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"L’ABC della formazione: la formazione di dirigenti e preposti"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

22/06/2016 - Convinti che non sempre, nella complessità della nostra normativa, si possono ricordare tutte le varie regole, specificità e scadenze che riguardano la  formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti, torniamo a parlare oggi brevemente di formazione facendo una sintesi delle principali prescrizioni normative.
E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “ Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle  Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Nell’intervento “ Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si sottolinea che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria); 
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa); 
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
 
Dopo aver affrontato, in un precedente, le specificità della formazione per lavoratori e lavoratrici, ci soffermiamo oggi innanzitutto sulla formazione a preposti e dirigenti.
 
Come abbiamo già accennato, per la formazione a Dirigenti e Preposti (art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l’applicazione degli Accordi Stato-Regioni è, in realtà, facoltativa,  ma costituisce “corretta applicazione dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008”. E in caso di corso di formazione difforme agli Accordi “il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fornito a dirigenti e preposti una formazione ‘ adeguata e specifica’.
 
Per quanto riguarda i preposti stiamo parlando di una “formazione particolare e aggiuntiva della durata di 8 ore”.
Altre caratteristiche:
- “credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di un’altra azienda;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- consentita modalità e-learning per i contenuti della formazione individuati ai punti da 1 a 5 dell’Accordo stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011”.
 
Riprendiamo dall’ Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 i contenuti della formazione per il preposto:

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
(...)
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.
(...)

L’intervento rileva che l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha dunque “aggiunto nuovi contenuti” rispetto a quelli già previsti dall’art.37 co.7 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
(...)

E l’aggiornamento per il preposto?
Deve avvenire “ogni 5 anni solo per la funzione di preposto, comprensivo dell’aggiornamento quale lavoratore. Durata minima 6 ore. Consentita modalità e-learning”.
 
Veniamo ora alla formazione dei dirigenti.
 
É  prevista una “formazione specifica per la funzione svolta della durata minima di 16 ore”.
Altre caratteristiche:
- “sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning”.
 
E l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha strutturato la formazione in 4 diversi Moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 
 
È richiesto inoltre un aggiornamento ogni 5 anni per la funzione di dirigente della durata minima di 6 ore. Ed è consentita la modalità e-learning.  
 
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione per particolari tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune scadenze, passate e future, per la formazione di dirigenti e preposti:
 - 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
- 11 luglio 2013: formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale; formazione specifica per i lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale;
- 11 gennaio 2017: aggiornamento preposti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012; aggiornamento dirigenti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012. 
 
Si ricorda infine che per i preposti e dirigenti formati dopo l’11 gennaio 2012 “il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.
 
 
 
Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).
 
 
 
RTM
 


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