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"L’ABC della formazione: generale e specifica dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
08/06/2016 - Spesso pur consapevoli della ricchezza, ma anche complessità del
nostro sistema normativo, si tende purtroppo a dare per scontata la
conoscenza di norme e regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Ad esempio in materia di formazione alla sicurezza
conosciamo le regole e le specificità della
formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti?
Il D.Lgs. 81/2008 richiede
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano:
- Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 “Disciplina,
ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché
dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti
dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del
medesimo D.Lgs. n.81/08”
- Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012 “Adeguamento
e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e
integrazioni”.
Per fare brevemente il punto su quanto previsto, ad oggi, dagli accordi
Stato-Regioni in materia di formazione, con un occhio anche alle evoluzioni
normative successive e ai vari interpelli in materia di formazione, possiamo
presentare la prima parte di un intervento al convegno “
Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è
tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle
Settimane della Sicurezza 2015
organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento “
Formazione e addestramento: facciamo il
punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione
presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di
Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si ricorda che gli Accordi
Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza
si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione
facoltativa)”.
E
non si applicano ai lavoratori
stagionali di cui all’art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tali Accordi Stato-Regioni
non
disciplinano la formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs.
81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano
in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, ecc). Ad
esempio: formazione addetti primo
soccorso e antincendio, montaggio ponteggi, attrezzature di lavoro, ...
E definiscono gli
elementi
minimi degli attestati di formazione (Indicazioni del soggetto
organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo
professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione
del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di
svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).
In particolare la formazione dei
lavoratori prevede un
modulo di Formazione
Generale:
- “concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- durata 4 ore;
- uguale per tutti i settori ATECO;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning”.
E un
modulo di Formazione
Specifica:
- “rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda;
- durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza
dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio
medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
- non consentita modalità e-learning”.
Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita
modalità e-learning).
In particolare, come ricordato dall’ Interpello
n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la
formazione specifica “va riferita
all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di
valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO
di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, continua l’intervento, “il monte ore
minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base
alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei
Rischi)”.
Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato
inserito all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 il
comma
14-bis che indica che “in tutti i
casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi
si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il
credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione
e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Inoltre “le modalità di
riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
L’intervento risponde poi a un’altra semplice domanda:
quando avviene la formazione?
La formazione avviene in relazione a:
- “costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione
in caso di somministrazione di lavoro. Anteriormente o contestualmente
all’assunzione. Comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione dimostrando d’aver
già avviato il percorso formativo;
- cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze
o preparati pericolosi. Deve essere ripetuta la formazione specifica limitata
alle modifiche o contenuti di nuova introduzione”.
L’intervento, che si sofferma anche sulla possibile collaborazione
degli organismi paritetici alla formazione, si sofferma poi sulla
verifica dell’apprendimento (anche con
riferimento al contenuto dell’ Interpello
n. 12/2014).
Per preposti e dirigenti è obbligatoria (colloquio o test), mentre per
lavoratori e lavoratrici è:
- “non obbligatoria per erogazione in modalità tradizionale (es. lezioni
frontali in aula);
- obbligatoria per erogazione in modalità e-learning”.
E
dove avviene la formazione?
La formazione può avvenire:
- “presso l’azienda;
- presso la sede del soggetto formatore;
- presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità
e-learning”.
In ogni caso – continua l’intervento – “sempre
in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore”.
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione a
dirigenti, preposti e altre tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio,
somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune
scadenze, passate e future, per la formazione
dei lavoratori:
- 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati prima dell’11
gennaio 2007;
-
11 gennaio 2017: aggiornamento
lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
-
11 gennaio 2017: Aggiornamento
lavoratori formati dopo l’11 gennaio 2012 con corso programmato e formalmente
approvato al 11/01/2012.
Si ricorda che per i “lavoratori formati dopo l’11 gennaio 2012 il
quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.
“ Formazione e addestramento:
facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento
della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico
della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza
degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di
controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della
Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).
RTM
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