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"Rischio vibrazioni: normativa, valutazione e uso della banca dati"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Vibrazioni
15/06/2016 - È ormai noto che le
vibrazioni meccaniche possono
rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori esposti, ad esempio
con riferimento al rischio dell’insorgere di patologie come
l’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti. E sono molti i comparti,
le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio. Ad esempio, con
riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono
essere esposti i lavoratori che utilizzano scalpellatori, martelli demolitori e
picconatori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie e
roditrici per metalli, levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti
alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, ...
Per poter parlare del
rischio vibrazioni e della sua
valutazione, presentiamo brevemente una pagina web elaborata dai Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza dell’ Università
degli Studi di Padova.
Gli RLS dell’Università ricordano
che le vibrazioni sono “oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di
riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso
corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle vibrazioni possono essere
libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna come nel caso
dell’utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore”.
E ricordando che la valutazione
del rischio vibrazioni richiede di analizzare tutti quei fenomeni che
sollecitano il sistema ‘mano-braccio’ e il sistema ‘corpo intero’, si indicano
le norme tecniche idonee alla valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione
di macchine vibranti che interessano un solo braccio o entrambe le braccia
contemporaneamente (UNI EN ISO 5349) e le norme idonee alla valutazione dei
rischi connessi all’utilizzazione di mezzi vibranti e al rischio vibrazioni sul
corpo intero ( UNI ISO
2631).
Si riporta poi la normativa vigente
con riferimento al Capo III del Titolo VIII (Agenti fisici) del
Decreto Legislativo n. 81/2008.
Riportiamo ad esempio alcune
definizioni contenute nell’
articolo 200:
Articolo 200 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo,
si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al
corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a
vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato,
delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.
L’
articolo 202 (Valutazione dei rischi) ricorda che il livello di
esposizione alle vibrazioni meccaniche ‘
può
essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e
il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari
condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o,
in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle
attrezzature’. E che questa operazione ‘
va
distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e
di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento’.
Dopo aver ricordato le
disposizioni per la valutazione/misurazione contenute nell’ALLEGATO XXXV, si
indica che ai fini della valutazione il
datore di lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati
nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e
l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse
al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il
bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Nella pagina web degli RLS si
riportano alcuni utili link per approfondire l’argomento.
Ad esempio con riferimento alle
non recenti (precedenti al D.Lgs. 81/2008), ma ancora utili, “
Linee guida per la valutazione del rischio
da vibrazioni negli ambienti di lavoro”, elaborate da un gruppo di lavoro
dell’ ex Ispesl.
Nel documento si indica, ad
esempio, che – riguardo alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero - le attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di
movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, trattori, macchine agricole,
autobus, carrelli elevatori, camion, imbarcazioni, ecc., “espongono il corpo a
vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti”.
Per avere infine qualche
informazione più aggiornata anche sulla valutazione del rischio vibrazione
possiamo fare riferimento alla revisione, approvata il 13 febbraio 2014, del
documento elaborato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di
lavoro delle Regioni e delle Province autonome dal titolo “
Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII,
Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti
all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”.
Riportiamo in conclusione le
indicazioni di quest’ultimo documento riguardo all’ammissibilità del
ricorso ai dati misurati sul campo della
banca dati vibrazioni (BDV) e sull’uso di tali dati.
Il documento indica che la valutazione
del rischio nel caso si tratti di vibrazioni
mano – braccio richiede la “conoscenza dell’accelerazione emessa da quella
specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali
abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le
variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno
irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo), l’eventuale attrezzo
collegato al veicolo (ad esempio l’attrezzo attaccato alla presa di forza di un
trattore) ed il sedile”.
Pertanto si dovranno utilizzare i
dati rilevati sul campo della BDV (consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it)
“solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle
descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e
comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa”.
Si ricorda che i valori presenti
nella BDV “non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e
sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione
adeguato, cui si richiede di sottoporre le attrezzature e le macchine. Qualora si
ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si
suggerisce cautelativamente di utilizzare i valori più elevati”.
Infine il documento sottolinea
che ai fini della valutazione del rischio è “necessario prendere in esame anche
altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità
espositive che concorrono all’incremento del rischio” e che possono essere
valutati “solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo”.
Ex Ispesl, “ Linee guida per la
valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro”, (formato PDF, 290
kB).
RTM
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