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"Latte e formaggi trasparenti"
fonte Italia Oggi, G Pascucci / Sicurezza alimentare
25/07/2009 -
Sta in quattro articoli la «risoluzione della trasparenza» pensata dal ministro alle politiche agricole Luca Zaia per il latte italiano Uht e i suoi derivati. Obblighi e divieti volti a garantire più certezza a consumatori e produttori e a prevenire frodi nel settore lattiero caseario, che saranno inseriti nel decreto ministeriale che Zaia ha intenzione di firmare la settimana prossima, dopo il confronto tecnico con i rappresentanti della filiera per eventuali migliorie. Una bozza che in attesa della Commissione Europea, ha già ottenuto un risultato: la sospensione della mobilitazione della Coldiretti. «Siamo soddisfatti del decreto presentato da Zaia, ha detto il presidente Coldiretti Sergio Marini all’assemblea nazionale dell’organizzazione, è fatto molto bene e per questo abbiamo sospeso la mobilitazione. Non sappiamo come reagirà la commissione ma l’etichettatura dell’olio ci lascia ben sperare anche per il latte e per gli altri prodotti Made in Italy». La bozza prevede l’obbligatorietà di indicare in etichetta il luogo di provenienza del latte a lunga conservazione e Uht, nonché la necessaria indicazione del luogo di origine del latte utilizzato nei prodotti lattiero caseari, secondo le modalità previste dal DM 27 maggio 2004 e 14 gennaio 2005 su latte fresco e stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte. Le sostanze ottenute dalla trasformazione di latte o di prodotti lattiero-caseari, utilizzate nella fabbricazione di formaggi o latticini, dovranno figurare nell’elenco degli ingredienti con riferimento al luogo di origine del latte impiegato nella fase iniziale del processo di trasformazione. Previsione che si applica anche alle proteine del latte diverse dalle caseine e da quelle del siero, che dovranno essere designate nell’elenco degli ingredienti con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico. Sarà poi vietato utilizzare proteine concentrate del latte, caseine e caseinati per fabbricare e commercializzare formaggi e latticini, così come sarà obbligatorio in etichetta l’indicazione «formaggio ottenuto da cagliata» con la specificazione dell’origine del latte impiegato nella cagliata, nel caso di utilizzo di cagliate precedentemente ottenute dalla coagulazione di latte all’interno di un processo di preparazione di altri prodotti alimentari. Infine, il decreto prevede il divieto di commercializzare nel territorio italiano prodotti lattiero caseari non etichettati. Fatti salvi i formaggi e i latticini legalmente prodotti e commercializzati in altri paesi dell’unione europea, nei paesi aderenti allo spazio economico europeo e in Turchia. Un’eccezione poco chiara e in apparente contraddizione con l’impianto generale del decreto. Che sembra fatta apposta per non at tirare la contrarietà dell’Unione europea.
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