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"Ancora a proposito dell'abrogazione del registro infortuni"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

21/06/2016 - Il meritorio ricorso della CGIL [2] presso la Commissione UE, a denuncia di violazione della direttiva 89/391/Ce per quanto concerne l'abolizione del registro infortuni, sollecita a nuove considerazioni.

Ad un mio precedente intervento sull'abrogazione di detto registro, operata dal D.Lgs. 151/2015, è poi seguito un articolo di Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale CISL per Salute e sicurezza sul lavoro.
Il mio intervento ( Abrogazione del registro infortuni: ragioniamoci), cui si rimanda per la personale prospettazione della problematica, chiudeva con la richiesta di un chiarimento urgente, almeno di livello ministeriale.
L'articolo di C. Frascheri condivide nella sostanza le problematiche in quello sollevate. In aggiunta propone alcune considerazioni -che qui si riportano- meritevoli di attenzione:
 
...Ma se dal combinato disposto delle novità introdotte [dal Dlgs. 151/2015] , il quadro che si delinea a fronte delle modifiche, appare molto semplice e chiaro, meno lo sono le motivazioni alla base.
 
Ponendo una differenza rilevante tra il registro degli infortuni e gli altri due registri, quelli degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, comunque tutti ricondotti alla stessa tempistica di vigenza determinata dall’istituzione del SINP, valida fino alla venuta in essere del D.Lgs. 151/2015, è mediante tale decreto che il legislatore ha ritenuto di dover differenziare i percorsi di tali strumenti, dando alla sola tenuta obbligatoria del registro degli infortuni, un termine temporale perentorio.
 
La data del 23 dicembre 2015 veniva così a segnare il passaggio epocale da una lunga stagione di vigenza dello strumento del registro degli infortuni ad una nuova caratterizzata dalla sua, non spiegabile, totale esclusione dal dettato normativo, ancor più in assenza di altra forma di registrazione e gestione di tali dati di così grande rilevanza.
 
...Di fatto, pur riconoscendo al Cruscotto [INAIL] una sua funzione, le differenze tra tale strumento e il registro degli infortuni sono più che evidenti, a partire dai limiti che tale modalità di raccolta dati presenta, ancor più se rapportate alla funzioni che il registro degli infortuni aveva nel contesto lavorativo e per gli attori della prevenzione aziendale, e di cui oggi, a fronte della sua eliminazione, si riscontra la rilevante mancanza.
 
Il quadro infortunistico aziendale che il registro offriva, costituiva senza dubbio una informazione fondamentale ai fini degli interventi di tutela e di gestione del rischio, soprattutto a partire dal datore di lavoro, così come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per quanto di competenza, in qualità di figure chiamate a porre in essere la valutazione del rischio complessiva, la quale non può non tenere conto degli eventi accidentali verificatisi nel tempo, all’interno del ciclo lavorativo.
 
La periodicità degli eventi, le modalità di accadimento e la tempistica degli infortuni sono tutti dati che solo se analizzati complessivamente e incrociati fra loro, possono offrire indicazioni di più ampio utilizzo, in confronto ad una analisi che avvenga caso per caso, dove la visione di insieme viene a perdersi, e con questa l’evidenza di certe dinamiche di causalità, spesso determinati, per poter garantire tutele adeguate ed efficaci.
 
...L’abrogazione, però, del registro degli infortuni, anche analizzata sul fronte meramente normativo, lascia  non poche perplessità.  Eliminato  lo  specifico riferimento all’art. 53 del
 
D.Lgs. 81/2008, nessun intervento modificativo e di raccordo è stata introdotto nei riguardi delle altre disposizioni previste nell’articolato del decreto, relative a tale strumento. In linea con quanto dettato dalla direttiva 89/391/CEE, difatti, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro (ma non meno a carico del dirigente), elencati all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, si legge (ancora) che deve essere consentito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di «accedere» ai dati che riguardano gli infortuni sul lavoro (comma 1, lett. o).
 
Una disposizione questa fondamentale, fino a quando non svuotata dall’abrogazione del registro degli infortuni, e non anch’essa abrogata o, almeno modificata, considerato il precetto comunitario che permane.
 
L’articolato del D.Lgs. 81/2008 si mostra ad oggi, pertanto, in particolare sul punto in commento, non certo semplificato, come enunciato già solo dal titolo del D.Lgs. 151/2015, ma in una condizione di evidente errore , dove a fronte di un diritto, ancora previsto e pertanto vigente, a favore del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, manca lo strumento per esercitarlo.”
 
 
Tutto ciò considerato, vorrei rendere disponibile al dibattito il risultato di un confronto con medici del lavoro con esperienza trentacinque/quarantennale nella funzione ispettiva ( e che qui colgo l'occasione per ringraziare doverosamente).
La conclusione, da un punto di vista della lettura della norma, rende ragione alla considerazione di C. Frascheri nella parte appena sopra evidenziata. Risolvendola però in positivo (per il RLS) e, in ciò, sembrando mostrare una certa qual sua implacabilità:
 
1. L'art. 18, c. 1, lett. o), D.Lgs 81/08, mantiene l'obbligo per il datore di lavoro di garantire al RLS l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro.
 
2. la violazione dell'obbligo permane sanzionata con la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 55, c. 5, lett. a). La sua verifica, da parte dell'organo ispettivo, è dunque soggetta alla prescrizione ad adempiere.
 
3. per adempiere alla prescrizione bisogna che i dati e le informazioni sugli infortuni siano stati conservati in azienda.
 
La conclusione, a questo punto ovvia, è che i dati conservati in azienda devono essere resi disponibili al RLS. In forma cartacea (in relazione all'<obbligo> di conservazione per 4 anni del “vecchio” registro) o elettronica, decida l'azienda.
Non ha certo valore la considerazione che l'Organo di vigilanza possa accedere a tali dati utilizzando il portale INAIL.
Perché non di informazione all'OdV tratta la prescrizione, ma dell'adempimento all'obbligo posto al  datore di lavoro dall' art. 18 del D.Lgs. 81/08, di rendere accessibili al RLS i dati infortunistici.
Se dunque da un lato è ragionevole supporre che l'azienda conservi i dati oggetto della trasmissione all'INAIL, dall'altra il dato normativo consente al RLS di poter comunque (continuare ad) accedere alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro accaduti nella propria azienda.
Ciò rende doverosa – e non più solo ragionevole- la conservazione dei dati.
 
Questa, oltretutto, è la condizione per l'adempimento di cui all'art. 35 del Dlgs. 81/08:
 
Articolo 35 - Riunione periodica
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro)
 
Giustamente, dunque, il ricorso della CGIL, al punto 6, richiama come la disposizione comunitaria  -nel combinato tra art. 6 e art. 9 della Dir. 89/391 - “..si estende a tutti i soggetti che hanno un funzione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad es. il medico competente e gli addetti al Servizio di prevenzione..”
 
Si ricordi infine che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d), del Dlgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire al SPP/RSPP e al medico competente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Obbligo ulteriore e autonomo rispetto alla produzione dei dati per l'esame da svolgersi in sede di riunione periodica.
Anche ciò, ovviamente, rende doverosa la conservazione dei dati in azienda.
 
Come giustamente considerato da Cinzia Frascheri, permane poi il precetto comunitario, che è fonte primaria e prevalente.
La direttiva quadro in materia di SSL, la 89/391, in ben tre articoli (9, 10 e 11) pone il dovere per i datori di lavoro di tenere documentazione degli infortuni e di renderla accessibile ai RLS “per l'espletamento delle loro funzioni”.
 
 
Pietro Ferrari




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