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"SISTRI: nuovo Regolamento in Gazzetta"
fonte www.insic.it / SISTRI
26/05/2016 -
Con decreto n.78/2016 del 30 marzo
(pubblicato in GU n.120 del 24-5-2016), il Ministero dell'Ambiente ha
emanato un Regolamento sul funzionamento e l'aggiornamento del SISTRI.
Il Decreto, al momento della sua entrata in vigore, fissata per l'8 giugno abroga il DM 18 febbraio 2011, n. 52, il precedente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti". Ma, fino all'approvazione delle procedure operative (attraverso specifico decreto ministeriale da emanare - vedi art. 2 del DM 78/2016) si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente (art. 23 del DM 78/2016).
Sempre con decreto ministeriale da emanarsi saranno disciplinati termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente. Verrà infine anche disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
L'aggiornamento è esplicitamente previsto dall'art. 188 -bis, comma 4-bis, del Codice Ambiente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale».
L'articolo 2 del DM 78/2016 prevede uno o più decreti del Ministro dell'ambiente che regolino le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati. Con le medesime modalità si procede alle modifiche previste all' allegato 1, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
L'allegato I riporta infatti i contributi SISTRI, e la loro ripartizione per categoria di soggetti; regola poi le modalità di pagamento, la sostituzione dei dispositivi, l'eventuale duplicazione dei dispositivi.
All'art. 3 si disciplina, invece la Gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il SISTRI, che sono in mano all'Arma dei Carabinieri (comma 1); inoltre, al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI potranno essere rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da definirsi con i sopra citati decreti.
L'articolo 4 amplia il novero dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI: oltre a quelli previsti all'art. 188 ter comma 1 del Codice Ambiente, anche
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del Codice Ambiente, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Una disposizione a parte (Art. 5) riguarda i Rifiuti urbani della Regione Campania, per i quali si aggiunge che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 localizzati nel territorio della Regione Campania.
Il Regolamento passa poi a regolare nel Titolo II gli obblighi derivanti dall'applicazione del SISTRI, ovvero procedure di adesione, ed il contributo (art. 7) per l'iscrizione (versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono) nonché le procedure di consegna dei dispositivi.
Non mancano disposizioni sul Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI (art. 9).
Nel Titolo III (artt.12-15) si fa riferimento alle Procedure speciali: procedure di emergenza, per la gestione di categorie speciali di rifiuti (art.13), disposizioni specifiche per gli autotrasportatori e per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
Il Titolo IV (artt. 16-18) riporta Disposizioni procedimentali per l'assolvimento degli obblighi dei produttori di rifiuti (art.16), comunicazioni al SISTRI e in materia di interoperabilità.
Nelle Procedure operative semplificate (artt. 19 e 20) si regola la Delega operativa e la Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento.
Mentre nel Titolo VI (artt.21-22) si disciplina il Catasto di rifiuti.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.120 del 24-5-2016)
Vigente al: 8-6-2016
Il Decreto, al momento della sua entrata in vigore, fissata per l'8 giugno abroga il DM 18 febbraio 2011, n. 52, il precedente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti". Ma, fino all'approvazione delle procedure operative (attraverso specifico decreto ministeriale da emanare - vedi art. 2 del DM 78/2016) si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente (art. 23 del DM 78/2016).
Sempre con decreto ministeriale da emanarsi saranno disciplinati termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente. Verrà infine anche disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
L'aggiornamento è esplicitamente previsto dall'art. 188 -bis, comma 4-bis, del Codice Ambiente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale».
L'articolo 2 del DM 78/2016 prevede uno o più decreti del Ministro dell'ambiente che regolino le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati. Con le medesime modalità si procede alle modifiche previste all' allegato 1, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
L'allegato I riporta infatti i contributi SISTRI, e la loro ripartizione per categoria di soggetti; regola poi le modalità di pagamento, la sostituzione dei dispositivi, l'eventuale duplicazione dei dispositivi.
All'art. 3 si disciplina, invece la Gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il SISTRI, che sono in mano all'Arma dei Carabinieri (comma 1); inoltre, al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI potranno essere rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da definirsi con i sopra citati decreti.
L'articolo 4 amplia il novero dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI: oltre a quelli previsti all'art. 188 ter comma 1 del Codice Ambiente, anche
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del Codice Ambiente, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Una disposizione a parte (Art. 5) riguarda i Rifiuti urbani della Regione Campania, per i quali si aggiunge che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 localizzati nel territorio della Regione Campania.
Il Regolamento passa poi a regolare nel Titolo II gli obblighi derivanti dall'applicazione del SISTRI, ovvero procedure di adesione, ed il contributo (art. 7) per l'iscrizione (versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono) nonché le procedure di consegna dei dispositivi.
Non mancano disposizioni sul Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI (art. 9).
Nel Titolo III (artt.12-15) si fa riferimento alle Procedure speciali: procedure di emergenza, per la gestione di categorie speciali di rifiuti (art.13), disposizioni specifiche per gli autotrasportatori e per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
Il Titolo IV (artt. 16-18) riporta Disposizioni procedimentali per l'assolvimento degli obblighi dei produttori di rifiuti (art.16), comunicazioni al SISTRI e in materia di interoperabilità.
Nelle Procedure operative semplificate (artt. 19 e 20) si regola la Delega operativa e la Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento.
Mentre nel Titolo VI (artt.21-22) si disciplina il Catasto di rifiuti.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.120 del 24-5-2016)
Vigente al: 8-6-2016
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