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"Direttiva campi elettromagnetici: problemi di applicazione?"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
14/06/2016 - Pubblichiamo
la posizione della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale) al testo di Recepimento della Direttiva 2013/35/UE
Come doverosa
premessa ai commenti al “Testo di Decreto di Recepimento italiano della Direttiva
2013/35/UE” ricevuto, sembrano opportune alcune osservazioni preliminari
generali relative alla Direttiva stessa che:
- è stata
preparata per sostituire una precedente Direttiva, la 2004/40/CE, che, pur
approvata, non è mai entrata in vigore in quanto si è rivelata non applicabile
praticamente;
- è nata con
un iter piuttosto lungo e complesso, e risente della necessità di giungere ad
un compromesso tra le istanze, anche tra loro contrastanti, delle diverse
componenti che hanno avuto un ruolo nella stesura del testo (politiche,
sindacali, industriali ed altri stakeholder), talvolta apparentemente senza
tenere in adeguato conto il contributo delle conoscenze scientifiche evidence
based (problema che, comunque, non è limitato alla 2013/35/UE, ma che è ben
riconoscibile anche in altre Direttive).
Il risultato complessivo
è una Direttiva il cui testo in vari punti non sembra migliorativo rispetto
alla precedente 2004/40/CE (per sostituire la quale la 2013/35/UE è nata), che
presenta alcune difficoltà interpretative, e che ha alcuni aspetti di
problematicità nella applicazione pratica.
Passando ora in
modo più specifico al testo del Decreto di recepimento italiano ricevuto, si
può osservare che, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2013/35/UE, è
esplicitamente mirato alla “
protezione dai rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti
noti provocati dai campi elettromagnetici” (Art. 206, comma 1), ed i Valori
Limite di Esposizione (VLE) previsti riguardano “
soltanto le relazioni
scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed
esposizione ai campi
elettromagnetici
(Art. 206, comma 2)
Con questa
premessa, desideriamo innanzitutto introdurre uno dei punti che potrebbe
sollevare delle osservazioni, se non delle critiche, al momento della
introduzione del Decreto, ovvero la distinzione degli effetti secondo una
gerarchia in:
“
effetti
sanitari”, definiti come: “
effetti nocivi per la salute, quali il
riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”
e “
effetti
sensoriali”, ovvero “
disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a
modifiche minori nelle funzioni cerebrali”
Questa distinzione
è il presupposto alla introduzione di un doppio sistema di valori limite
(Valori Limite di Esposizione –VLE-):
“
VLE relativi agli
effetti sanitari
”e
“VLE
relativi agli effetti sensoriali”.
Anche per i Valori
d’Azione –VA- viene introdotta una analoga distinzione, questa volta in
“
VA
inferiori” e “
VA superiori” rispettivamente riferiti agli effetti
sensoriali e sanitari.
Quest’approccio,
che è certamente peculiare rispetto ad altri rischi presenti nel Decreto
Legislativo 81/08, costituisce una delle principali differenze rispetto alla
precedente Direttiva 2004/40/CE, è stato inserito essenzialmente in ragione
della possibile effettiva comparsa in alcuni lavoratori, ad esempio nel
personale della Risonanza Magnetica, di effetti che rientrano tra gli “effetti
sensoriali” (es. vertigini, sapore metallico, fosfeni), e potrebbe prestarsi a
obiezioni e/o a fraintendimenti o a interpretazioni non corrette.
In particolare
il significato degli “effetti sensoriali” sembra certamente meritevole di
essere adeguatamente illustrato e chiarito per evitare che con l’entrata in
vigore del Decreto, ad esempio, possano essere erroneamente inclusi alcuni dei
sintomi soggettivi della cosiddetta ipersensibilità ai campi
elettromagnetici, che invece certamente non rientra in quanto non può
essere inclusa negli effetti biofisici diretti.
Un altro punto
caratteristico della Direttiva, e del suo recepimento, che merita di essere
citato per le possibili problematiche che potrebbero generarsi con l’entrata in
vigore è la introduzione del concetto di “deroga” dai valori limite di
esposizione, inclusi quelli per gli effetti sanitari (art. 10 Direttiva,
recepito nell’art. 212 del testo di Decreto) anche se tale deroga va
debitamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero della Salute secondo criteri che saranno definiti da
un apposito decreto, in specifiche circostanze ben documentate.
Questa
possibilità di deroga è peraltro presente in altri Capi sui rischi fisici (Capo
III, Art. 205), ma nel caso dei campi
elettromagnetici, per i quali i valori limite (Art. 206, comma 2) sono
riferiti agli effetti a breve termine (ovvero un superamento delle soglie è in
grado di causare immediatamente effetti), pur se basata sulla differenza tra
valori limite di esposizione e soglie per gli effetti, necessita di essere
adeguatamente illustrata e chiarita per evitare interpretazioni non corrette.
Inoltre, si
ritiene che vada armonizzata rispetto all’Art. 182, comma 2: “In nessun caso i
lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione definiti nei capi II, III, IV e V.”
Dopo questa
premessa su aspetti generali del testo di Decreto di recepimento della
Direttiva 2013/35/UE, passeremo ad alcune osservazioni riferite ad aspetti
specifici.
Nella parte
che segue, sebbene per motivi di tempo non si sia pervenuti ad una puntuale e
dettagliata disamina di tutti gli articoli ed un confronto con l’intero
contenuto del testo del Decreto 81/08, si è ritenuto opportuno commentare
almeno alcuni punti sembrati di maggiore rilievo, con particolare attenzione
per gli aspetti medici.
Un primo commento è
che nella stesura del testo la logica generale seguita sembra essere stata
quella di una maggiore aderenza letterale al testo della Direttiva (che
peraltro, come anticipato, ha varie problematiche), anche a discapito di un
obiettivo di maggiore integrazione ed armonizzazione rispetto alle altre parti
del testo, peraltro già ampio ed articolato, del Decreto
Legislativo 81/08: a nostro avviso un approccio di quest’ultimo tipo, volto
anche ad uno snellimento della normativa, sarebbe stato apprezzabile.
Il risultato,
invece, è un testo di recepimento che in alcune parti presenta duplicazioni che
risultano inutili rispetto ad altre parti dell’81/08, e con aspetti non
coerenti, se non in contrasto, come vedremo nel dettaglio nella parte che segue.
Art. 206: Campo di
applicazione: 2.
Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in
tensione.
La lettura
suggerisce che gli effetti a lungo termine esistano, ma che siano stati
deliberatamente non considerati. Una possibile soluzione potrebbe essere quella
di inserire qui la specificazione presente nel preambolo della Direttiva “
This
Directive does not address suggested long-term effects of exposure to
electromagnetic fields, since there is currently no well-established scientific
evidence of a causal relationship” (parte di preambolo alla Direttiva,
punto 7). Ad esempio, “
Il presente capo non riguarda la protezione da
eventuali effetti a lungo termine, dato che non esistono attualmente evidenze
scientifiche adeguatamente stabilite sul rapporto di relazione causale, né i
rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.”
Art. 207:
Definizioni:
comma 1., lettera b
2) il testo pervenuto recita: “
effetti non termici, quali la stimolazione di
muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento
per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione
degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e
fosfeni.
Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e
influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e
possono, pertanto, influire negativamente. …….. “: per chiarezza si
potrebbe eliminare il secondo “
inoltre” (evidenziato in grassetto);
Art. 209:
Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
In questo
articolo viene introdotto il concetto di “
lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio”. In realtà i termini utilizzati sono
difformi, ad es. all’art. 209, comma 5 lettera d) si usano le definizioni di “
lavoratori
particolarmente sensibili al rischio” e “
lavoratori esposti a rischi
particolari”, mentre all’art. 210 commi 2 e 3, e 210-bis, comma 1 lettera
c) “
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”,
e art. 211, comma 1 ancora “
lavoratori particolarmente sensibili al rischio”.
Per motivazioni di chiarezza, andrebbe utilizzato in modo uniforme lo stesso
termine in tutto il Decreto; quello che sembra più coerente è “
lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”.
A questo punto si
ritiene necessaria una precisazione: al momento attuale i dati consentono di
includere con certezza in questo gruppo i “soggetti portatori di dispositivi
medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo”,
che sono esplicitamente citati ad es. all’art. 209, comma 5 lettera d), mentre
per altre condizioni, incluso lo stesso stato di gravidanza, non risultano
esistere adeguate dimostrazioni di particolare sensibilità. In quest’ottica si
rileva che l’inserimento nel testo del Decreto di una specifica lista delle
condizioni che comportano una particolare sensibilità potrebbe comportare
un’eccessiva rigidità, dato che tale lista si basa sulla evidenza scientifica.
Inoltre, nel testo potrebbe essere utile almeno esplicitare che, in ragione
dell’assenza di evidenze scientifiche adeguatamente stabilite sul rapporto di
relazione causale, non rientrano in questo gruppo le persone che riferiscono
ipersensibilità ai campi
elettromagnetici; ad esempio, all’art. 209, comma 5 lettera d) potrebbe
essere aggiornato come segue:
d) tutti gli
effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rischio; eventuali effetti sulla salute e lo sicurezza dei lavoratori
esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori
di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici
portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; in ragione
dell’assenza di evidenze scientifiche adeguatamente stabilite sul rapporto di
relazione causale, non rientrano in questo gruppo le persone che riferiscono
ipersensibilità ai campi elettromagnetici
Art. 210-bis:
Informazione e formazione dei lavoratori.
“
1. Ai sensi di
quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro
garantisce, inoltre, …….. “ Dato che i contenuti previsti in questo
articolo sono
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’Art. 184, il
testo potrebbe utilmente essere modificato in:
“
Ad integrazionedi quanto previsto all’articolo 184 ……
In questa sede vale
però la pena di osservare che, in modo speculare a quanto osservato sopra per
la specifica lista delle condizioni che comportano una particolare sensibilità,
l’inserimento di dettagli specifici sui contenuti della formazione relativa ad
un rischio lavorativo all’interno di un testo di legge comporta una condizione
di rigidità che potrebbe portare a problematiche nel seguire, in termini di
aggiornamento, l’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Art. 211
Sorveglianza sanitaria
date le
peculiarità, l’articolo viene ripreso in modo integrale e commentato in modo
più estensivo.
“1.
La
sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta
l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo
183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal
datore di lavoro.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico
competente.”; il testo resta immodificato rispetto a quello già presente
nel Decreto 81/08, ma certamente si presta ad alcune osservazioni:
- il dettaglio
sulla periodicità sembra inutile, dato che già all’art. 41, comma 2b, la
periodicità prevista di norma è quella annuale, ovvero la stessa; l’unica
differenza sembra essere nel fatto che in questo articolo apparentemente il
medico può prevedere solo frequenze più ravvicinate, non più diluite, anche se
non è chiara la base scientifica ;
- un'altra
considerazione in questo ambito è che, in assenza di possibili indicatori di
esposizione e/o di effetto biologico precoce applicabili per i campi
elettromagnetici, i contenuti della sorveglianza sanitaria periodica sono
un aspetto ancora tutt’altro che definito.
“2.
Nel caso in
cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi
effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo
41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo
medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo
di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata
un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure
un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.”
Il testo riprende
in modo sostanzialmente letterale quello della Direttiva (pur con alcune
differenze: ad es. “…
ivi compresi effetti sensoriali, …” non è
nell’originale), ma presenta delle difficoltà interpretative. Ad esempio “
un
lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute”: segnali a
chi? Al medico competente? Al datore di lavoro? All’Organo di vigilanza? Con
quali modalità? Mediante richiesta di visita ai sensi dell’Art. 41 comma 1b?
Ma, allora, cosa si intende per “
un controllo medico”? si tratta di
un’evidente peculiarità non presente in altre parti dell’81, né prevista in
tale Decreto.
“3. I controlli e
la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuali, a cura e spese del
datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.”
A parte l’inutilità
della considerazione sul costo delle visite che, sebbene derivi dalla
traduzione letterale del testo della Direttiva (“
and any costs arising shall
not be borne by the worker”), è già prevista in altra parte del Decreto 81;
degna di nota è la considerazione sull’”
orario scelto dal lavoratore”
(pure presente nel testo della Direttiva seppure in forma leggermente diversa:
“
Such examinations or surveillance shall be made available during hours
chosen by the worker, “ ): tale specifica, non prevista in alcuna altra
parte del Decreto, sembra un inutile appesantimento delle procedure, e
certamente comporterebbe significative difficoltà nella eventuale realizzazione
pratica.
La lettura
integrale del testo originale della Direttiva:
“
Nel caso in cui
un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in
cui una sorveglianza sanitaria individuale adeguati siano fornite al lavoratore
o ai lavoratori interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi
nazionali.
La possibilità di
sottoporsi a tale controllo o sorveglianza è messa a disposizione durante le
ore scelte dal lavoratore e i relativi costi non sono a carico di quest’ultimo.“
si presta però ad
un’interpretazione differente: gli effetti dei campi elettromagnetici previsti
dalla Direttiva sono essenzialmente a breve termine, ed è quindi possibile
supporre che di questi effetti si tratti, e che quindi le misure previste si
limitino esclusivamente a queste situazioni. In quest’ottica, però, il comma 2
dell’art. 211 andrebbe riscritto.
Inoltre, se
considerata consistente quest’ultima ipotesi, andrebbe considerata anche la
possibilità di richiamare, anziché l’art. 41, gli Art. 43 e 45 sulle emergenze
e il primo soccorso, equiparando quindi il controllo medico alle attività di
assistenza medica di emergenza; in questo modo tali controlli non
costituirebbero un complicato, e difficilmente realizzabile, aggravio ma un
adeguamento di misure già previste.
Art. 212 Deroghe
“1. ….. omissis….
2. L'autorizzazione
delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) dalla
valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti
dimostrato che i VLE sono superati
….. omissis….
e) il datore di
lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi
per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme
e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello
internazionale;”
Sebbene ovviamente
il superamento dei VLE non implichi necessariamente la comparsa di effetti
nocivi per la salute e rischi per la sicurezza, da un punto di vista
rigorosamente scientifico la “
dimostrazione” della costante protezione
contro gli effetti avversi può, all’atto pratico, presentare delle problematicità.
Seguono poi alcune
osservazioni per quanto riguarda le Tabelle allegate:
Tabella B4 (Effetti
non termici):
Nella colonna
dei Rischi viene usato il termine: “……..
interferenza con dispositivi
impiantabili …… ”; sarebbe preferibile “……..
interferenza con
dispositivi impiantati ……”
Tabella B2 (Effetti
termici):
Per uniformità di
terminologia si rileva che nel titolo della Tabella B2 si parla di “
..correnti
di contatto stazionarie …” , mentre nel testo della colonna di “ …
..
correnti di contatto stabili nel tempo …. ”, sarebbe opportuno usare lo
stesso termine.
Una considerazione
a parte merita poi l’Art. 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente. Va in generale osservato che il Decreto 81/08 prevede un
complesso ed articolato regime sanzionatorio, che viene specificamente
affrontato nel TITOLO I – “PRINCIPI COMUNI”, al Capo IV “Disposizioni Penali” e
nel TITOLO XII, ma capi sulle sanzioni sono presenti sostanzialmente in tutti i
Titoli, ed il Titolo VIII sui rischi fisici non fa eccezione.
Non sembra inutile
chiedersi se un sistema cosi complesso sia davvero giustificato, o se non sia
invece più opportuno avviarsi verso una semplificazione, attraverso un
accorpamento delle norme sanzionatorie. Da questo punto di vista, il Testo di
recepimento della Direttiva 2013/35/UE sembra rappresentare un’occasione non
raccolta.
A conclusione del
seguente testo di commenti sul recepimento italiano della Direttiva 2013/35/UE,
sembrano opportune alcune considerazioni:
- Come ampiamente
illustrato nella parte precedente, il testo di recepimento italiano della
Direttiva 2013/35/EU che ci è pervenuto presenta sia aspetti non organici con
altre parti del Decreto 81/08, che parti che presentano difficoltà
interpretative e/o che hanno aspetti di problematicità nella applicazione
pratica;
- Si
ritiene che, in generale, nella preparazione di testi normativi di questo tipo,
il coinvolgimento già nelle fasi iniziali di Società Scientifiche mediche con
adeguate competenze specialistiche nella materia, quale la SIMLII per il Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, potrebbe apportare un valido
contributo fattivo, ed evitare, o limitare, le problematicità e le complessità applicative
che potrebbero porsi nell’applicazione del recepimento della direttiva
2013/35/EU.
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