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"Sconti all’imprenditore che rimuove le irregolarità"

fonte Italia Oggi, D. Alberici / Sicurezza sul lavoro

29/07/2009 - Buone notizie per le aziende che non sono in regola con le norme sulla sicurezza. Potranno usufruire di forti sconti di pena i vertici dell’impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell’entrata in vigore del nuovo Testo unico. Lo ha sancito la Corte di cassazione (sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009) interpretando per la prima volta» le norme sulla sicurezza del lavoro classe 2008. Dunque, l’importanza della decisione depositata dalla terza sezione penale del Palazzaccio sta anche nel fatto che l’attenuante, riduzione di un terzo della pena, «è applicabile anche per fatti pregressi». «Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia», si legge nella massima ufficiale, «per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo dlgs 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art, 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. Pen. si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dagli organi di vigilanza”vale come attenuante”, ma anche detta attenuante e applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo». È il caso del responsabile di una ditta” individuale che lavorava su un cantiere a Napoli le cui impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato impianto elettrico. Dopo una verifica l’uomo era stato denunciata dalla direzione provinciale del lavoro del capoluogo campano. L’anno scorso il tribunale lo aveva condannato per vari reati a tremila euro di multa, con le attenuanti. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione chiudendo uno sconto di pena. La terza azione penale lo ha accolto interpretando in senso estensivo l’articolo 303 del nuovo testo unico. In particolare, si legge in sentenza, che la norma contenuta nel dlgs 81 2008, «applicabile in parte qua perché più favorevole all’imputato, espressamente prevede c he la pena per i reati previsti dal medesimo decreto puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino a un terzo per il contravventore che, entro i termini dell’articolo 491 c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e dalla eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo il ricorso si presenta come non manifestamente infondato» In realtà nel caso specifico l’imprenditore non dovrà scontare nessuna pena perché il reato si è estinto per prescrizione. Se non fosse stato salvato dal passare del tempo avrebbe visto ridurre la pena di un terzo anche se le irregolarità del cantiere erano state riscontrate prima all’entrata in vigore del nuovo testo unico. Questa è una delle primissime sentenze che interpretano il nuovo testo unico ed è forse uno dei rari casi in cui i giudici di legittimità abbandonano per un attimo la linea dura sulle responsabilità di aziende e datori di lavo in materia di sicurezza. Nella maggior parte dei casi la giurisprudenza è infatti arrivata a quello che per molti è un paradosso giuridico nel senso chi ha previsto una responsabilità del datore di lavoro così ampia tanto da far pensare a una responsabilità oggettiva che, però, non esiste nel diritto penale.

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