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"L’ABC della formazione: la formazione di dirigenti e preposti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
22/06/2016 - Convinti che non sempre, nella complessità della nostra normativa,
si possono ricordare tutte le varie regole, specificità e scadenze che
riguardano la
formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti, torniamo a parlare oggi brevemente di formazione facendo una sintesi delle principali prescrizioni normative.
E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “
Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle
Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento “ Formazione
e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi
(Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e
Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si sottolinea che gli Accordi
Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza
si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione
facoltativa)”.
Dopo aver affrontato, in un precedente, le specificità della formazione
per lavoratori e lavoratrici, ci soffermiamo oggi innanzitutto sulla
formazione a preposti e dirigenti.
Come abbiamo già accennato, per la formazione a Dirigenti e Preposti
(art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l’applicazione degli Accordi
Stato-Regioni è, in realtà, facoltativa,
ma costituisce “corretta applicazione dell’art.37 comma 7 del D.Lgs.
81/2008”. E in caso di corso di formazione difforme agli Accordi “il datore di
lavoro dovrà dimostrare di aver fornito a dirigenti e preposti una formazione ‘
adeguata e specifica’.
Per quanto riguarda i
preposti
stiamo parlando di una “formazione particolare e aggiuntiva della durata di 8
ore”.
Altre caratteristiche:
- “credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di
preposizione nell’ambito della stessa o di un’altra azienda;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- consentita modalità e-learning per i contenuti della formazione
individuati ai punti da 1 a 5 dell’Accordo stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre
2011”.
Riprendiamo dall’ Accordo
Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 i
contenuti della formazione per il preposto:
L’intervento rileva che l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre
2011 ha dunque “aggiunto nuovi contenuti” rispetto a quelli già previsti
dall’art.37 co.7 del D.Lgs. 81/2008:
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
(...)
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati
all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli
obblighi previsti all'articolo 19:
1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento
al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuai messi a loro disposizione.
(...)
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione
(...)
E
l’aggiornamento per il
preposto?
Deve avvenire “ogni 5 anni solo per la funzione di preposto,
comprensivo dell’aggiornamento quale lavoratore. Durata minima 6 ore.
Consentita modalità e-learning”.
Veniamo ora alla
formazione dei
dirigenti.
É prevista una “formazione
specifica per la funzione svolta della durata minima di 16 ore”.
Altre caratteristiche:
- “sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning”.
E l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha strutturato la
formazione in
4 diversi Moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
È richiesto inoltre un
aggiornamento
ogni 5 anni per la funzione di dirigente della durata minima di 6 ore. Ed è consentita
la modalità
e-learning.
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione per particolari
tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro,
...), concludiamo ricordando alcune
scadenze,
passate e future, per la formazione di dirigenti
e preposti:
- 11 gennaio 2013: aggiornamento
lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
- 11 luglio 2013: formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che
svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non
risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale; formazione specifica per i
lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio
2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale;
-
11 gennaio 2017:
aggiornamento preposti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
aggiornamento dirigenti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012.
Si ricorda infine che per i preposti e dirigenti formati dopo l’11
gennaio 2012 “il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di
completamento del corso”.
“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori
preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento della Dott.ssa Paola
Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa
Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al
convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è
tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF,
908 kB).
RTM
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