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"Certificati F-GAS, proroga ministeriale al 3 maggio 2021"

fonte Circolare del ministero dell'Ambiente n.108897, del 24 dicembre 2020 / Eventi e Appuntamenti

11/01/2021 -

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31 marzo 2021 dal decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2020) , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

Lo dispone la Circolare del ministero dell'Ambiente n.108897, del 24 dicembre 2020 che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 DL CURA ITALIA (modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020) nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

L'estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati, riporta il sito F-GAs. Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di modificare i termini di cui all' articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.

Cosa prevede il DL CURA ITALIA

Il DL CURA ITALIA convertito, all'art. 103 comma 2(come da ultima modifica introdotta dallaLegge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125- articolo 3-bis) ora dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Estensione delle certificazioni F-gas

Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, in base alla Circolare del 24 dicembre 2020 gli Organismi di certificazione accreditati e designati devono accedere alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedere, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020. Tale validità si intende prorogata sino al 3 maggio 2020. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza.

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