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"I quesiti sul decreto 81: verifica dell’idoneità negli appalti"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
08/06/2016 -
Quesito
Può affidare un
committente, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l’esecuzione di un’opera
edile ad una impresa che svolge un’attività commerciale ma che comunque non dovrà
eseguire direttamente i lavori in cantiere avendo in programma di trasferire
integralmente gli stessi a ditte subappaltatrici?
Risposta
Il quesito riguarda sostanzialmente la verifica della idoneità
tecnico professionale di un’impresa affidataria con la quale il committente
di un’opera edile ex art. 89 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. vuole stipulare
un contratto di appalto per la realizzazione di un opera che richiede pertanto la
organizzazione di un cantiere temporaneo o mobile. Per rispondere al quesito è opportuno
in premessa richiamare gli obblighi che il legislatore ha posto a carico del
committente da adempiere nei confronti di un’ impresa
affidataria tale da intendersi, secondo la definizione di cui all’art. 89
comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008, una “
impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi”.
L’impresa affidataria, secondo quanto indicato nel D.
Lgs. n. 81/2008, può anche non essere esecutrice ma la stessa è tenuta comunque
a rispettare gli obblighi che il legislatore ha posto a suo carico contenuti negli
articoli 96 comma 1 e 97 oltre all’obbligo di cui al punto 01 dell’Allegato
XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, cosi come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009
n. 106, secondo il quale “
Le imprese
affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti
di cui all’articolo 97”.
(...)
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