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"L’evoluzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
13/06/2016 - Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è un documento che attesta la regolarità di un'impresa per quanto
concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e
assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base
delle rispettive normative di riferimento. E dal 2006 a oggi questo
documento, importante per il contrasto al lavoro nero e citato più volte
anche nella normativa in materia di sicurezza e salute ( D.Lgs. 81/2008), ha avuto una
continua evoluzione normativa.
Al di là delle diverse circolari del Ministero del Lavoro che in questi anni hanno parlato del DURC - ad esempio la Circolare n. 35/2010 e la Circolare n. 12/2012 – ci soffermiamo oggi sulle novità apportate nel 2013 con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
il cosiddetto “decreto del fare”). E per raccogliere qualche
informazione sfogliamo una documento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal titolo “
Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare”.
La guida ricorda innanzitutto che
il
decreto legge n. 69 del 2013,
appunto convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98, contiene “numerose
misure di semplificazione” che
avrebbero l’obiettivo di “recuperare lo svantaggio competitivo dell’Italia e a
liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese”.
Vediamo cosa dice la guida sulle
semplificazioni in materia di DURC
(art. 31 della legge 69/2013).
Innanzitutto la validità del DURC
passa “da 90 a 120 giorni. Il documento
non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione
e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del
contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio
dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido
anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto”. E la
guida continua indicando che così sono più “semplici e veloci i rapporti tra
amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio
del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere
trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del
lavoro. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche
amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di
sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa
europea, nazionale e regionale”.
Le nuove disposizioni sul DURC,
con riferimento dunque al decreto legge del fare, estendono la possibilità di
rilascio del DURC con procedura compensativa “anche agli appalti pubblici e a
quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento
l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà
possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei
confronti dell’amministrazione. Viene chiarito che nell’ambito dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:
1. per la verifica dei requisiti
di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di
“violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali”;
2. per l’efficacia
dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati
di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di
collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità e il pagamento del saldo finale.
Dopo la stipula del contratto, il
DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati
di collaudo”.
Tuttavia un’eccezione è prevista
per il pagamento del saldo finale: “in questo caso le amministrazioni
appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei
requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano
l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del
consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a
quindici giorni, le inadempienze. Il DURC, nel corso dei 120 giorni di
validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli
per cui è stato richiesto. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le
pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di
benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla
normativa europea, nazionale e regionale”.
Veniamo ora invece ad alcune
novità, sempre per il Documento Unico
di Regolarità Contributiva, contenute in uno dei
decreti, correlati più recente “ Jobs
Act”: il
Decreto Legge 20 marzo 2014
n. 34, recante “disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese”.
In particolare tale decreto introduce
novità e previsioni sulla “
materializzazione”
del DURC. Secondo il Governo “l’introduzione di modalità telematiche
determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti di
competenza delle strutture attualmente interessate”: a decorrere dall’entrata
del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4
si verifica con “
modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i
contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
Riprendiamo integralmente l’articolo
4 (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva) del Decreto
Legge 20 marzo 2014 n. 34:
Articolo 4.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse
verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la
regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese
tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti
delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni
dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le
ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della
verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui
al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità
in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative
denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che
operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite
un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e
riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto
da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento
di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di
pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle
condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai
sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di
legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2
può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o
della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità
contributiva.
5. All’articolo 31, comma
8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto
compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si arriva infine al decreto
richiesto dal comma 2 articolo 4 del DL 34/2014.
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha
infatti pubblicato il primo giugno 2015 il Decreto 30
gennaio 2015 in materia di Semplificazione in materia di documento unico di
regolarità contributiva (cd. DURC ON-LINE).
Ora con una nuova procedura
“basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di
regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà
essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di
sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei
lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di
richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC
ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da
internet”.
Rimandiamo ai diversi articoli di
PuntoSicuro per entrare nei dettagli del DURC online e
concludiamo questa breve disamina dell’evoluzione del DURC ricordando che la Commissione
Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) ha recentemente risposto a due quesiti proprio
sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’
Interpello
n. 1/2016 del 21 marzo 2016, che PuntoSicuro ha presentato in un precedente articolo,
risponde in particolare a tre diverse domande: cosa si intende per assenza del
DURC? Equivale alla presenza di un DURC irregolare? Quando si sospende
l’efficacia del titolo abilitativo?
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, “ Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare” (formato
PDF, 1.92 MB).
RTM
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