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"Nuovo iter per le assunzioni"

fonte / Formazione ed informazione

10/02/2009 -

L’adempimento alle 16 ore implica prima di tutto la conoscenza dei relativi riferimenti di legge e dell’iter procedurale da parte dei consulenti del lavoro, che si trovano a dover fare i conti con una nuova modalità di gestione delle assunzioni del personale addetto al settore edile. Quale impatto abbia avuto l’innovazione contrattuale nel mondo dei consulenti del lavoro lo abbiamo chiesto a Giuseppe Carbone, conciliatore Adr, revisore contabile e consulente del lavoro da oltre 20 anni.

DOMANDA. Come hanno accolto il nuovo obbligo formativo di 16 ore le imprese edili a cui lei presta la sua consulenza?

RISPOSTA. Inizialmente con un certo scetticismo, posto il forte timore dell’ulteriore obbligo adempimentale di natura meramente formale. Successivamente, alla verifica delle condotte concretamente attuate, l’atteggiamento è radicalmente mutato, si è palesato l’entusiasmo di tutta la collettività organizzata datorialmente, che ha percepito lo spirito di vera collaborazione per il benessere condiviso, esplicitato dal connubio tra concertazione delle parti sociali e legislazione contrattata. Si è realizzato un contributo embrionale al costante cammino verso il bilanciamento degli interessi delle tutela della salute (diritto pubblico) e dell’interesse imprenditoriale allo svolgimento libero dell’iniziativa economica (diritto privato). Si è intravisto un positivo percorso per la sostanziale e leale collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore, diretto, attraverso la crescita culturale, la tutela della salute, al corretto svolgimento dei rapporti sociali a porre in ombra parte degli antichi paradigmi lotta di classe.

D. Cosa è cambiato nel la procedura di assunzione dopo l’introduzione delle 16 ore?

R. Direi che si è riscontrata una maggiore attenzione, consapevolezza e razionalizzazione operativa programmatica, da parte sia dei prestatori di lavoro, destinatari delle 16 ore di formazione, che dei datori di lavoro (anche per il tramite di chi coopera nella loro attività giuridica) circa i tempi e le attività preparatorie. Oltre a ciò si è preso atto della importanza delle ritualità procedurali finalizzate ad enfatizzare, attraverso lo svolgimento concreto e ponderato delle proprie mansioni e funzioni, la necessitata certezza nell’ordine nelle condotte formali, quale contributo di fondo al contemperamento delle complementarietà tra il sistema economico e quello giuridico.

D. Le «16 Ore» permettono alle imprese edili di adempiere al D.lgs. 81/08 (Testo Unico) e alla legge 231, azzerando gli oneri economici e organizzativi dell’adempimento. Quali altri vantaggi l’innovazione contrattuale delle 16 ore offre alle aziende?

R. Per quanto attiene all’impianto normativo promanante dal coordinamento tra il D.lgs. 231/2001 e il TU 81/2008 ed in particolare nell’adozione e concreta attuazione di un modello organizzativo, lo svolgimento delle 16 ore di formazione preparatorie e preventive consentono l’adempimento dell’obbligazione legale specifica dal TU ma hanno altresì valore di mero contributo all’ossequio del dettato normativo. In tal guisa, occorrerà operare con carattere di sistematicità, onde evitare di incorrere nelle pesantissime sanzioni (pecuniarie, interdittive, ablative e pubblicitarie) ex D.lgs.231/2001. Un primo vantaggio di natura privatistica è rappresentato dal gratuito ottenimento di una formazione di elevatissima qualità diretta in primis alla prevenzione-conservazione-mantenimento della salute e della incolumità, svolta prima della costituzione del rapporto di lavoro all’esterno dell’azienda. La formazione avviene infatti in cantieri scuola, ove il soggetto avviato può - tesorizzare conoscenze utili per sé stesso, da trasfondere anche ai lavoratori, futuri colleghi, presenti nei luoghi di lavoro (carenti di tali acquisizioni) e valorizzando nel contempo, anche il patrimonio di esperienze e professionalità delle imprese ove opererà. Un ulteriore vantaggio, sia per le imprese (che in tale ambito non possono essere osservate in chiave spersonalizzata) che per i lavoratori è rappresentato dalla valorizzazione della persona umana, che anche con la più umile delle attività svolte assurge al rango funzionale del progresso del consesso sociale.

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