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"Elenchi professionisti antincendio: modifiche ai requisiti formativi"
fonte www.insic.it / Normativa
28/06/2016 -
In Gazzetta Ufficiale (del 24 giugno) il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 giugno, che
aggiorna procedure e requisiti
per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno, previsti dal D.Lgs. n.139/2006 il decreto che provvede al
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Decreto 7/6/2016 modifica il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 (che definisce procedure e requisiti per l'autorizzazione ed iscrizione), in particolare per riformularne il comma 1 dell'art. 7 così da meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.
Pertanto, il nuovo comma 1 dell'art. 7 del DM 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».
Il vecchio comma 1 dell'art 7 del DM 5/8/2011 prevedeva invece:
"Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data".
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04763) (GU n.146 del 24-6-2016)
Il Decreto 7/6/2016 modifica il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 (che definisce procedure e requisiti per l'autorizzazione ed iscrizione), in particolare per riformularne il comma 1 dell'art. 7 così da meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.
Pertanto, il nuovo comma 1 dell'art. 7 del DM 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».
Il vecchio comma 1 dell'art 7 del DM 5/8/2011 prevedeva invece:
"Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data".
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04763) (GU n.146 del 24-6-2016)
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