"Indicazioni e quesiti sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
E questo anche in riferimento a quanto indicato dall’art. 69 del Decreto legislativo 81/2008 che definisce l’attrezzatura di lavoro come ‘ qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro’.
A parlare in questi termini delle attrezzature di lavoro e a fornire alcune indicazioni relative alla sicurezza dei lavoratori è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA).
Il documento ricorda che, oltre al D.Lgs. 81/2008, il principale riferimento normativo è costituito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE che, “oltre a porre in evidenza alcuni principi fondamentali, ribadisce per il costruttore l’obbligo esplicito di mettere sul mercato solamente macchine accompagnate dalla relativa ‘Dichiarazione di conformità’ e dal fascicolo tecnico (libretto uso e manutenzione). In alcuni casi esistono norme dettate dai Comitati internazionali (UNI, CEI) che indicano in maniera precisa i criteri costruttivi di singole attrezzature”.
Il volume, che sintetizza in modo chiaro delicati aspetti della normativa in materia di sicurezza, segnala che “in maniera molto schematica” si possono riassumere i “ principi fondamentali di sicurezza in due aspetti:
1. le attrezzature di lavoro devono essere messe in movimento solo da atto volontario dell’operatore (un’attrezzatura non può partire da sola, semplicemente perché torna la corrente elettrica che era mancata in precedenza);
2. gli organi di moto devono risultare segregati durante il movimento, se non per la parte strettamente necessaria allo svolgimento del lavoro (non ha senso che l’intera lama dell’affettatrice resti scoperta, quando per affettare ne bastano pochi centimetri)”.
Inoltre un discorso a parte meritano le apparecchiature portatili: “devono disporre di interruttore incorporato a sgancio automatico in caso di caduta o abbandono dell’apparecchio (in applicazione al principio sopra riportato al punto 1.)”. E gli utensili elettrici portatili “devono essere provvisti di doppio isolamento elettrico, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato’”.
Si ricorda che Datore di Lavoro ha obbligo di “fornire ai propri dipendenti/collaboratori attrezzature ‘a norma’”.
Il volume risponde poi ad alcune semplici domande.
Quali sono i rischi per la salute del lavoratore?
Il volume indica che “in termini molto banali”, si può dire che il lavoratore “è esposto al rischio di infortunio” e il tipo di infortunio prevedibile “è diverso a seconda del tipo di macchina in uso. Pensiamo al rischio di taglio (utilizzo di un’affettatrice), al rischio di schiacciamento (una pressa), al rischio di urti (guida di un carrello elevatore), al rischio di abrasioni (contatto con un nastro trasportatore), al rischio di punture, di ustioni, ecc”.
Ed è necessaria la cartellonistica di sicurezza?
Il volume indica che “nei pressi delle macchine (o a ciascun addetto autorizzato all’utilizzo dell’attrezzatura) devono essere messi a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale che la valutazione dei rischi o norme di legge rendono obbligatori. Occorre poi evidenziare tali obblighi ricorrendo all’apposita cartellonistica”.
E “in linea di principio”, la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale discende dalla Valutazione dei rischi, ma possiamo identificare “due distinte valutazioni del rischio:
- “la prima viene effettuata dal costruttore, e i risultati sono contenuti nel Libretto di uso e manutenzione; esso infatti indica, tra le altre cose, quali dispositivi di protezione individuale utilizzare in singole fasi di lavoro;
- la seconda viene effettuata dal Datore di Lavoro, ed è mirata a verificare l’impatto dell’attrezzatura nell’ambiente lavorativo, oltre a prendere in considerazione il livello di formazione del personale addetto e la casistica degli infortuni nella propria azienda ed in aziende analoghe. All’esito del processo di valutazione si determinerà la necessità o meno di fare uso di Dispositivi di Protezione Individuali”.
Il volume, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi alcuni esempi di DPI (con riferimento a dispositivi per l’udito, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, guanti, ...).
Vengono poi riportate alcune indicazioni sulla formazione.
Si evidenzia che la normativa vigente parte dal presupposto che i lavoratori devono essere formati, informati e addestrati e l’assunto “implica tanto che il lavoratore ha il dovere di utilizzare con profitto le informazioni e la formazione ad esso impartite, quanto che il Datore di Lavoro deve fornire tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della mansione”.
Il Datore di Lavoro (o per esso il caporeparto, il preposto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.) deve ‘ informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature’ (art. 73, comma 2, D.Lgs. 81/2008). E si deve ‘ assicurare che i lavoratori ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone’ (art. 73, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Ricordiamo, infine, che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato approvato l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Accordo che riguarda: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo.
Concludiamo segnalando che nel volume dedicato al mondo delle PMI e alle imprese artigiane è presente anche una breve check list per la verifica della sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
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RTM
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