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"Ancora a proposito dell'abrogazione del registro infortuni"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/06/2016 - Il
meritorio ricorso della CGIL [2]
presso la Commissione
UE, a denuncia di violazione della direttiva 89/391/Ce per quanto concerne l'abolizione
del registro infortuni, sollecita a nuove considerazioni.
Ad un mio precedente intervento
sull'abrogazione di detto registro, operata dal D.Lgs. 151/2015, è poi seguito
un articolo di Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale CISL per Salute e
sicurezza sul lavoro.
Il mio intervento (
Abrogazione del
registro infortuni: ragioniamoci), cui
si rimanda per la personale prospettazione della problematica, chiudeva
con la richiesta di un chiarimento urgente, almeno di livello ministeriale.
L'articolo di C. Frascheri condivide
nella sostanza le problematiche in quello sollevate. In aggiunta propone alcune
considerazioni -che qui si riportano- meritevoli di attenzione:
“
...Ma se dal combinato disposto
delle novità introdotte [dal
Dlgs. 151/2015]
, il quadro che si delinea a fronte delle modifiche, appare
molto semplice e chiaro, meno lo sono le motivazioni alla base.
Ponendo una differenza
rilevante tra il registro degli infortuni e gli altri due registri, quelli
degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, comunque tutti ricondotti alla
stessa tempistica di vigenza determinata dall’istituzione del SINP, valida fino
alla venuta in essere del D.Lgs. 151/2015, è mediante tale decreto che il
legislatore ha ritenuto di dover differenziare i percorsi di tali strumenti,
dando alla sola tenuta obbligatoria del registro degli infortuni, un termine
temporale perentorio.
La data del 23 dicembre 2015
veniva così a segnare il passaggio epocale da una lunga stagione di vigenza
dello strumento del registro degli infortuni ad una nuova caratterizzata dalla
sua, non spiegabile, totale esclusione dal dettato normativo, ancor più in
assenza di altra forma di registrazione e gestione di tali dati di così grande
rilevanza.
...Di fatto, pur riconoscendo
al Cruscotto [INAIL]
una sua funzione, le differenze tra tale strumento e il registro degli
infortuni sono più che evidenti, a partire dai limiti che tale modalità di
raccolta dati presenta, ancor più se rapportate alla funzioni che il registro
degli infortuni aveva nel contesto lavorativo e per gli attori della
prevenzione aziendale, e di cui oggi, a fronte della sua eliminazione, si
riscontra la rilevante mancanza.
Il quadro infortunistico
aziendale che il registro offriva, costituiva senza dubbio una informazione
fondamentale ai fini degli interventi di tutela e di gestione del rischio,
soprattutto a partire dal datore di lavoro, così come il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, per quanto di competenza, in qualità di figure chiamate a porre in
essere la valutazione del rischio complessiva, la quale non può non tenere
conto degli eventi accidentali verificatisi nel tempo, all’interno del ciclo
lavorativo.
La periodicità degli eventi, le
modalità di accadimento e la tempistica degli infortuni sono tutti dati che
solo se analizzati complessivamente e incrociati fra loro, possono offrire
indicazioni di più ampio utilizzo, in confronto ad una analisi che avvenga caso
per caso, dove la visione di insieme viene a perdersi, e con questa l’evidenza
di certe dinamiche di causalità, spesso determinati, per poter garantire tutele
adeguate ed efficaci.
...L’abrogazione,
però, del registro degli infortuni, anche analizzata sul fronte meramente
normativo, lascia non poche
perplessità. Eliminato lo
specifico riferimento all’art. 53 del
D.Lgs. 81/2008,
nessun intervento modificativo e di raccordo è stata introdotto nei riguardi
delle altre disposizioni previste nell’articolato del decreto, relative a tale
strumento. In linea con quanto dettato dalla direttiva 89/391/CEE, difatti, tra
gli obblighi a carico del datore di lavoro (ma non meno a carico del
dirigente), elencati all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, si legge (ancora) che deve
essere consentito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di
«accedere» ai dati che riguardano gli infortuni sul lavoro (comma 1, lett. o).
Una disposizione questa fondamentale, fino a
quando non svuotata dall’abrogazione del registro degli infortuni, e non
anch’essa abrogata o, almeno modificata, considerato il precetto comunitario
che permane.
L’articolato del D.Lgs. 81/2008 si mostra ad
oggi, pertanto, in particolare sul punto in commento, non certo semplificato,
come enunciato già solo dal titolo del D.Lgs. 151/2015, ma in una
condizione
di evidente errore
, dove a fronte di un diritto, ancora previsto e
pertanto vigente, a favore del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
manca lo strumento per esercitarlo.”
Tutto ciò considerato, vorrei
rendere disponibile al dibattito il risultato di un confronto con medici del
lavoro con esperienza trentacinque/quarantennale nella funzione ispettiva ( e
che qui colgo l'occasione per ringraziare doverosamente).
La conclusione, da un punto di
vista della lettura della norma, rende ragione alla considerazione di C.
Frascheri nella parte appena sopra evidenziata. Risolvendola però in positivo
(per il RLS) e, in ciò, sembrando mostrare una certa qual sua implacabilità:
1. L'art. 18, c. 1, lett. o),
D.Lgs 81/08, mantiene l'obbligo per il datore di lavoro di garantire al RLS
l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro.
2. la violazione dell'obbligo
permane sanzionata con la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda
(art. 55, c. 5, lett. a). La sua verifica, da parte dell'organo ispettivo, è
dunque soggetta alla prescrizione ad adempiere.
3. per adempiere alla
prescrizione bisogna che i dati e le informazioni sugli infortuni siano stati
conservati in azienda.
La conclusione, a questo punto
ovvia, è che i dati conservati in azienda devono essere resi disponibili al
RLS. In forma cartacea (in relazione all'<obbligo> di conservazione per 4
anni del “vecchio” registro) o elettronica, decida l'azienda.
Non ha certo valore la considerazione
che l'Organo di vigilanza possa accedere a tali dati utilizzando il portale
INAIL.
Perché non di informazione
all'OdV tratta la prescrizione, ma dell'adempimento all'obbligo posto al datore di lavoro dall' art. 18 del D.Lgs.
81/08, di rendere accessibili al RLS i dati infortunistici.
Se dunque da un lato è
ragionevole supporre che l'azienda conservi i dati oggetto della trasmissione
all'INAIL, dall'altra
il dato normativo consente al RLS di poter comunque
(continuare ad) accedere alle informazioni relative agli infortuni sul
lavoro accaduti nella propria azienda.
Ciò rende doverosa – e non più
solo ragionevole- la conservazione dei dati.
Questa, oltretutto, è la
condizione
per l'adempimento di cui all'art. 35 del Dlgs. 81/08:
Articolo 35 - Riunione periodica
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
b) l’andamento degli infortuni
e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
(sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro)
Giustamente, dunque, il ricorso
della CGIL, al punto 6, richiama come la disposizione comunitaria
-nel combinato tra art. 6 e art. 9 della
Dir. 89/391
- “..si estende a tutti i soggetti che hanno un funzione
specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad es. il medico
competente e gli addetti al Servizio di prevenzione..”
Si ricordi infine che, ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lett. d), del Dlgs. 81/08 il datore di lavoro deve
fornire al SPP/RSPP e al medico competente i dati relativi agli infortuni e
alle malattie professionali. Obbligo ulteriore e autonomo rispetto alla
produzione dei dati per l'esame da svolgersi in sede di riunione periodica.
Anche ciò, ovviamente, rende
doverosa la conservazione dei dati in azienda.
Come giustamente considerato da
Cinzia Frascheri, permane poi il precetto comunitario, che è fonte primaria e
prevalente.
La direttiva quadro in materia di
SSL, la 89/391, in ben tre articoli (9, 10 e 11) pone il dovere per i datori di
lavoro di
tenere documentazione degli infortuni e di renderla
accessibile ai RLS
“per l'espletamento delle loro funzioni”.
Pietro Ferrari
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