"Il testo definitivo e le novità dell’accordo sulla formazione RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
Riguardo a quest’ultimo aspetto, pubblichiamo oggi un agevole specchietto riassuntivo che ricapitola le principali modifiche apportate alla formazione alla sicurezza in Italia.
Ricordiamo, a questo proposito, che ieri stato finalmente reso disponibile, sul sito della Conferenza Stato Regioni, il testo approvato del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “ finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi.
Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo “ Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione del percorso formativo di ASPP e RSPP.
Riassumiamo, ad esempio, la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:
Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.
Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.
Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:
Ci soffermiamo infine sull’ aggiornamento.
Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l'obbligo dell' aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.
E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:
- “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:
“ Principali novità del nuovo accordo RSPP”, specchietto riassuntivo delle novità del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio (formato PDF, 249 kB).
Tiziano Menduto
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