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"Emergenza COVID-19:indicazioni su sospensione di termini per adempimenti e versamenti "
fonte INAIL / Normativa
13/03/2020 -
I
l
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nell'ambito delle misure in questione, è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria
Lo riporta INAIL che con Circolare n. 7 dell'11 marzo 2020 fornisce le istruzioni operative per usufruire delle misure urgenti adottate dall'Esecutivo: dalla sospensione dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria allo slittamento dei termini per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni e per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Vediamo nel INAIL chi sono i beneficiari delle sospensioni
, il nuovo termine per richiedere lo sconto per prevenzione
termine per richiedere lo sconto per prevenzione e lo stop alla notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi
lo stop alla notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi. Inail ha inoltre esteso a tutto il territorio nazionale il potenziamento della funzione di gestione delle richieste di informazioni e servizi attraverso i canali di accesso telematico.
A beneficiare delle misure, che comprendono la
sospensione fino al prossimo 30 aprile dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria e degli
adempimenti relativi alle denunce retributive, sono le
imprese operanti negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto
individuati dal decreto del primo marzo e le imprese
turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su
tutto il territorio nazionale.
Come precisato nella circolare, per quanto riguarda le rateazioni ordinarie dei premi per l'assicurazione obbligatoria rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese. La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) nei versamenti scaduti. Slitta anche il termine per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni da parte dei soggetti assicuranti individuati dai due decreti, che dovranno inviare la domanda di sospensione entro il prossimo 15 maggio tramite posta elettronica certificata alla sede Inail competente. La dichiarazione delle retribuzioni 2019 dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile nell'area servizi online del portale Inail dal 2 al 15 maggio.
Lo riporta INAIL che con Circolare n. 7 dell'11 marzo 2020 fornisce le istruzioni operative per usufruire delle misure urgenti adottate dall'Esecutivo: dalla sospensione dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria allo slittamento dei termini per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni e per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Vediamo nel INAIL chi sono i beneficiari delle sospensioni
, il nuovo termine per richiedere lo sconto per prevenzione
termine per richiedere lo sconto per prevenzione e lo stop alla notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi
lo stop alla notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi. Inail ha inoltre esteso a tutto il territorio nazionale il potenziamento della funzione di gestione delle richieste di informazioni e servizi attraverso i canali di accesso telematico.
CIRCOLARE n.7/2020 INAIL: i beneficiari e le sospensive dei premi assicurativi
Come precisato nella circolare, per quanto riguarda le rateazioni ordinarie dei premi per l'assicurazione obbligatoria rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese. La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) nei versamenti scaduti. Slitta anche il termine per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni da parte dei soggetti assicuranti individuati dai due decreti, che dovranno inviare la domanda di sospensione entro il prossimo 15 maggio tramite posta elettronica certificata alla sede Inail competente. La dichiarazione delle retribuzioni 2019 dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile nell'area servizi online del portale Inail dal 2 al 15 maggio.
CIRCOLARE n.7/2020 INAIL: nuovo termine per richiedere lo sconto per prevenzione
La sospensione si applica
per le imprese che operano nei territori degli 11 Comuni
e per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator attivi su tutto il territorio nazionale anche alla scadenza per
la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per
prevenzione, di cui si potrà usufruire fino al 30 aprile.
A partire dal primo maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online "Riduzione per prevenzione", che consentirà agli interessati di
inoltrare telematicamente la domanda entro il 15 maggio,
insieme alla documentazione degli interventi migliorativi in materia di
salute e sicurezza che sono stati realizzati e alla domanda di
sospensione degli adempimenti Inail. Sempre
entro il 15 maggio,
tutte le imprese del resto del territorio nazionale che hanno presentato
la domanda di riduzione per prevenzione entro la scadenza del 2 marzo,
allegando la dichiarazione di "versare in oggettiva difficoltà nel
produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la
documentazione comprovante gli interventi realizzati", dovranno produrre
telematicamente la documentazione integrativa.
CIRCOLARE n.7/2020 INAIL: Fino al 30 marzo stop alla notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi.
La circolare dell'Istituto chiarisce anche che
entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti di riscossione
in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi
per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati nel dpcm del
primo marzo. Negli stessi Comuni è stato differito dal 28 febbraio al 31
maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta
"rottamazione ter" ed è stata
sospesa fino al 30 marzo la notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.
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