News
"Fitosanitari e sicurezza: la formazione per utilizzatori professionali"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
22/06/2016 - L’esigenza di garantire uno sviluppo sostenibile alla nostra
società caratterizza le attività di molti settori produttivi e accresce
la consapevolezza dei consumatori sulle tematiche ambientali. E il
merito di questa rinnovata coscienza ecologica è “da attribuire
all’azione costante del legislatore europeo, che attraverso il
VI Programma di Azione per l’Ambiente (2002-2012)
ha cercato di prendere in considerazione e normare tutti gli aspetti
legati alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile al fine
di garantire una base comune per tutti i Paesi membri”. E in
quest’ambito “si colloca anche l’azione promossa in materia di
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Ad affermarlo e a presentare la normativa nazionale e il
Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è un intervento al convegno “ Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018” che si è tenuto a Lodi l’8 settembre 2015.
Nell’intervento “
Prodotti Fitosanitari: la politica dei
controlli”, a cura dell’Ing. Mario
Fargnoli (Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio
DISR III), si presenta, ad esempio, il
D.Lgs.
14 agosto 2012, n. 150 recante “
Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro
per l'azione comunitaria
ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Il relatore indica che il D.Lgs.
150/2012 “non introduce una nuova disciplina in materia di uso di prodotti
fitosanitari (già oggetto di precedenti atti legislativi, quali p.es. il
D.P.R. 290/2001), ma la riorganizza secondo un approccio olistico improntato
alla definizione di obiettivi minimi che devono essere garantiti in tutti
settori che direttamente o indirettamente afferiscono all’uso di prodotti
fitosanitari in azienda”. In particolare il quadro generale delineato
dal decreto “coinvolge differenti discipline (e relativi impianti normativi),
che vanno dalle pratiche agronomiche ambientali (p.es. Condizionalità), alla
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), alla sicurezza delle macchine (Direttiva
Macchine), alla tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), ecc”.
Si segnala che la struttura del
decreto “riprende, per quanto possibile, lo schema della direttiva 2009/128//CE
attraverso un breve articolato, corredato da tre allegati” e le modalità di
intervento che devono essere implementate sono “rimandate alla predisposizione
di un Piano
d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(art. 6), che ha il compito di definire gli obiettivi, le misure, le modalità e
i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti
fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità”. Inoltre
si indica che lo schema proposto per l’applicazione di tali principi “segue un
approccio di tipo gestionale, prevedendo un sistema di verifica e controllo
dell’attuazione attraverso la definizione di una serie di indicatori di
valutazione (art. 22, comma 1) da individuare nell’ambito del PAN, che si
accordano con indicatori di rischio armonizzati (art. 22, comma 2) già previsti
dalla direttiva”.
La relazione si sofferma poi sul
Decreto 22 gennaio 2014 relativo all’
adozione del Piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Se l’intervento riporta varie
indicazioni tratte dal Piano di azione nazionale, noi ci soffermiamo oggi sugli
aspetti relativi alla
sistema di
formazione.
Si indica (A.1.1) che è “istituito
un
sistema di formazione obbligatoria e
certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti”. Un sistema
che riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
In particolare le regioni e le
province autonome “provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per
gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di
abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a
richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi
o iniziative di aggiornamento. I certificati di abilitazione sono validi su
tutto il territorio nazionale”.
E con riferimento ai “
certificati di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita” (A.1.2) è a decorrere
dal
26 novembre 2015 che “il
certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare
e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali”.
E a decorrere dal 26 novembre 2015, il “certificato di abilitazione alla
vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la
distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti
fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti
fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto
a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi
al loro uso”.
Veniamo brevemente ai “
requisiti di accesso ai corsi di formazione
per utilizzatore professionale e distributore” (A.1.4).
Il Piano riporta che i certificati
di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari “possono
essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni. Possono partecipare ai
corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome
differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il
rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella
regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di
formazione”.
Quali sono i soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di
formazione per utilizzatori professionali?
Sono esentati (A.1.7) dall'obbligo
di frequenza del corso di formazione i “soggetti in possesso di diploma di
istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle
discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche,
farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta
abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di
abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai
corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo dell'abilitazione”.
Veniamo infine alle “
modalità di rinnovo dei certificati di
abilitazione”.
In relazione agli utilizzatori
professionali per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari,
i “soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o
iniziative di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche
attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare
nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti
percorsi formativi verrà rilasciato ‘un attestato di aggiornamento’. I corsi di
formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata
minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali. I corsi di aggiornamento,
necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una
durata minima di 12 ore”.
“ Prodotti Fitosanitari: la
politica dei controlli”, a cura
dell’Ing. Mario Fargnoli -
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale
dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III, intervento al convegno “Salute e
sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018”
(formato PDF, 1.37 MB).
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1063 volte.
Pubblicità