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"L’aggiornamento del modello di valutazione del rischio chimico"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
27/06/2016 - Vari articoli di PuntoSicuro hanno presentato il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh",
un modello approvato dai gruppi tecnici delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida
del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte dal
Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Regioni e delle Province autonome.
Ricordiamo che in alternativa alla misurazione dell’agente chimico, è infatti possibile l’uso di
sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o
su modelli grafici) denominati algoritmi. E in particolare il MoVaRisCh
è una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico
semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per
la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del
D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici”).
Nel modello, soggetto a continui aggiornamenti, è prevista
l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati
dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.
Il percorso individuato dal modello è il più semplice possibile per
permettere la valutazione del rischio – ad esempio ad imprese
artigiane, industriali, commerciali, ... - senza dover accedere, almeno
in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico.
Una recente
revisione/aggiornamento - ancora in versione bozza e pubblicata sul
sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena - si è resa
necessaria a seguito di diverse novità. Ad esempio la completa entrata in
vigore del Regolamento (CE) 1272/2008 ( Regolamento
CLP) o le novità del Regolamento (UE) n. 830/2015. E alcune modifiche nella
versione 2016 riguardano in particolare le
attribuzioni
dei punteggi di pericolo, anche in relazione alla presenza di TLV e
componenti pericolosi.
Riprendiamo dunque dall’aggiornamento
del 22 gennaio 2016 del documento “
Modello
di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso
delle piccole e medie imprese - Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08” alcune
indicazioni relative all’ indice
di pericolosità P.
Il
metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P “si basa sul
significato delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e
delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e
successive modificazioni”. E pericoli
intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono in particolare
segnalati in indicazioni di pericolo tipo (
Frasi
o Codici di indicazione di pericolo H) riportate nell’etichettatura di
pericolo e nella scheda dati di
sicurezza, compilata attualmente secondo i “dettati del Regolamento (UE) n.
830/2015 che ha recato modifiche Regolamento (UE) n.453/2010 e di conseguenza
all’Allegato II del Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente le disposizioni
sulle schede di dati di sicurezza”.
E mediante l’assegnazione di un
“valore alla frase di pericolo (Frase H) attribuito alla proprietà più
pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile
avere a disposizione un
indice numerico
(score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato”.
Riprendiamo alcune indicazioni
relative all’
attribuzione dei
coefficienti (score).
Le proprietà tossicologiche di un
agente chimico “vengono desunte dalla classificazione armonizzata o
all’autoclassificazione delle sostanze e dei miscele (Frasi H)”. E i
coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici
sono riportati in una
tabella allegata
al documento.
In particolare nell’attribuzione
dei punteggi alle indicazioni di pericolo H riferite alle proprietà
tossicologiche “si è valutato essenzialmente l’entità delle manifestazioni
cliniche indicate come criteri nel Regolamento
CLP. In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto
di dare un punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della
valutazione della pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad
ingestione”.
Alcune indicazioni relative ai
valori contenuti nella tabella:
- “se un agente chimico esplica
la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si ritiene che negli ambienti
di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento possa essere eliminato
alla radice, adottando corrette misure igieniche e comportamentali; quindi si è
ritenuto di non considerare in questo modello il rischio per ingestione, pur
mantenendo i relativi valori degli score all’interno della tabella”;
- si è assunta una “disuguaglianza
tra le altre vie di introduzione (cutanea e inalatoria) attribuendo un ‘peso’
maggiore alla via inalatoria rispetto a quella cutanea e si è fatto in modo che
per ciascun effetto relativo ad ogni categoria fosse diversificato all’interno
di ogni classe di pericolo;
- alle indicazioni di pericolo “codificate
in H370 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione singola),
H371 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per esposizione
singola), H372 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione
ripetuta) e H373 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per
esposizione ripetuta) si è ritenuto opportuno attribuire un peso molto elevato,
proprio perché le relative classi di pericolo rappresentano una novità degna di
attenzione ai fini di tutela della salute per un effetto tossicologico
irreversibile dopo un’unica esposizione o dopo un’esposizione ripetuta, anche
se sono indicazioni di pericolo relative ad un effetto irreversibile comunque
diverso rispetto agli effetti canonici a breve e lungo termine;
- nella tabella è stato
attribuito un “punteggio anche alle miscele non classificate pericolose per la
salute, ma che contengono: almeno una sostanza pericolosa in concentrazione
individuale ≥all’1% in peso rispetto al peso della miscela non gassosa, o ≥
allo 0,2 % in volume rispetto al volume della miscela gassosa; almeno una
sostanza in concentrazione ≥0,1% p/p appartenente alle classi di pericolo
cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2,
sensibilizzanti sia della pelle sia delle vie respiratorie di categoria 1; una
sostanza per la quale esistono valori limite europei di esposizione
professionale”;
- è stato attribuito un “punteggio
minore a quelle sostanze non classificabili come pericolose, ma in possesso di
un valore limite d’esposizione professionale (ad esempio biossido di
carbonio)”;
- è stato attribuito un punteggio
“anche per le sostanze e le miscele non classificate come pericolose, ma che
nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo
tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle lavorazioni
metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche,
ecc…)”;
- il punteggio minimo non nullo “è
stato attribuito alle sostanze e alle miscele non classificate e non
classificabili in alcun modo come pericolose e non contenenti nessuna sostanza
pericolosa neanche come impurezza”.
Rimandando alla lettura integrale
del documento e delle tabelle allegate, ricordiamo infine altre indicazioni tratte dalla recente versione
del documento:
- “per le miscele classificate
pericolose in possesso di uno score minore di 4 (...) è necessario considerare
se nella composizione degli ingredienti (riportata nella sezione n.3 della
nuova SDS) non vi siano sostanze
pericolose in possesso uno score ≥ 8 (...). In questo caso si applica il
criterio individuato dalle ‘Miscele non classificabili come pericolose ma
contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe
di pericolo con score ≥ 8’”;
- per le “miscele non
classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ≥ 8”, si deve assegnare
uno score pari a 5,50;
- per le “miscele non
classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa
alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale”, si
deve assegnare uno score pari a 2,25.
Regione Toscana, Regione
Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da
Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese
(Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione in bozza aggiornata al 22 gennaio
2016 (formato PDF, 666 kB).
Tiziano Menduto
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