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"Regola tecnica Impianti di produzione del calore: a quali impianti si applica? "
fonte insic / Rischio incendio
25/02/2020 -
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273, del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la
produzione di calore alimentati da combustibili gassosi", che è
entrata in vigore il 21 dicembre 2019.
Vediamo cosa si intende per "Impianti di produzione del calore", il campo di applicazione e le novità apportate dal nuovo testo, che sostituisce il D.M. 12/4/96 ormai obsoleto.
- un articolato: il campo di applicazione (art. 1), gli obiettivi (art. 2), le disposizioni tecniche (art. 3), l'impiego dei prodotti per uso antincendio (art.4), le disposizioni per gli impianti esistenti (art. 5), le disposizioni finali (art.6).
- L'Allegato 1: la regola tecnica, comprendente 8 Sezioni e 4 tavole grafiche.
- L'Allegato 2: l'elenco (non esaustivo) delle specifiche tecniche vigenti.
L'impianto è
funzionale ad uno o più degli "effetti utili" elencati dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del Decreto ministeriale:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Proseguendo nella lettura ci si accorge subito di una novità: sono compresi (non essendo stati esclusi, come eccezione: art.1 co.2, lett. d) gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. Ed infatti facendo un altro rapido salto alla Sezione 8 ci si accorge che è dedicata interamente a queste installazioni. In realtà ancor prima di quest'ultima Sezione, alcune disposizioni su tali apparecchi sono contenute nel paragrafo 2 della Sezione 2 - Disposizioni comuni, con riguardo alla valutazione del rischio.
Vediamo cosa si intende per "Impianti di produzione del calore", il campo di applicazione e le novità apportate dal nuovo testo, che sostituisce il D.M. 12/4/96 ormai obsoleto.
Articolazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione del calore La nuova regola tecnica di prevenzione incendi, tanto attesa,
sostituisce il D.M. 12/4/96
ormai obsoleto, e supera ? recependone i contenuti necessari in forma
aggiornata - i decreti integrativi, le tante circolari ministeriali, i
quesiti ed i chiarimenti che in più di vent'anni sono comunque stati
preziosi riferimenti per gli esperti del settore impiantistico, per i progettisti, gli installatori, i produttori, gli utilizzatori, etc.
Il nuovo provvedimento, dopo il preambolo, è costituito da:- un articolato: il campo di applicazione (art. 1), gli obiettivi (art. 2), le disposizioni tecniche (art. 3), l'impiego dei prodotti per uso antincendio (art.4), le disposizioni per gli impianti esistenti (art. 5), le disposizioni finali (art.6).
- L'Allegato 1: la regola tecnica, comprendente 8 Sezioni e 4 tavole grafiche.
- L'Allegato 2: l'elenco (non esaustivo) delle specifiche tecniche vigenti.
Definizione di "Impianti di produzione del calore"Innanzitutto, già dal titolo del decreto si nota che ci si riferisce più correttamente agli
impianti per la produzione di calore (piuttosto che agli
impianti termici individuati dal decreto del ‘96), per i quali viene fornita una
chiara definizione nella Sezione 1
dell'Allegato 1: [l'impianto di produzione del calore è il complesso
dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori
destinati alla produzione di calore]. E così si ottiene
l'allineamento terminologico alla definizione dell'attività n. 74, tra quelle soggette a controllo dei Vigili del fuoco ai sensi dell'Allegato I al
D.P.R. 151/11.
Regola tecnica per impianti di produzione del calore: campo di applicazioneLa regola tecnica si applica agli
impianti di produzione del calore "civili extradomestici",
come definiti alla lettera l) della stessa Sezione 1. Si intende
infatti per impianto civile extradomestico un impianto gas asservito
almeno ad un apparecchio avente singola portata termica nominale massima
maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata
termica complessiva maggiore di 35 kW.
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
L'estensione del campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 Quindi si
riconferma il campo di applicazione già individuato nel 1996, ma con il necessario
aggiornamento più estensivo per gli impianti di cottura,
per i quali viene fornita una chiara definizione degli ambiti
pertinenti. Si tratta infatti di impianti asserviti anche al complesso
delle attività che afferiscono, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, ai settori turistico alberghiero, della ristorazione, dei
bar, delle grandi catene di ristorazione aperte al pubblico, delle
comunità e degli enti pubblici e privati. Inoltre, per "ambiti similari"
ci si riferisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a conventi,
circoli, associazioni.
E ? facendo
un salto nell'Allegato 2 - si trovano elencate le
norme tecniche pertinenti ai rispettivi impianti a gas individuati nel campo di applicazione, ad esempio, la norma UNI
11528:2014 per gli impianti civili extradomestici e la norma
UNI 8723:2017
per quelli di cottura, con una coincidenza dei termini utilizzati, nel
riuscito intento di adozione di un linguaggio comune tra le regole di
prevenzione incendi e le norme di installazione nel settore
impiantistico del gas.Proseguendo nella lettura ci si accorge subito di una novità: sono compresi (non essendo stati esclusi, come eccezione: art.1 co.2, lett. d) gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. Ed infatti facendo un altro rapido salto alla Sezione 8 ci si accorge che è dedicata interamente a queste installazioni. In realtà ancor prima di quest'ultima Sezione, alcune disposizioni su tali apparecchi sono contenute nel paragrafo 2 della Sezione 2 - Disposizioni comuni, con riguardo alla valutazione del rischio.
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