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"Tarsu ridotta per il riciclo "

fonte Italia Oggi. D. Alberici / Ambiente

01/04/2009 - Tarsu ridotta per le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi. Le sezioni unite civili della Suprema corte hanno confermato, con la sentenza 7581 del 30 marzo 2009, questa linea interpretativa delle norme sulla Tarsu. Al vaglio del Collegio esteso c'è l'articolo 62 del dlgs n. 507 del '93: in particolare, ha chiarito il Massimo consesso di Piazza Cavour, «la disposizione - che individua nell'ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate una vera e propria causa di esclusione della tassa di quelle superfici - evidenzia da un lato, l'impossibilità ai fini della determinazione della superficie tassabile, di tener conto (e quindi di includere nel calcolo) quella parte della superficie complessiva detenuta dal contribuente nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione si formano di regola rifiuti speciali (ovverosia rifiuti da smaltire a cura e spese dei produttori degli stessi)». Poi la Cassazione si sofferma sul potere regolamentare dei comuni precisando che non possono legare il benefici fiscali solo ai limiti quantitativi di assimilazione. «Il potere di individuare - si legge poco più avanti in sentenza - nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta può essere esercitato solo ai fini della individuazione e, quindi, della specificazione di categorie di attività produttive di rifiuti (le cui superfici sarebbero altrimenti esenti) e non già con la previsione di un limite solo quantitativo di assimilazione, da applicare, però, indifferentemente e indistintamente a tutte le attività produttive». Ma non basta. Il regolamento dell'ente locale può anche prevedere espressamente «l'applicazione di una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività, quand'anche produttiva di rifiuti speciali, viene svolta: l'assimilazione del rifiuto speciale non legittima infatti l'assoggettamento alla tassa dell'intera superficie, produttiva degli stessi in misura quantitativamente maggiore a quella assimilata, ove accompagnata, come nel caso, dalla individuazione anche delle categorie produttive per le quali sia consentito regolamentare l'assimilazione quantitativa». Pagherà l'imposta in misura ridotta una società di Bologna che smaltiva a proprie spese gli imballaggi.

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