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"Valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 18/10/2019"

fonte Rivista Antincendio / Rischio incendio

25/02/2020 -
Con l‘emanazione del D.M. 18/10/2019, sono stati forniti maggiori dettagli in merito alla valutazione del rischio di incendio e sono state ampliate le possibilità offerte al professionista per effettuare tale valutazione. Vediamo i punti salienti della valutazione richiesta dal Codice di prevenzione Incendi al fine di poter individuare, nel modo più oggettivo possibile, i livelli di prestazione da assegnare alle misure antincendi riportate nella sezione S per far fronte agli scenari comportanti un rilascio di energia termica.

Finalità della valutazione del rischio incendio in base al capitolo G.2.1 del Codice di Prevenzione Incendi
La valutazione dei rischi secondo il D.M. 18/10/2019 (correttivo al Codice di prevenzione incendi), deve essere finalizzata:
- all'individuazione delle "più severe ma credibili" ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale adempimento, nei casi più complessi, potrebbe richiedere l'applicazione delle tecniche di calcolo probabilistico.
- Alla determinazione dell'"interazione tra inneschi e combustibili": tale adempimento potrebbe comportare la valutazione delle modalità con cui si manifestano le fonti di innesco e il tipo di energia rilasciata.
- Alla individuazione di eventuali "quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose": tale adempimento potrebbe comportare un Rambiente significativo.
- Alla individuazione di eventuali "lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio", ovvero di lavorazioni che incrementano il livello di rischio di incendio rispetto a quello caratteristico del fabbricato ospitante, valutato senza la lavorazione sotto esame.
- All'individuazione di eventuali impianti di deposito/lavorazione caratterizzati dalla possibile "formazione di atmosfere esplosive", adempimento da assolvere, secondo le indicazioni del capitolo V2 del Codice.
- All'espressione di un giudizio sulla "complessità geometrica" del fabbricato, circostanza che, se verificata, andrebbe ad incrementare i livelli di prestazione di alcune delle misure che compongono la strategia antincendio.
- Alla "individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio".
- Alla "valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente".
- Alla "individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi": tale adempimento può riguardare interventi sulle fonti di innesco in modo da ridurre la probabilità di manifestazione o la revisione del lay-out interno in modo da ridurre il quantitativo di materiale coinvolto nel focolaio di primo innesco consentendo, in tal modo, di poter considerare "poco credibili" alcune ipotesi di incendio generalizzato nel compartimento/fabbricato.
A ben vedere, il punto di forza del capitolo G.2.1 non è tanto quello di prevedere nuovi adempimenti ma di riepilogare più coerentemente le informazioni necessarie per poter determinare univocamente i livelli di prestazione delle misure della sezione S e, in presenza di atmosfere esplosive, i provvedimenti per la realizzazione di almeno 3 mezzi di protezione contro la manifestazione di un evento esplosivo, richiesti dal capitolo V.2.2.6.

Rischio incendio nei luoghi con pericolo di esplosione
In merito ai luoghi con pericolo di esplosione, sembrerebbe che questi siano stati esclusi dal capo di applicazione della Sezione S. Tale sensazione potrebbe generarsi, ad esempio, dalla lettura della Tabella S.3 ? 2 nelle due versioni "vecchio e nuovo codice", così come dalla lettura delle analoghe tabelle S.6-2, S.7-2 e S.8.2.
In realtà, poiché i luoghi con pericolo di esplosione possono essere caratterizzati anche dal rilascio di energia termica, sarebbe impensabile non adottare misure per fronteggiare il rilascio di tale forma di energia.

Rischio incendio in caso di sostanze infiammabili e applicazione sezione S del Codice di prevenzione incendi
Per evitare valutazioni imprecise, occorre risolvere la seguente questione: come caratterizzare gli ambiti dell'attività con presenza di sostanze infiammabili ai fini dell'applicazione delle misure della sezione S?
Le voci che potrebbero caratterizzare al meglio i luoghi ATEX sono una o più delle seguenti:
- ambiti con profilo di rischio vita Rvita = A4;
- ambiti con presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ambiti con elevato carico di incendio specifico qf;
- ambiti classificabili come aree a rischio specifico (V.1.1) per la presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10, con particolare riferimento alla tipologia "S.10.1.d", ovvero impianti di "deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti".

Limiti alla caratterizzazione antincendio
I limiti delle predette caratterizzazioni sono i seguenti:
- la scelta "obbligata" del profilo di rischio Rvita = A4 comporta:
? la quota di installazione compresa tra -1 e -12m (Tab.S.3-6);
? il divieto di adozione della compartimentazione multipiano (Tab. S.3-7), circostanza che potrebbe creare qualche complicazione in presenza di impalcati degli impianti di processo;
? il controllo dell'incendio S6 di livello III (IV se il qf è elevato);
? la rivelazione e allarme S7 di livello III (IV se il qf è elevato).

La valutazione come "significativa" della quantità di sostanze o miscele pericolose comporta:
? il livello 3 di compartimentazione (Tab.S.3-2);
? il controllo dell'incendio S6 di livello IV;
? la rivelazione e allarme S7 di livello IV;
? il controllo fumi S8 di livello III;
? l'operatività antincendio S9 di livello IV.

L'inquadramento dei luoghi ATEX come "impianti S.10.1.d" obbliga il professionista a "valutare" l'applicazione delle seguenti misure contemplate nella sezione S:
- inserimento in compartimenti distinti o interposizione di distanze di separazione;
- riduzione delle superfici di compartimento;
- ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;
- controllo dell'incendio con livello di prestazione III (capitolo S.6);
- impianto IRAI con livello di prestazione III;
- inserimento (non facoltativo!) in un compartimento distinto nel caso di compartimentazione multipiano dell'attività;

e l'applicazione delle seguenti ulteriori misure extra Sezione S:
- sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo incendio a bordo macchina;
- sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;
- valutazione del rischio ATEX e adozione delle misure di cui al capitolo V.2;
- accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare/confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose;
- accorgimenti per limitare l'impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose;
- sistemi di rilevazione ed allarme, procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi;
- formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi.

In linea generale, fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di competenza del singolo professionista e la condivisione del funzionario VV.F. istruttore, un luogo ATEX potrebbe essere caratterizzato come:
- S.10.1.d + Rvita A4 se trattasi di un impianto di processo/lavorazione;
- S.10.1.d + Rvita A4 + qf elevato se trattasi di un deposito (+ "quantità significativa sostanze pericolose" se prodotti evaporati e o generati dalla combustione possono compromettere le matrici ambientali o la salvaguardia dell'operatore).

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