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"Le regole per la sicurezza delle macchine agricole usate"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
21/06/2016 -
In relazione al progetto “ Io coltivo in sicurezza”, correlato alla campagna di
prevenzione degli infortuni in agricoltura, inserita tra gli obiettivi individuati dal Piano Nazionale e Regionale Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018, l’ ASL Cn2 ha
organizzato diversi incontri per offrire agli operatori agricoli
momenti di sensibilizzazione, formazione e confronto sulla sicurezza in
agricoltura anche alla luce delle modifiche del Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro.
Una delle presentazioni utilizzate durante questi incontri riguarda
in particolare un Quaderno della Regione Piemonte della Collana
“Agricoltura” (dicembre 2013) dal titolo “
Nuove regole per le
macchine agricole - Le nuove regole per l’immissione sul mercato di
macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate
– Aggiornamento 2013” e che aggiorna un precedente numero monografico del novembre del 2010 che avevamo presentato in un precedente articolo di PuntoSicuro.
Un aggiornamento che ha interessato sia i contenuti che il materiale
iconografico e vede, in particolare, l’ampliamento delle parti dedicate
alle motoagricole, ai motocoltivatori e alle motozappatrici.
Dunque con l’aggiornamento il volume illustra le regole per l’immissione
sul mercato di macchine nuove e per la verifica di quelle usate macchine usate,
con particolare riferimento a:
- trattrice
agricola a ruote;
- motoagricola;
- motocoltivatori/motozappatrici;
- carri miscelatori trainati;
- trinciatrici;
- spandiconcime;
- rotoimballatrici;
- motosega;
- macchine semoventi;
- scale.
Come già riportato nella prima
edizione dei “Quaderni Agricoltura” del novembre 2010, si ricorda che il Decreto
legislativo 81/2008 prende in considerazione la problematica (Art. 70, commi 2
e 3) dell’
adeguamento delle macchine
usate “destinate ad essere utilizzate in azienda e/o destinate alla
reimmissione sul mercato, previa verifica e attestazione”.
E nelle schede del Quaderno - compilate
per gli ispettori ASL come supporto nelle loro attività di verifica del parco
macchine usate – vengono presentati i “
punti
di pericolo” che possono essere presenti e gli aspetti in materia di
sicurezza da tenere in considerazione nel processo di adeguamento delle
macchine.
Ci soffermiamo in particolare su
una delle nuove schede presenti nell’aggiornamento, la scheda relativa alle
motoagricole.
Si segnala innanzitutto che la
motoagricola è una “ trattrice
agricola o forestale dotata di piano di carico, con postazione di guida
avanzata oppure arretrata rispetto all’asse anteriore”.
E chiaramente molti dei rischi
connessi con l’utilizzo della motoagricola sono non molto diversi da quelli
derivanti dall’utilizzo di trattrici agricole.
Se la scheda si sofferma in
particolare sul rischio
ribaltamento (con riferimento alla struttura di protezione contro il
capovolgimento e al sistema di ritenzione del conducente), vengono fornite
indicazioni anche sui rischi legati a:
- “organi di trasmissione del
moto;
- scale di accesso;
- impianto frenante;
- punti caldi;
- pneumatici;
- pittogrammi di sicurezza;
- visibilità;
- movimentazione pianale di
carico;
- impianto elettrico”.
Il
rischio di ribaltamento legato all’ uso
delle motoagricole si può affrontare mediante il ricorso a dispositivi di
protezione di tipo passivo:
1.
dispositivo di protezione contro il rischio di capovolgimento della
motoagricola: “struttura installata direttamente sulla motoagricola, allo
scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di
capovolgimento della macchina durante l’utilizzo normale;
2.
sistema di ritenzione del conducente: dispositivo che trattiene l’operatore
al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative della
motoagricola (cintura di sicurezza)”.
Analogamento a quanto indicato
per altre macchine agricole, anche in questo caso i sistemi di protezione
passiva per i conducenti delle motoagricole “si basano sul principio di
garantire l’incolumità dell’operatore all’interno di un ‘volume di sicurezza’,
spazio in cui il conducente viene trattenuto grazie al sistema di ritenzione.
Pertanto, ai fini della protezione del conducente di motoagricole da eventuali
danni determinati dal loro ribaltamento, è
indispensabile
la contemporanea presenza dei due dispositivi citati”.
In particolare si ricorda che –
con riferimento al D,Lgs. 81/2008 e alle varie circolari applicative del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “tutte le motoagricole in
servizio che non siano dotate di idonei dispositivi contro il rischio
di ribaltamento devono essere adeguate da persona competente, in base ai
contenuti delle Linee Guida INAIL “
Adeguamento
dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai
requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della
parte ii dell’allegato v del d.lgs. 81/08”.
E, con riferimento al documento
Inail, il telaio deve essere conforme ad una delle schede che prevedono
strutture a 4 montanti ed a 2 montanti fissi o abbattibili e “deve essere
installato da persona competente che rilasci ‘Certificato di Costruzione’ e
‘Certificato di Installazione’. Ai fini
degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito
dell’installazione della struttura di protezione e/o del sistema di ritenzione,
non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione della motoagricola”.
E per garantire che il conducente
rimanga confinato all’interno del volume di sicurezza assicurato dal telaio di
protezione, “occorre verificare oppure installare un adeguato sistema di
ritenzione (cintura di sicurezza)”. Inoltre il sedile deve “garantire al
conducente una comoda posizione di guida e di manovra della motoagricola e deve
preservare, nella misura possibile, la salute e la sicurezza del conducente
stesso”.
Si ricorda poi che le cinture di
sicurezza, ove non previste all’origine dal costruttore della motoagricola, “devono
essere installate, laddove tecnicamente possibile, permettendo l’eventuale
molleggio del sedile e garantendo la solidità dei punti di ancoraggio. Se non
predisposto, è pertanto necessario sostituire il sedile con un altro provvisto
di cinture o di altro idoneo sistema di ritenzione del conducente, che
garantisca la solidità e gli spazi di manovra del sedile originale”. Senza
dimenticare che i telai di protezione ed i relativi attacchi “devono essere
verificati periodicamente per controllare l’eventuale presenza di ruggine e,
nel caso di erosione profonda, devono essere sostituiti”.
Segnalando che la scheda si
sofferma su molti altri aspetti (pittogrammi, scale di accesso, superfici calde,
impianto frenante, organi in movimento, movimentazione pianale, impianto
elettrico e pneumatici), concludiamo questa presentazione dell’aggiornamento
soffermandoci sugli aspetti relativi alla
visibilità
nelle motoagricole.
Infatti bisogna garantire una
buona visibilità al guidatore.
E per poter circolare su strada
la motoagricola deve “essere dotata di specchi retrovisori esterni, di cui
almeno uno deve essere posto sul lato sinistro. Se presente una cabina di
guida, devono essere presenti dispositivi per la pulizia dei vetri e di
ventilazione dell’abitacolo”.
Regione Piemonte, “ Nuove regole
per le macchine agricole - Le nuove regole per l’immissione sul mercato di
macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate- Aggiornamento
2013”, Quaderni Regione Piemonte, Aggiornamento n. 71 – Dicembre2013 (formato
PDF, 6.53 MB).
Linee Guida INAIL “ Adeguamento
dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai
requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della
parte ii dell’allegato v del d.lgs. 81/08” (formato PDF, 6.77 MB).
Tiziano Menduto
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