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"Interpello: metodi per la valutazione dei rischi da agenti chimici"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
24/05/2016 - Sono stati tanti, in questi anni, i pareri richiesti alla
Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, sul tema della
valutazione dei rischi.
Ricordiamo, ad esempio:
- l’ Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che affrontava il tema della valutazione del rischio correlato agli ordigni bellici;
- l’ Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 che si soffermava sul legame tra la valutazione dei rischi, la formazione e le singole mansioni;
- l’ Interpello n. 5/2014 del
13 marzo 2014 che sottolineava il ruolo attivo della collaborazione dei
medici competenti all'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’ Interpello n. 12/2013 del
24 ottobre 2013 che rispondeva ad un quesito sull’applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza e alla obbligatorietà del documento
di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi
penitenziari.
Senza dimenticare i vari interpelli che hanno affrontato il tema
della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, dell’uso delle
procedure standardizzate o che hanno parlato della redazione del Piano Operativo di Sicurezza.
Il
nuovo interpello che presentiamo oggi si sofferma anche lui sul
tema della valutazione dei rischi, ma da un punto di vista più operativo, con
riferimento alla possibilità di utilizzare, per la valutazione, una specifica
metodologia...
Stiamo parlando dell’
Interpello n. 9/2016 del 12 maggio 2016,
che ha per oggetto la “
risposta al quesito
relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro”.
Infatti Utilitalia,
Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua,
dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, ha avanzato istanza di
interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti
sul luogo di lavoro”.
In particolare è stato richiesto
un parere della Commissione
Interpelli per sapere se, premesso che nei ‘
luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di
lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito
contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo
anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il
datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo
pubblicato dall’Inail “
Il rischio
chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e
della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi
titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica’.
Come sempre, prima di dare una
risposta la Commissione fa alcune
premesse
normative.
Ad esempio si ricorda che l’art.
2, co 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la
valutazione dei rischi come ‘
valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
Inoltre si ricorda che l’art. 28 del
D.Lgs. 81/2008 stabilisce al comma 1 l’obbligo che la valutazione dei rischi
debba riguardare ‘
tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori’ e al comma 2 si impone al datore di
lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione (“di cui
all’art. 17, co 1, lett. a” del Testo Unico) le ‘
misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati’.
Riportiamo integralmente i commi
1 e 2 dell’
articolo 28:
Articolo 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello
stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo
obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione
può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del
decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le
procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data
certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato e contenere:
a) una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
b) l’indicazione delle misure
di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
(...)
Dopo queste premesse la
Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
La Commissione indica che il manuale
operativo “ Il
rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail
nel 2014 “propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio
chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute,
fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza”.
Ricordiamo che il manuale, realizzato
dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti
e Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail, attraverso il Gruppo di Lavoro su
“Salute, ambiente e sicurezza nelle attività di bonifica dei siti contaminati”,
riporta infatti precisi strumenti operativi per la valutazione del rischio
chimico e per la tutela della salute dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo
su di un sito contaminato o potenzialmente tale. Dove con sito
contaminato si intende una porzione di territorio, più o meno estesa, che
può costituire un rischio ambientale e sanitario legato alla presenza di
sostanze inquinanti nel terreno e/o nella falda acquifera.
E – conclude la Commissione
Interpelli - “atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro,
la
Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire
un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia
di siti e soddisfi la previsione normativa”.
“ Il rischio chimico per i lavoratori nei siti
contaminati”, un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici,
attraverso il Gruppo di Lavoro INAIL su “Salute, ambiente e sicurezza nelle
attività di bonifica dei siti contaminati”, autori: Simona Berardi, Elisabetta
Bemporad, Luigi Cortis, Alessandro Ledda, Ilaria Barra, Annalisa Guercio, Emma
Incocciati, Monica Gherardi, Mariano Alessi, Liliana La Sala, Celsino Govoni,
Maria Gregio, Teresio Marchì, Claudio Mariotti, Antonella Milieni, Giuseppe
Piegari, Eva Pietrantonio, Gaetano Settimo, Sergio Teggi, Iason Verginelli,
responsabile scientifico: Simona Berardi – INAIL DIT, versione 2014,
pubblicazione gennaio 2015 (formato PDF, 4.31 MB).
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abbonati dedicata a “ Il rischio chimico e la bonifica dei siti contaminati”.
Tiziano Menduto
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