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"Formazione RSPP: è in arrivo la revisione degli accordi?"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

14/06/2016 - È da circa tre anni che si lavora attorno alla revisione dell’ Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, “ Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195”. Un accordo che – e già questo può far comprendere quanto l’accordo sia obsoleto – costituisce attuazione dell’art. 8bis del D.Lgs. 626/1994, la normativa unitaria in materia di salute e sicurezza precedente al D.Lgs. 81/2008.
Un accordo che dunque non è più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e dai successivi Accordi del 21 dicembre 2011 (con riferimento agli articoli 34 e 37 del Testo Unico), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro o dal  Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri del formatore.

Purtroppo in questi tre anni la ricerca di uniformità e di aggiornamento della formazione di RSPP/ASPP all’evoluzione della formazione in Italia, è andata avanti fermandosi e rallentando, come capita spesso nel nostro paese, ad ogni scossone.
Nuove norme, nuovi decreti attesi invano, nuovi referenti (ad esempio con le modifiche in seno alla Conferenza Stato-Regioni, alla Commissione Consultiva e al Ministero del Lavoro). Ogni scossone ha rinviato i tempi, rinviato gli incontri risolutivi: ormai tutto sembrava presagire che il nuovo accordo sarebbe stato rimandato alla fase successiva al referendum costituzionale con le eventuali rilevanti modifiche in materia di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
 
Tuttavia così non è stato e tutto il lavoro svolto in questi anni sulla revisione degli accordi – lavoro che PuntoSicuro ha  cercato di far trasparire con approfondimenti, bozze di documenti e interviste ai protagonisti – sembra aver ripreso impulso, sembra essersi dato un cronoprogramma e degli obiettivi a breve.
 
Secondo alcune informazioni che ci sono giunte, è stato innanzitutto convocato in sede di Conferenza Stato Regioni un tavolo tecnico il prossimo 15 giugno. Un tavolo tecnico in cui si discuterà anche della revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 e in cui verranno proposte alcune modifiche alle attuali bozze del testo di revisione.
Ma non finisce qui.
A volte un tavolo tecnico non prelude a molto, caso mai rischia di prorogare, con muove modifiche, i tempi.
Invece sembra già individuata la data del 23 giugno per l’arrivo del testo, con le modifiche del Tavolo tecnico, nella sede della “ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” per una possibile, ma non scontata, approvazione del testo.
 
Prima di percorrere brevemente quelle che probabilmente saranno le principali novità contenute nei testi che approderanno in sede di Conferenza Stato Regioni, ricordiamo che nel frattempo – e di questo si dovrà tener conto nel tavolo tecnico – qualcosa si è mosso attraverso alcuni interpelli, alcune risposte a quesiti, che nel 2015 hanno affrontato il tema della formazione di RSPP/ASPP:
- l’ Interpello n. 6/2015 del 2 novembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP”;
- l’ Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”.
E il tavolo tecnico dovrà tener conto anche dell’ingombrante e inspiegabile persistente assenza del Decreto sui settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali previsto dal cosiddetto “ Decreto del fare”.
 
Partiamo innanzitutto da quello che dovrebbe essere l’elemento centrale della revisione degli accordi: la formazione di RSPP e ASPP.
 
Intanto il testo dovrebbe soffermarsi anche sulla qualificazione dei docenti richiedendo che siano in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.
È rimarrà invariata – rispetto alle prime bozze di revisione - la struttura della formazione per RSPP e ASPP?
 
Probabilmente il testo sottoposto alla Conferenza Stato Regioni presenterà una struttura formata da:
- un modulo A relativo al corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: durata complessiva di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. Un modulo propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Dovrebbe essere consentito l’utilizzo della modalità e-learning;
- un modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. È articolato in un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore che sarà esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro settori (agricoltura/pesca, cave/costruzioni, sanità residenziale, chimico/petrolchimico). Per questi settori saranno necessari quattro moduli di specializzazione;
- un modulo C, il corso di specializzazione per le funzioni di RSPP, che avrà una durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).
 
Dovrebbe essere poi confermato quanto già detto in passato sui crediti formativi.
Un allegato dell’Accordo sarà dedicato ai crediti formativi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013 (il cosiddetto  “ Decreto del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013. L’Accordo terrà dunque conto della disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
 
Rimandando i futuri aggiornamenti e approfondimenti sulla revisione degli accordi al momento in cui potremo far riferimento a testi concreti, ci soffermiamo brevemente ora sul tema dell’ e-learning.
 
Una novità che avevamo già prospettato in passato era l’eventuale possibilità di utilizzo della modalità e-learning anche nella formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso.  Una novità che avrebbe importanti ripercussioni sulla formazione di molti lavoratori.
Questa novità dovrebbe essere ancora presente nelle bozze di testo attuali e il riferimento ai rischi bassi, mancando ancora il decreto sulle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, dovrebbe essere relativo all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011.
 
Concludiamo che altre novità, almeno rispetto all’Accordo del 26 gennaio 2006, riguarderanno probabilmente gli aggiornamenti per RSPP e ASPP, la valutazione degli apprendimenti, ulteriori indicazioni (ci sarà probabilmente un nuovo allegato) per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, ...
 
Arriverà finalmente in porto questa nave, che al di là di eventuali criticità sui tempi e sui contenuti, vuole rinnovare la formazione alla sicurezza nel nostro paese?
In fondo la fase di “sperimentazione” (punto 2.7  dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che si sarebbe dovuta chiudere nel 2008, è durata solo dieci anni.
Forse è venuto il momento di cambiare.
 
 
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento solo a supposizioni sul testo che sarà in discussione in Conferenza Stato-Regioni e che non è stato ancora approvato.

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