"COVID-19: come gestire il rischio coronavirus in ambito lavorativo?"
fonte Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) / Salute
Chiamato in questo modo dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV), il SARS-CoV-2 è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo nel nostro territorio nazionale. E ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “ COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “ agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. E molti rischi lavorativi “si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro”.
A fornire in questi termini utili informazioni sul nuovo coronavirus, con particolare attenzione a datori di lavoro e operatori in materia di salute e sicurezza, è il documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 2020.
Il documento - curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – si sofferma su vari aspetti utili al contenimento e gestione del rischio biologico da COVID-19.
Ci soffermiamo in particolare sui temi relativi alla valutazione del rischio e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
Riguardo allo spinoso tema della valutazione dei rischi si indica che il nuovo coronavirus, “essendo un ‘nuovo’ virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un ‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”.
Sulla base della classe 2 individuata, come indicato a inizio articolo, dall’ICTV, è possibile analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.
Il primo caso riguarda gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …).
In questi casi il datore di lavoro “ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. È necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione del Entità del pericolo dell’agente biologico combinato alla Probabilità di esposizione dei lavoratori (R = E x P), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre)”.
Nei settori indicati “non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc…)”.
Il vademecum, a cui rimandiamo per avere maggiori informazioni, riporta alcune misure precauzionali per tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori con riferimento anche alle misure urgenti da adottare in relazione alle varie normative sul tema (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, …).
Il secondo caso riguarda gli altri ambienti di lavoro, ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “ Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata”. Infatti il rischio biologico del COVID-19 “rientra in questa sezione”, in quanto “non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR”.
Stante però la situazione di allarme sociale – continua il vademecum – “il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il ‘nuovo’ agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro”.
Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare “che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette”.
Rimandiamo, per altri dettagli alla lettura integrale del vademecum.
L’uso dei dispositivi di protezione individuale
Il vademecum si sofferma poi sul tema dei dispositivi di protezione individuale con riferimento particolare all’art. 74 e 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Si segnala che i possibili DPI idonei a fronteggiare il Coronavirus sono relativi a:
- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.
Riguardo alle protezioni delle vie respiratorie nel vademecum si parla dei facciali filtranti monouso “che proteggono da aerosol solidi e liquidi” e “sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:
- FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicia e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30”.
Ricordiamo che:
- TLV “è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute;
- APF è il fattore di protezione assegnato”.
In particolare sul facciale filtrante i codici riportati “hanno i seguenti significati:
- NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- R: filtro riutilizzabile;
- D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione”.
In alternativa – continua il vademecum – “è possibile utilizzare semimaschere facciali con filtri che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aeresol. I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3”.
Si segnala che il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie “sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso”. Il vademecum ricorda poi l’importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI.
Concludiamo riportando l’indice del documento AIAS “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”:
Premessa
Coronavirus
La Valutazione dei Rischi e COVID-19
Decalogo sul Coronavirus
Limitazioni trasferte, smart working, riduzione temporanea delle attività, …
Procedura per l’igiene delle mani
Procedura per la pulizia degli ambienti
Definizioni di Casi
Dispositivi di Protezione Individuale
Informazione e Formazione dei lavoratori
Normativa
Bibliografia
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