre le sorgenti di innesco) e sulle opere
da costruzione progettate per resistere alle esplosioni, concludiamo l’articolo
riportando le indicazioni relative alle
misure
per la riduzione del rischio per gli occupanti.
Infatti il layout dell'opera da
costruzione e degli impianti “deve essere concepito con l'obiettivo di ridurre
il numero di occupanti esposti agli effetti di un'esplosione (es.
sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, ...). A tal fine, le sorgenti
di pericolo possono essere installate come segue:
a. all'esterno dei fabbricati,
opportunamente scherniate o distanziate;
b. in locali dove è prevista solo
la presenza occasionale di occupanti;
c. all'interno dei locali, in
posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro;
d. in locali dotati di misure
(es. impianto di rivelazione sostanze infiammabili,...) tali da consentire agli
occupanti di raggiungere un luogo sicuro ai fini dell’esplosione prima
dell’accensione”.
RTM
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