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"Chi ha bisogno di un responsabile della protezione dei dati? "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
24/05/2016 - Durante un
recente webinar sono state molte le domande che mi sono state poste, afferenti
a tempi e modi di entrata in vigore delle nuove ed avanzate disposizioni del regolamento
europeo 679/2016. Un aspetto che merita particolare attenzione è legato
alla designazione del responsabile della protezione dei dati, soggetto del
tutto sconosciuto in Italia ma già noto in altri paesi.
Trascrivo
letteralmente l’articolo specifico del regolamento:
Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e
il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile
della protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato
da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga
scala; oppure
c) le attività principali del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10.
omissis
Sulla base del
principio che questo obbligo di designazione non si applica a trattamenti già
in essere, in quanto vi è un periodo di grazia che si estende fino a 24 maggio
2018, appare evidente che ogni nuovo trattamento che viene svolto dai titolari
sopra elencati, o che ha per oggetto le attività sopra elencate, deve
necessariamente essere sottoposto al vaglio di un responsabile della protezione
dei dati.
Un altro
articolo illustra in dettaglio le
competenze, le responsabilità ed i compiti di questo nuovo soggetto, che
dà indubbiamente un grande contributo al miglioramento delle modalità di
trattamento di dati personali.
Si faccia
attenzione alla differenza significativa che esiste nelle tre lettere del comma
uno.
Mentre la
lettera a) impone l’obbligo di
designazione ad un qualsivoglia titolare, quale che siano i trattamenti
che egli svolge, se è un’autorità o un organismo pubblico (ad eccezione ad
esempio delle procure della Repubblica), le lettere b) C) non fanno riferimento ad una specifica
categoria di titolari, ma fanno riferimento al tipo di trattamento che il
titolare svolge.
Mi sembra del
tutto legittimo ritenere che una grande catena di supermercati, che emette
tessere di fedeltà con attribuzione di punteggi, analisi di acquisti a premio e
altre attività similari, applicabili a decine di migliaia di clienti, debba
necessariamente designare un responsabile della protezione dei dati personali.
Parimenti, una
grande catena di istituzioni sanitarie private, che gestisce dozzina di
cliniche ed ambulatori in varie parti d’Italia, indubbiamente tratta su larga
scala dati personali particolari (
art. 9
-
dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) dovrà necessariamente
designare un responsabile della protezione dei dati. Stesso ragionamento si
applica certamente i sindacati.
Se il
trattamento è già in corso, si potrà aspettare fino alla data ultima di entrata
in vigore, ma credo proprio che potrebbe essere un’idea non particolarmente
brillante.
Chiudo infine
questo intervento segnalando che non bisogna soltanto esaminare i casi in cui
la designazione di questo responsabile è obbligatoria, ma bisogna utilizzare
lungimiranza e buon senso, uniti alla diligenza del buon padre di famiglia,
valutando attentamente l’opportunità di designare un responsabile della
protezione dati personali anche dove tale designazione non è obbligatoria per
legge, ma è certamente opportuna!
24 maggio 2018: data fatidica
Sarà quindi il
24 maggio 2018 la data ultima entro la quale dovranno essere adottate tutte le
indicazioni del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali,
che sono decisamente più impegnative e vincolanti, rispetto a quelle
dell’attuale decreto legislativo 196/2003.
Il regolamento
introduce nuove responsabilità, rafforza i diritti degli interessati e pone dei
limiti al movimento internazionale dei dati.
Come abbiamo
già accennato, sono più di 28.000 i
responsabili della protezione dei dati personali, di cui le aziende avranno
bisogno, in tutta Europa. Ricordiamo anche che la stima è alquanto prudenziale.
Vi sono alcuni
passi che le aziende possono già cominciare a prendere, per avviare il processo
di rispetto delle nuove indicazioni del regolamento.
Il primo passo
è evidentemente quello di fare una completa rassegna di tutti i dati personali
che vengono trattati, le modalità di trattamento, le modalità di archiviazione
e ,fattore di cui poco sino ad oggi i titolari si sono preoccupati, indicare un
termine entro il quale i dati dovranno essere cancellati.
Occorre
cominciare ad individuare un responsabile per la protezione dei dati personali,
a fronte di un’offerta che per ora è decisamente insufficiente, rispetto alla
domanda.
Occorre
attivare al più presto un piano per fronteggiare possibili violazioni dei dati,
che in precedenza doveva essere attivato solo per gli operatori delle
telecomunicazioni, mentre oggi invece il piano deve essere chiamato in causa a
fronte di qualsiasi violazione. Se la violazione ha caratteristiche di
particolare gravità ed impatto sugli interessati, occorre anche avviare fin da
adesso un piano per informare gli incaricati del fatto che i loro dati sono
stati violati.
Non mancherò
di tenere aggiornati i lettori sulla graduale applicazione dei dettati del
regolamento, che dovrà essere integrato da disposizioni nazionali, assunte
dalle autorità Garanti, ma inquadrate in un processo di coerenza, che obbliga
le stesse autorità a confrontarsi con le altre autorità europee e,
soprattutto, con il neocostituito
comitato europeo per la protezione dei dati.
Adalberto Biasiotti
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