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"Formazione RSPP: è in arrivo la revisione degli accordi?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
14/06/2016 - È da circa tre anni che si lavora attorno alla revisione dell’ Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, “
Accordo
tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo
dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 195”. Un accordo che – e già questo può far comprendere
quanto l’accordo sia obsoleto – costituisce attuazione dell’art. 8bis
del D.Lgs. 626/1994, la normativa unitaria in materia di salute e
sicurezza precedente al D.Lgs. 81/2008.
Un accordo che dunque non è più coerente con il quadro normativo
delineato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e dai successivi Accordi del
21 dicembre 2011 (con riferimento agli articoli 34 e 37 del Testo
Unico), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro o dal Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri del formatore.
Purtroppo in questi tre anni la ricerca
di uniformità e di aggiornamento della formazione di RSPP/ASPP all’evoluzione
della formazione in Italia, è andata avanti fermandosi e rallentando, come
capita spesso nel nostro paese, ad ogni scossone.
Nuove norme, nuovi decreti attesi
invano, nuovi referenti (ad esempio con le modifiche in seno alla Conferenza
Stato-Regioni, alla Commissione Consultiva e al Ministero del Lavoro). Ogni
scossone ha rinviato i tempi, rinviato gli incontri risolutivi: ormai tutto
sembrava presagire che il nuovo accordo sarebbe stato rimandato alla fase successiva
al referendum costituzionale con le eventuali rilevanti modifiche in materia di
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
Tuttavia così non è stato e tutto
il lavoro svolto in questi anni sulla revisione degli accordi – lavoro che
PuntoSicuro ha cercato di far trasparire
con approfondimenti, bozze di
documenti e interviste ai protagonisti – sembra aver ripreso impulso,
sembra essersi dato un cronoprogramma e degli obiettivi a breve.
Secondo alcune informazioni che
ci sono giunte, è stato innanzitutto convocato in sede di Conferenza Stato
Regioni un
tavolo tecnico il
prossimo
15 giugno. Un tavolo
tecnico in cui si discuterà anche della revisione dell’Accordo del 26 gennaio
2006 e in cui verranno proposte alcune modifiche alle attuali bozze del testo di
revisione.
Ma non finisce qui.
A volte un tavolo tecnico non
prelude a molto, caso mai rischia di prorogare, con muove modifiche, i tempi.
Invece sembra già individuata la
data del
23 giugno per l’arrivo del
testo, con le modifiche del Tavolo tecnico, nella sede della “
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” per una
possibile, ma non scontata, approvazione del testo.
Prima di percorrere brevemente
quelle che probabilmente saranno le principali novità contenute nei testi che
approderanno in sede di Conferenza Stato Regioni, ricordiamo che nel frattempo –
e di questo si dovrà tener conto nel tavolo tecnico – qualcosa si è mosso
attraverso alcuni interpelli, alcune risposte a quesiti, che nel 2015 hanno
affrontato il tema della formazione di RSPP/ASPP:
- l’ Interpello n. 6/2015 del 2
novembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito relativo i codici
Ateco e formazione RSPP”;
- l’ Interpello
n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al
quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo
Stato-Regioni del 26/01/2006”.
E il tavolo tecnico dovrà tener
conto anche dell’ingombrante e inspiegabile persistente assenza del
Decreto
sui settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali
previsto
dal cosiddetto “ Decreto
del fare”.
Partiamo innanzitutto da quello
che dovrebbe essere l’elemento centrale della revisione degli accordi: la
formazione di RSPP e ASPP.
Intanto il testo dovrebbe soffermarsi
anche sulla
qualificazione dei docenti
richiedendo che siano in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.
È rimarrà invariata – rispetto alle
prime bozze di revisione - la struttura della formazione per
RSPP e ASPP?
Probabilmente il testo sottoposto
alla Conferenza Stato Regioni presenterà una struttura formata da:
- un
modulo A relativo al corso base
per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: durata complessiva di 28
ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. Un modulo
propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Dovrebbe essere consentito l’utilizzo
della modalità e-learning;
- un
modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, necessario per lo svolgimento delle
funzioni di RSPP e ASPP. È articolato in un modulo comune a tutti i settori
produttivi della durata di 48 ore che sarà esaustivo per tutti i settori
produttivi ad eccezione di quattro settori (agricoltura/pesca,
cave/costruzioni, sanità residenziale, chimico/petrolchimico). Per questi
settori saranno necessari quattro moduli di specializzazione;
- un
modulo C, il corso di specializzazione per le funzioni di RSPP, che
avrà una durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).
Dovrebbe essere poi confermato
quanto già detto in passato sui
crediti
formativi.
Un allegato dell’Accordo sarà
dedicato ai crediti formativi in attuazione di quanto previsto dall'articolo
32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013 (il cosiddetto “ Decreto
del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 98/2013. L’Accordo terrà dunque conto della disciplina relativa al
riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui
contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
Rimandando i futuri aggiornamenti
e approfondimenti sulla revisione degli accordi al momento in cui potremo far
riferimento a testi concreti, ci soffermiamo brevemente ora sul tema dell’
e-learning.
Una novità che avevamo già prospettato
in passato era l’eventuale possibilità di utilizzo della
modalità
e-learning
anche nella formazione
specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso.
Una novità che avrebbe
importanti ripercussioni sulla formazione di molti lavoratori.
Questa novità dovrebbe essere
ancora presente nelle bozze di testo attuali e il riferimento ai rischi bassi,
mancando ancora il decreto sulle attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali, dovrebbe essere relativo all’allegato II dell’accordo
del 21 dicembre 2011.
Concludiamo che altre novità,
almeno rispetto all’Accordo del 26 gennaio 2006, riguarderanno probabilmente
gli aggiornamenti per RSPP e ASPP, la valutazione degli apprendimenti, ulteriori
indicazioni (ci sarà probabilmente un nuovo allegato) per lo svolgimento della
formazione in modalità e-learning, ...
Arriverà finalmente in porto questa
nave, che al di là di eventuali criticità sui tempi e sui contenuti, vuole rinnovare
la formazione alla sicurezza nel nostro paese?
In fondo la fase di “sperimentazione”
(punto 2.7 dell'Accordo Stato-Regioni
del 26 gennaio 2006) che si sarebbe dovuta chiudere nel 2008, è durata solo
dieci anni.
Forse è venuto il momento di
cambiare.
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa
riferimento solo a supposizioni sul testo che sarà in discussione in
Conferenza Stato-Regioni e che non è stato ancora approvato.
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