"Bonus facciate 2020: la nuova guida con tutto quel che serve sapere sulla detrazione fiscale"
fonte ANCE / Edilizia
Bonus facciate 2020: dopo la pubblicazione da parte dell' Agenzia delle Entrate della guida al Bonus Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha provveduto ad aggiornare la sua guida sul Bonus Facciate che traccia i profili principali della nuova agevolazione per il recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici, e indica tutti gli adempimenti necessari, anche sotto il profilo urbanistico, per accedere all’agevolazione.
Bonus facciate 2020: la nuova guida ANCEAnche la nuova guida ANCE è strutturata in paragrafi che rispondono alle seguenti domande:
- Cos’è il Bonus Facciate?
- Qual è la norma di riferimento?
- Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
- Quali immobili sono interessati?
- Quali sono gli interventi agevolati?
- Come regolarsi se l’intervento ha un impatto dal punto di vista energetico?
- I requisiti minimi per le prestazioni energetiche devono essere rispettati anche per gli interventi sugli immobili di valore nei centri storici?
- Come si usufruisce della detrazione?
- Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza dal punto di vista termico è possibile usufruire sia del Bonus Facciate che dell’Ecobonus?
- Interventi condominiali: quali maggioranze per i lavori sulle facciate?
I costruttori chiariscono subito che non tutti gli aspetti della nuova detrazione fiscale sono ancora chiari. Ricordiamo che il bonus facciate è stato previsto dai commi 219-223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) che prevedono:
219
. Per le spese documentate,
sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento
della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico
o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015,
e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di
cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle
verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste
dalla legislazione vigente in materia edilizia e di
riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai
commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno
2030.
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