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"Attrezzature di lavoro: il ruolo dei coordinatori e della vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
26/05/2016 - Per fornire informazioni in materia di
verifiche periodiche
delle attrezzature di sollevamento ci siamo soffermati
nei mesi scorsi
sul seminario “ Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità”. Un seminario, promosso dal
Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia,
che si è soffermato anche sull’importanza di vari ruoli nel mondo edile
per favorire e stimolare una maggiore prevenzione dei rischi correlati
all’uso delle attrezzature di lavoro.
In “
Il ruolo dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri”, a cura
dell’Ing. Filippo Scopazzo (Ordine degli Ingegneri di Bergamo), ci si sofferma,
ad esempio, sul ruolo e l'attività dei
coordinatori
alla sicurezza.
Riguardo ai dispositivi di
sollevamento in cantiere, si indica che il Coordinatore “deve ‘considerare’ gru
e attrezzature di sollevamento in genere” perché “sono quasi sempre
interferenziali: il funzionamento o anche la sola presenza può condizionare o
penalizzare la sicurezza di altri anche non coinvolti nell’utilizzo anche della
medesima impresa”.
E quali sono i
rischi prevalenti con le attrezzature di
sollevamento?
Il relatore segnala ad esempio:
caduta cose/materiale; caduta dall’alto; errori di montaggio (caduta pezzi,
crollo, rotture); urti, colpi, impatti, compressioni; cesoiamento,
stritolamento (caduta elementi); investimento (da parte di mezzi meccanici),
manutenzione (elettrocuzione, esposizione ad agenti chimici, ...); etc.
Il documento, ricco di immagini, ricorda
che il Coordinatore “non può e non deve occuparsi di tutti i rischi ma … tutti
i rischi devono essere valutati”. Parla inoltre di montaggio e installazione e
si sofferma su
cosa prevedere nel PSC
( Piano di Sicurezza e
Coordinamento).
Queste alcune indicazioni
generali:
- “coordinamento tra diverse gru;
- limiti e divieti (sia generici
che specifici con verbale da far firmare a D.L. e gruista), confinamenti zone
(carico, scarico, basamento gru se rotante );
- definire o richiedere sia data
evidenza di eventuali cessioni uso o accordi tra imprese (verbali da conservare
in cantiere);
- richiedere che vi sia
individuazione di chi è responsabile delle verifiche
periodiche, delle manutenzioni e dei controlli sia quotidiani che
trimestrali di funi e catene. Se non sappiamo chi deve fare cosa a chi ci
rivolgeremo?
- plinto/basamento??? Opportuno
chiedere verifica strutturista;
- marcatura di macchine ed
accessori”;
- “idoneità ‘appoggio’ della gru
(fondazione dedicata? Platea esistente?Prove di piastra? Relazione
geotecnica?)”.
Il relatore riporta anche alcune
indicazioni su
cosa verificare in
cantiere in corso d’opera:
- “la gru è un attrezzatura di
lavoro che deve essere installata, manutenuta e utilizzata secondo precisi
obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro;
- il coordinatore verifica il
rispetto delle indicazioni del PSC e dei contenuti del POS (che ha già
verificato);
- durante i sopralluoghi l’assenza di comportamenti,
situazioni ed anomalie in genere di carattere evidente ed esplicito;
- essendo un rischio
interferenziale è opportuno che verifichi presenza e completezza della
documentazione dei dispositivi di sollevamento;
- utilizzo di accessori di
sollevamento conformi”;
- è opportuno “dare traccia di
aver verificato la documentazione dei dispositivi di sollevamento senza sostituirsi
al Datore di Lavoro;
- verifiche
periodiche, manutenzione, dichiarazione corretta posa in opera, registro di
controllo, idoneità appoggio gru, verifica funi e catene, verifica formazione
(attestati);
- nel caso di riscontro di anomalie è ovviamente tenuto ad
approfondire e se necessario a vietare l’utilizzo
delle attrezzature”.
Ad affrontare invece il ruolo della
vigilanza è l’intervento “
L'attività di vigilanza sulla corretta
gestione delle attrezzature di sollevamento: verifiche, controlli, manutenzione
e formazione/abilitazione degli addetti”, a cura di Giuseppe Ravasio ( ATS Bergamo).
Con riferimento al Decreto
legislativo 81/2008 si ricorda
chi
può effettuare verifiche:
- “per la prima verifica il
datore di lavoro si avvale dell’INAIL;
- le successive verifiche possono
essere effettuate dalle ASL o da soggetti abilitati”.
Inoltre il datore di lavoro, “per
le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e /o
soggette a influssi che possono dare origine a situazioni pericolose”, provvede
ad interventi di controllo straordinari “ogni volta che intervengano eventi
eccezionali quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di inattività”.
E i risultati dei controlli “devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni,
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”.
Si ricorda poi anche il comma 4
dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 in cui sin indica che le attrezzature di
lavoro devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Sta al datore di lavoro
“scegliere la strategia manutentiva più adeguata in relazione alla propria
capacità organizzativa e alla politica aziendale al fine di minimizzare l’onere
globale della manutenzione pur mantenendo alto il livello di efficacia”.
Ci sono quindi “
tre livelli di intervento (su cui si
esplica anche l’attività di vigilanza da parte dell’ATS):
-
controlli : in carico al datore di lavoro ed effettuati da persona
competente; devono essere registrati;
-
manutenzione: in carico al datore di lavoro ed effettuata da
persona competente; deve essere registrata;
-
verifiche periodiche : in carico al datore di lavoro ed effettuate
da soggetti abilitati (INAIL, ATS, soggetti privati); devono essere verbalizzate”.
Concludiamo rimandando alla
lettura integrale dell’intervento che si sofferma sui percorsi formativi, anche
con riferimento all’ accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione.
“ Il ruolo dei coordinatori per la
sicurezza nei cantieri”, a cura dell’Ing. Filippo Scopazzo (Ordine degli
Ingegneri di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle
attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità”
(formato PDF, 2.30 MB).
“ L'attività di vigilanza sulla
corretta gestione delle attrezzature di sollevamento: verifiche, controlli,
manutenzione e formazione/abilitazione degli addetti”, a cura di Giuseppe Ravasio (ATS Bergamo), intervento al
seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e
persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 755 kB).
RTM
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