Entro il
1° luglio 2016 l’Italia avrebbe dovuto recepire la nuova Direttiva europea 2013/35/UE
- chiamata anche direttiva EMF e approvata il 26 giugno 2013 - che
presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM).
Recepimento
che non dovrebbe tuttavia tardare molto. Dopo l’approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri del futuro decreto (29 aprile 2016) e il
parere favorevole arrivato dalle Regioni (24 maggio 2016), pur con
alcune osservazioni, è probabile che il decreto sarà emanato a
settembre.
In attesa di questo importante recepimento, PuntoSicuro ha analizzato in questi mesi il contenuto di alcune guide non vincolanti per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici elaborate dalla Commissione Europea. Ad esempio abbiamo presentato la guida pratica all’applicazione della direttiva – utile come supporto per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro – e la guida dedicata alle piccole e medie imprese (PMI).
Ci soffermiamo oggi invece su una
terza guida, dal titolo “
Guida
non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Volume 2: Studi di casi”,
che presenta diversi studi di casi che riguardano settori professionali
diversi, in cui operano soprattutto lavoratori di piccole e medie
imprese, e che si basano su
valutazioni realmente effettuate di situazioni reali.
Questi studi, come indica il volume, intendono “illustrare una
varietà di approcci pratici che i datori di lavoro possono adottare per
la gestione dei rischi associati all’esposizione ai
campi elettromagnetici;
comprendono alcuni esempi di buone prassi. Alcuni studi di casi
contengono tracciati di perimetri che illustrano schematicamente (con
una vista in pianta) i livelli di esposizioni misurati (o calcolati)
intorno alle attrezzature esaminate. In qualche caso sono esposti anche i
risultati della modellizzazione informatica, rappresentati da tracciati
di distribuzione colorati del massimo campo elettrico indotto oppure
del tasso di assorbimento specifico di energia”. Chiaramente i tracciati
servono a “indicare schematicamente i punti in cui il campo viene
assorbito nel corpo umano, non a fornire indicazioni precise sull’ordine
di grandezza di tali campi”.
Presentiamo oggi lo studio che riguarda un
gruppo di uffici appartenenti a un’azienda meccanica di medie dimensioni.
Il documento ricorda che gli uffici contengono generalmente le
“consuete apparecchiature elettriche da ufficio alimentate dalla rete
elettrica”.
In questo caso i computer “sono in parte desktop connessi a una
rete locale (LAN), e in parte laptop che utilizzano un sistema WiFi e un
server di rete. C’è anche una piccola cucina utilizzata dai lavoratori.
Le apparecchiature elettriche presenti nella cucina comprendono un
bollitore, un frigorifero e un forno a microonde. Vi è inoltre un server
di rete centrale, più grande, sito in una stanza separata”.
Si indica poi che la sicurezza dell’area degli uffici è garantita
da un sistema di identificazione a radiofrequenza (RFID) per il
controllo dell’accesso; ogni lavoratore operante nell’ufficio possiede
una tessera di accesso”.
Questo studio nasce dal fatto che il responsabile dell’ufficio ha
deciso di “riesaminare la valutazione dei rischi dell’ufficio dopo che
alcuni colleghi gli avevano segnalato la nuova legislazione attuativa
della direttiva relativa ai
campi elettromagnetici”.
La scheda si sofferma sulla
natura del lavoro.
Si indica che il personale dell’ufficio “lavora quasi sempre al
computer, oppure è impegnato in conversazioni telefoniche tramite
telefoni senza filo (DECT) o cellulari. Le tessere di accesso su cordini
consentono di accedere agli uffici avvicinandole alle serrature RFID”.
Tutto il personale può “usare la cucina per preparare bevande calde e
riscaldare i pasti nel forno a microonde”.
Come procedere con la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici?
In questo caso il responsabile dell’ufficio ha innanzitutto
ispezionato il luogo di lavoro stilando un “elenco delle apparecchiature
elettriche, comprese quelle che generano campi elettromagnetici, e ha
consultato il personale per assicurarsi che nessun apparecchio fosse
stato tralasciato”.
Successivamente il responsabile ha concluso che il “miglior
approccio alla valutazione dei rischi consisteva nel verificare se le
apparecchiature individuate comparissero nella tabella 3.2 del capitolo
3, volume 1, della guida. Per gli apparecchi non elencati in quella
tabella poteva rendersi necessaria un’ulteriore valutazione”.
In particolare la tabella si basa “sull’impiego di apparecchiature
conformi a norme recenti, sottoposte a una corretta manutenzione e
utilizzate per i fini previsti dal fabbricante”.
Nella guida pratica si indica che “se per tutte le attività svolte
in un luogo di lavoro viene apposto un «No» nelle tre colonne, non è
necessario effettuare una valutazione specifica in relazione alla
direttiva EMF, dato che non dovrebbero esserci rischi di questo tipo”.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, un estratto della tabella 3.2:
Veniamo ai
risultati della valutazione svolta nell’ufficio.
I
risultati della valutazione
indicano che “l’uso delle apparecchiature per ufficio descritte in
dettaglio nella tabella 3.2 del capitolo 3, volume 1, della guida non
supera i VLE relativi agli effetti sanitari di cui alla direttiva
relativa ai campi elettromagnetici. Esiste però la possibilità che altri
elementi contenuti nella tabella 3.2 provochino un’interferenza con
dispositivi medici impiantati attivi (AIMD) o con dispositivi medici
indossati sul corpo dai lavoratori” (ad esempio laptop collegabili al
Wi-Fi, punti di accesso al Wi-Fi,
telefoni cellulari, accesso di sicurezza RFID, ...). E dunque la
specifica valutazione dei rischi relativa ai campi elettromagnetici - indicata nella tabella 1.2 del volume 2 - è stata “aggiunta alla valutazione generale dei rischi dell’ufficio”.
Ricordando che nell’ufficio già durante i controlli di sicurezza
svolti abitualmente nell’ufficio venivano verificate anche le
“condizioni complessive del forno a microonde”, queste sono le
precauzioni supplementari adottate in seguito alla valutazione:
- “qualsiasi nuova apparecchiatura di tipo diverso deve essere
esaminata alla luce della direttiva relativa ai campi elettromagnetici,
per verificare se essa modifichi l’esito della valutazione dei rischi;
- qualora un lavoratore operante nell’ufficio segnali di essere
esposto a particolari rischi in quanto portatore di un dispositivo
medico impiantato attivo, il responsabile dell’ufficio esamina insieme
al lavoratore le informazioni che questi ha ricevuto dal medico che lo
segue”.
Infatti è necessario – come indicato nelle aggiunte alla
valutazione dei rischi - garantire che i “lavoratori portatori di
attrezzature o dispositivi medici elettronici si sottopongano, al
ritorno al lavoro, a una valutazione del rischio individuale che
permetta di individuare e attuare eventuali precauzioni raccomandate dal
loro medico”.
Questi gli
studi di casi presentati nel volume:
1 Ufficio
2 Spettrometro a risonanza magnetica nucleare (RMN)
3 Elettrolisi
4 Settore medico
5 Officina meccanica
6 Settore automobilistico
7 Saldatura
8 Fabbricazione metallurgica
9 Dispositivi al plasma a radiofrequenza (RF)
10 Antenne da tetto
11 Ricetrasmettitori
12 Aeroporti
Tiziano Menduto