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"Inail: la sicurezza antincendio negli autodemolitori"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
13/06/2016 - Il
processo di autodemolizione comprende
l’insieme di attività che va dalla raccolta e trasporto delle
autovetture fino alla bonifica, separazione e stoccaggio (con
l’eventuale trattamento di riduzione volumetrica) dei diversi rifiuti
recuperabili. Un processo che si svolge nel centro di raccolta veicoli a
motore fuori uso (VFU), un’area recintata e/o delimitata all’interno
della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli e ogni altra
operazione correlata.
Ricordando che le attività di demolizioni veicoli e simili con relativi depositi che occupano una superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette a visite e controlli secondo il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151), come è possibile favorire la sicurezza antincendio e la gestione dei rischi per gli operatori?
Con lo scopo di fornire strumenti
cognitivi e operativi che “favoriscano l’applicazione della legge e l’adozione
delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione
antincendio ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”,
la Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) dell’INAIL ha
recentemente prodotto un opuscolo di carattere divulgativo e generale dal
titolo “
La sicurezza antincendio per gli
operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti” e
a cura di Annalisa Guercio, Maria Ilaria Barra, Paolo Fioretti e Paola
Ricciardi.
Il documento si basa su uno
studio che ha permesso di “individuare i molteplici rischi connessi al
complesso ciclo produttivo delle attività di demolizione dei Veicoli Fuori Uso
(VFU)”. E l’attenzione, in questa pubblicazione, “si è focalizzata sul rischio
incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica
specifica per questa tipologia di impianti ( d.m.
1 luglio 2014), classificati a rischio medio ed elevato dal d.m. 151/2011”
(se le aree hanno un’estensione maggiore di 3000 m2 e fino a 5.000 m2,
l’attività rientra nella Categoria B; se superiore a 5.000 m2,
l’attività rientra nella Categoria C).
L’opuscolo è incentrato in
particolare sugli impianti esistenti, “oggetto di una parte della disciplina
tecnica i cui gestori, per la maggior parte di PMI, devono fronteggiare
molteplici difficoltà per assolvere agli obblighi di legge”.
Ci soffermiamo innanzitutto sul
tema della
valutazione del rischio
incendio.
Il documento ricorda che valutare
il livello di rischio di incendio “significa confrontare lo stato delle
strutture e degli impianti e la gestione dei luoghi con criteri tecnici generali
di Prevenzione Incendi o (se disponibili) con le Regole Tecniche di Prevenzione
Incendi. La sicurezza antincendio, per attività normate, dipende dai seguenti
requisiti specificati nelle rispettive Regole Tecniche verticali, se esistenti:
- requisiti d’area (ubicazione, accessibilità VVF,
separazioni);
- caratteristiche
costruttive (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazioni, vie di
esodo);
- aree a rischio specifico (ad esempio: depositi);
- impianti tecnologici (elettrico, condizionamento, gas);
- impianti di protezione attiva (tipo e caratteristiche);
- provvedimenti gestionali”.
A questo proposito segnaliamo che
il D.P.R.
1 agosto 2011 n. 151 ha inserito le attività di autodemolizione (attività
n. 55) con una superficie complessiva di più di 3000 mq tra le attività che
necessitano di CPI. E il D.M.
1 luglio 2014 è la
Regola Tecnica di
prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli di superficie
superiore a 3000 m2, una Regola che fornisce le indicazioni per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei suddetti impianti, che siano
esistenti o di nuova costruzione.
Il DM del 10 marzo 1998, che come
sappiamo è in via
di revisione, ha tra l’altro “incardinato la sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro su alcune
regole di
base”, regole che seguono il ‘percorso logico’ della sicurezza che va “dall’eliminazione/riduzione
del pericolo individuato alla mitigazione dei suoi effetti, qualora il pericolo
individuato non possa essere completamente eliminato nella sua interazione con
l’uomo-lavoratore”.
Il documento segnala che per
garantire la
sicurezza antincendio negli
autodemolitori, oltre che applicare i criteri definiti dalla Regola Tecnica
(che è riportata nel documento), è utile riferirsi ad alcuni
principi.
Vediamone brevemente alcuni:
-
deposito di materiali infiammabili e combustibili: “il quantitativo
dei materiali infiammabili o facilmente combustibili depositato all’interno
dell’impianto dovrebbe essere limitato, regolando la frequenza di conferimento
al successivo trattamento e/o smaltimento in funzione dei VFU demoliti. La
durata massima per lo stoccaggio dei veicoli da bonificare prima della messa in
sicurezza è di 180 giorni. La durata massima per lo stoccaggio degli
accumulatori è di 360 giorni. Le parti smontate destinate al recupero, comprese
quelle contaminate da oli e quelle contenenti fluidi e liquidi, dovrebbero
essere stoccate in modo da non provocare la dispersione in ambiente di
componenti pericolosi. Per le diverse tipologie di rifiuti omogenee è
necessario uno stoccaggio separato per evitare la reazione tra sostanze
incompatibili. I liquidi infiammabili in stoccaggio provvisorio saranno
mantenuti separati dalle altre sostanze. I rifiuti saranno stoccati in aree
separate dalle altre aree di stoccaggio. Gli accumulatori andranno stoccati in
contenitori realizzati in polietilene ad alta densità a tenuta stagna e
resistenti agli acidi. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sarà realizzato
in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non
comprometterne il successivo recupero e separatamente dagli altri materiali
presenti nell’impianto in modo da non comprometterne le successive operazioni
di trattamento. Gli oli saranno stoccati in fusti in acciaio idonei al
contenimento di oli e idrocarburi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi
saranno provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento. Tutti i
contenitori mobili dei rifiuti dovranno possedere le idonee caratteristiche: tenuta
e resistenza chimica e meccanica; sistema di chiusura atto a impedire la
fuoriuscita del contenuto; dotazione di dispositivi ed accessori atti ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e
di svuotamento; etichettatura e codici C.E.R.; segnaletica;
-
manipolazione di materiali infiammabili e combustibili: i lavoratori
che manipolano sostanze chimiche infiammabili o, in generale, pericolose devono
essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare e
informati circa le proprietà delle sostanze e le circostanze che possono incrementare
il rischio
di incendio;
-
utilizzo di fonti di calore: i condotti di captazione e aspirazione
nell’area di bonifica, se esistenti, devono essere mantenuti puliti per evitare
l’accumulo di grassi o polveri. Ove prevista la valvola di intercettazione di
emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli
regolari;
-
impianti ed attrezzature elettriche: i lavoratori devono ricevere
istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel
caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura
elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed
essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni
elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I
materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in
prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi
di liquidi;
-
lavori di manutenzione e di ristrutturazione: particolari
precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su
impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile;
-
rifiuti e scarti di lavorazione combustibili: i rifiuti non devono
essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi,
scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di
ignizione;
-
controlli: il responsabile dell’impianto, anche attraverso un suo
incaricato, dovrebbe effettuare controlli per verificare il mantenimento dei
requisiti di sicurezza e di efficienza di: mezzi di movimentazione e di sollevamento; dispositivi
di protezione degli organi in movimento ed elettrici; depositi di materiale; integrità
dei contenitori dei rifiuti”.
Concludiamo ricordando che una
tabella del documento elenca le caratteristiche, mutuate dalla Regola Tecnica
per le attività di autodemolizione, relative a: “ubicazione; costruttive; attività
accessorie; servizi tecnologici; mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; segnaletica di sicurezza, di
cui l’impianto dovrebbe dotarsi, nonché le misure per l’evacuazione in caso di
emergenza e per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio”.
L’
indice del documento:
Premessa
1. L’ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE
E LA PREVENZIONE ANTINCENDIO
1.1 Il ciclo produttivo
1.2 I procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi
2. VALUTAZIONE, COMPENSAZIONE E
GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ANTINCENDIO
2.1 Valutazione del rischio
incendio
2.2 Principi di prevenzione
2.3 Prevenzione operativa
2.3.1 Criteri di gestione,
monitoraggio e controllo dell’impianto
2.3.2 Mantenimento delle misure
antincendio
2.3.3 Informazione e formazione
2.3.4 I comportamenti
2.3.5 Misure di protezione
antincendio
2.3.6 Norme per le imprese
esterne
ALLEGATO
GLOSSARIO SICUREZZA
GLOSSARIO AMBIENTE
GLOSSARIO ANTINCENDIO
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
Inail, Contarp “ La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di
demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti”, a cura di Annalisa Guercio,
Maria Ilaria Barra, Paolo Fioretti e Paola Ricciardi, edizione 2015,
pubblicazione giugno 2016 (formato PDF, 1.83 MB).
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demolizione”.
RTM
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