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"Inail: la sicurezza antincendio negli autodemolitori"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

13/06/2016 - Il  processo di autodemolizione comprende l’insieme di attività che va dalla raccolta e trasporto delle autovetture fino alla bonifica, separazione e stoccaggio (con l’eventuale trattamento di riduzione volumetrica) dei diversi rifiuti recuperabili. Un processo che si svolge nel centro di raccolta veicoli a motore fuori uso (VFU), un’area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli e ogni altra operazione correlata.
Ricordando che le attività di demolizioni veicoli e simili con relativi depositi che occupano una superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette a visite e controlli secondo il  Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151), come è possibile favorire la sicurezza antincendio e la gestione dei rischi per gli operatori?

Con lo scopo di fornire strumenti cognitivi e operativi che “favoriscano l’applicazione della legge e l’adozione delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione antincendio ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, la Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) dell’INAIL ha recentemente prodotto un opuscolo di carattere divulgativo e generale dal titolo “ La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti” e a cura di Annalisa Guercio, Maria Ilaria Barra, Paolo Fioretti e Paola Ricciardi.
 
Il documento si basa su uno studio che ha permesso di “individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle attività di demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU)”. E l’attenzione, in questa pubblicazione, “si è focalizzata sul rischio incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica specifica per questa tipologia di impianti ( d.m. 1 luglio 2014), classificati a rischio medio ed elevato dal d.m. 151/2011” (se le aree hanno un’estensione maggiore di 3000 m2 e fino a 5.000 m2, l’attività rientra nella Categoria B; se superiore a 5.000 m2, l’attività rientra nella Categoria C).
L’opuscolo è incentrato in particolare sugli impianti esistenti, “oggetto di una parte della disciplina tecnica i cui gestori, per la maggior parte di PMI, devono fronteggiare molteplici difficoltà per assolvere agli obblighi di legge”.
 
Ci soffermiamo innanzitutto sul tema della valutazione del rischio incendio.
 
Il documento ricorda che valutare il livello di rischio di incendio “significa confrontare lo stato delle strutture e degli impianti e la gestione dei luoghi con criteri tecnici generali di Prevenzione Incendi o (se disponibili) con le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi. La sicurezza antincendio, per attività normate, dipende dai seguenti requisiti specificati nelle rispettive Regole Tecniche verticali, se esistenti:
- requisiti d’area (ubicazione, accessibilità VVF, separazioni);
-  caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazioni, vie di esodo);
- aree a rischio specifico (ad esempio: depositi);
- impianti tecnologici (elettrico, condizionamento, gas);
- impianti di protezione attiva (tipo e caratteristiche);
- provvedimenti gestionali”.
 
A questo proposito segnaliamo che il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 ha inserito le attività di autodemolizione (attività n. 55) con una superficie complessiva di più di 3000 mq tra le attività che necessitano di CPI. E il D.M. 1 luglio 2014 è la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli di superficie superiore a 3000 m2, una Regola che fornisce le indicazioni per la progettazione, costruzione ed esercizio dei suddetti impianti, che siano esistenti o di nuova costruzione.
 
Il DM del 10 marzo 1998, che come sappiamo è in via di revisione, ha tra l’altro “incardinato la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro su alcune regole di base”, regole che seguono il ‘percorso logico’ della sicurezza che va “dall’eliminazione/riduzione del pericolo individuato alla mitigazione dei suoi effetti, qualora il pericolo individuato non possa essere completamente eliminato nella sua interazione con l’uomo-lavoratore”.
 
Il documento segnala che per garantire la sicurezza antincendio negli autodemolitori, oltre che applicare i criteri definiti dalla Regola Tecnica (che è riportata nel documento), è utile riferirsi ad alcuni principi.
 
Vediamone brevemente alcuni:
- deposito di materiali infiammabili e combustibili: “il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili depositato all’interno dell’impianto dovrebbe essere limitato, regolando la frequenza di conferimento al successivo trattamento e/o smaltimento in funzione dei VFU demoliti. La durata massima per lo stoccaggio dei veicoli da bonificare prima della messa in sicurezza è di 180 giorni. La durata massima per lo stoccaggio degli accumulatori è di 360 giorni. Le parti smontate destinate al recupero, comprese quelle contaminate da oli e quelle contenenti fluidi e liquidi, dovrebbero essere stoccate in modo da non provocare la dispersione in ambiente di componenti pericolosi. Per le diverse tipologie di rifiuti omogenee è necessario uno stoccaggio separato per evitare la reazione tra sostanze incompatibili. I liquidi infiammabili in stoccaggio provvisorio saranno mantenuti separati dalle altre sostanze. I rifiuti saranno stoccati in aree separate dalle altre aree di stoccaggio. Gli accumulatori andranno stoccati in contenitori realizzati in polietilene ad alta densità a tenuta stagna e resistenti agli acidi. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sarà realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero e separatamente dagli altri materiali presenti nell’impianto in modo da non comprometterne le successive operazioni di trattamento. Gli oli saranno stoccati in fusti in acciaio idonei al contenimento di oli e idrocarburi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi saranno provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento. Tutti i contenitori mobili dei rifiuti dovranno possedere le idonee caratteristiche: tenuta e resistenza chimica e meccanica; sistema di chiusura atto a impedire la fuoriuscita del contenuto; dotazione di dispositivi ed accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e di svuotamento; etichettatura e codici C.E.R.; segnaletica;
- manipolazione di materiali infiammabili e combustibili: i lavoratori che manipolano sostanze chimiche infiammabili o, in generale, pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare e informati circa le proprietà delle sostanze e le circostanze che possono incrementare il rischio di incendio;
- utilizzo di fonti di calore: i condotti di captazione e aspirazione nell’area di bonifica, se esistenti, devono essere mantenuti puliti per evitare l’accumulo di grassi o polveri. Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari;
- impianti ed attrezzature elettriche: i lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione: particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile;
- rifiuti e scarti di lavorazione combustibili: i rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione;
- controlli: il responsabile dell’impianto, anche attraverso un suo incaricato, dovrebbe effettuare controlli per verificare il mantenimento dei requisiti di sicurezza e di efficienza di:  mezzi di movimentazione e di sollevamento; dispositivi di protezione degli organi in movimento ed elettrici; depositi di materiale; integrità dei contenitori dei rifiuti”.
 
Concludiamo ricordando che una tabella del documento elenca le caratteristiche, mutuate dalla Regola Tecnica per le attività di autodemolizione, relative a: “ubicazione; costruttive; attività accessorie; servizi tecnologici; mezzi ed impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; segnaletica di sicurezza, di cui l’impianto dovrebbe dotarsi, nonché le misure per l’evacuazione in caso di emergenza e per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio”.
 
 
L’ indice del documento:
 
Premessa
 
1. L’ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE E LA PREVENZIONE ANTINCENDIO
1.1 Il ciclo produttivo
1.2 I procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
 
2. VALUTAZIONE, COMPENSAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ANTINCENDIO
2.1 Valutazione del rischio incendio
2.2 Principi di prevenzione
2.3 Prevenzione operativa
2.3.1 Criteri di gestione, monitoraggio e controllo dell’impianto
2.3.2 Mantenimento delle misure antincendio
2.3.3 Informazione e formazione
2.3.4 I comportamenti
2.3.5 Misure di protezione antincendio
2.3.6 Norme per le imprese esterne
 
ALLEGATO
GLOSSARIO SICUREZZA
GLOSSARIO AMBIENTE
GLOSSARIO ANTINCENDIO
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
 
 
 
Inail, Contarp “ La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti”, a cura di Annalisa Guercio, Maria Ilaria Barra, Paolo Fioretti e Paola Ricciardi, edizione 2015, pubblicazione giugno 2016 (formato PDF, 1.83 MB).
 
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RTM

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