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"Prodotti esplodenti: un regolamento su raccolta e smaltimento"
fonte www.insic.it / Normativa
15/06/2016 -
Con
decreto interministeriale n.101/2016 il Ministero dell'Ambiente regolamenta l'individuazione delle modalità di
raccolta, di
smaltimento e di
distruzione dei
prodotti esplodenti,
compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di
pirotecnici di qualsiasi specie, anche quelli per le esigenze di
soccorso.
Campo di applicazione
Il Regolamento non si applica:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
Invece, per i residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006 - parte IV)
Obblighi dei soggetti coinvolti
Gli artt. 3-5 regolano gli obblighi di utilizzatori, distributori e fabbricanti di articoli pirotecnici: l'utilizzatore (art.3) è tenuto a resituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e dovrà depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Il distributore (art.4) raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita,. Inoltre deve assicurare, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati ed è, infine, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti.
Quanto al fabbricante e importatore degli articoli pirotecnici (art.6), dovranno assicurare, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento (regolati all'articolo 7) e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti.
Deposito
L'art. 6 regola il Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori: si tratta di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti vanno conservati in contenitori separati e contrassegnati.
Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere (art. 6.2) conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, e presentare le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere pavimentato;
c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;
e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Inoltre, il deposito preliminare non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il prelievo dei rifiuti pirotecnici dal deposito preliminare (art. 6.4) ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento va effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. Il distributore, ricorda il DM 101/2016 (art.6.5) ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1 al decreto, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.
Trasporto degli articoli pirotecnici per lo smaltimento
Infine, l'articolo 7 riporta regola il trasporto degli articoli e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore verso gli impianti di smaltimento: devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del Codice Ambiente. Per gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unità navali, l'art. 8 ricorda che devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973
Inoltre, sugli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta (articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). Questi dispositivi vanno "neutralizzati" prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. Non è possibile attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta mentre gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli vanno raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 maggio 2016, n. 101
Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (16G00112) (GU n.137 del 14-6-2016)
Vigente al: 14-6-2016
Campo di applicazione
Il Regolamento non si applica:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
Invece, per i residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006 - parte IV)
Obblighi dei soggetti coinvolti
Gli artt. 3-5 regolano gli obblighi di utilizzatori, distributori e fabbricanti di articoli pirotecnici: l'utilizzatore (art.3) è tenuto a resituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e dovrà depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Il distributore (art.4) raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita,. Inoltre deve assicurare, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati ed è, infine, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti.
Quanto al fabbricante e importatore degli articoli pirotecnici (art.6), dovranno assicurare, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento (regolati all'articolo 7) e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti.
Deposito
L'art. 6 regola il Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori: si tratta di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti vanno conservati in contenitori separati e contrassegnati.
Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere (art. 6.2) conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, e presentare le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere pavimentato;
c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;
e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Inoltre, il deposito preliminare non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il prelievo dei rifiuti pirotecnici dal deposito preliminare (art. 6.4) ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento va effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. Il distributore, ricorda il DM 101/2016 (art.6.5) ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1 al decreto, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.
Trasporto degli articoli pirotecnici per lo smaltimento
Infine, l'articolo 7 riporta regola il trasporto degli articoli e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore verso gli impianti di smaltimento: devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del Codice Ambiente. Per gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unità navali, l'art. 8 ricorda che devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973
Inoltre, sugli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta (articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). Questi dispositivi vanno "neutralizzati" prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. Non è possibile attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta mentre gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli vanno raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 maggio 2016, n. 101
Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (16G00112) (GU n.137 del 14-6-2016)
Vigente al: 14-6-2016
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