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"Sicurezza lavoro, si cambia registro"
fonte Italia Oggi, C.Bartelli & D.Cirioli / Sicurezza sul lavoro
29/07/2009 -
I nuovi datori di lavoro avranno tempo 90 giorni dall'inizio dell'attività per elaborare il documento sulla valutazione dei rischi. Documento che si potrà tenere anche su supporto informatico e che, ai fini della prova della data, potrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori e del medico competente (se nominato). Sono queste alcune delle novità previste dal d.lgs correttivo del Tu sicurezza del lavoro (dlgs n.81/2008). Tra le altre innovazioni: la rimodulazione delle sanzioni (praticamente dimezzate), con la previsione della nuova multa (da 200 a 600 euro) a carico dei lavoratori in caso di rifiuto, non giustificato, della designazione al servizio prevenzione, e il restyling della sospensione dell'attività d'impresa (non colpirà le imprese con «unico» lavoratore in nero).
Sanzioni ridotte. Il provvedimento correttivo è finalizzato alla semplificazione delle norme del T.u., approvato con il d.lgs n. 81/2008, che si sono presentate di difficile attuazione operativa tra cui, per esempio, le nuove disposizioni sulla valutazione rischi che hanno subito diverse proroghe fino allo scorso 16 maggio. La semplificazione riguarda pure l'apparato sanzionatorio, con una rivisitazione delle pene e degli importi. Il nuovo sistema prevede due principali sanzioni per il datore di lavoro (sono ritoccate pure le sanzioni a carico dei dirigenti, preposti, progettisti, fornitori e medico competente): arresto o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (prima rispettivamente 5.000 e 15.000 euro), l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (prima 3.000 a 9.000).
Sospensione attività. La disciplina sulla sospensione dell'attività imprenditoriale viene completamente riscritta. In primo luogo, è eliminata qualsiasi discrezionalità (oggi prevista in capo all'ispettore che fa accesso in azienda) all'adozione del provvedimento sanzionatorio. Quanto alle causali che determinano l'adozione del provvedimento (lavoro irregolare o violazioni a norme di sicurezza), viene precisato il riferimento alla «reiterazione» delle violazioni, tale dovendosi considerare verificata quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Inoltre, si ha reiezione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizioni e quelle di disposizioni diverse (individuate nell'allegato I del d.lgs n. 81/2008). Altra novità concerne l'esclusione dell'adozione della sospensione «nel caso di impresa con unico lavoratore irregolarmente occupato (sostituisce il concesso di «primo lavoratore occupato dall'impresa» che compariva nella prima versione del testo di decreto correttivo). Infine, la sanzione a carico dell'imprenditore che non dia seguito al provvedimento di sospensione, oggi prevista nell'arresto, è completata con l'alternatività del pagamento di un'ammenda.
Valutazione rischi. Le novità più interessati (e anche attese) sono quelle relative alla valutazione dei rischi. Diverse le modifiche: in primo luogo, per quanto concerne l'obbligo per i datori di lavoro di valutare lo stress la disposizione fa adesso riferimento alle «indicazioni fornite dalla Commissione ... entro e non oltre il 31 dicembre 2009». Per quanto riguarda l'elaborazione del documento di valutazione, viene precisato che in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Il documento di valutazione, inoltre, potrà essere elaborato anche su supporto informatico; deve essere munito di data certa «o» (congiunzione che consente l'alternatività) attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriale) e del medico competente, se nominato.
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