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"Niente sconti a chi viola il Reach "
fonte Italia Oggi, C. Polisel / Ambiente
03/08/2009 -
Individuate le sanzioni per chi viola il Reach. A breve, i fabbricanti, gli importatori e anche gli utilizzatori che non si atterranno alle previsioni del regolamento Ce n. 1907/2006 pagheranno cara ogni negligenza. Nel senso letterale del termine. Lo scorso 24 luglio il consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto legislativo per la disciplina delle sanzioni conseguenti alle violazioni del regolamento Ce n. 1907/2006, noto come Reach, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche fabbricate o importate nell'Unione europea. Un provvedimento che giunge a due anni dall'entrata in vigore del Reach, in un momento in cui gli operatori, effettuata la pre-registrazione, si apprestano ad affrontare la delicata fase della registrazione delle sostanze chimiche.
Sanzioni amministrative. Il sistema sanzionatorio per cui si è optato è quello delle sanzioni amministrative pecuniarie, che nei casi più gravi arrivano all'importo di 90 mila euro. Niente sconti: è espressamente escluso il pagamento in misura ridotta. Non ottemperare agli obblighi di registrazione di una sostanza potrebbe costare al fabbricante o all'importatore una sanzione da 15 mila a 90 mila euro. Il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza nonostante l'indicazione contraria dell'Echa (Agenzia europea per le sostanze chimiche) è invece punito con la sanzione da 10 mila a 60 mila euro.
Filiera. Il sistema sanzionatorio interessa tutti gli attori della filiera, colpendo le violazioni del regolamento che si verificano in ogni fase della circolazione delle sostanze. Ecco dunque che l'articolo 11 è interamente dedicato agli utilizzatori a valle e alle violazione dei loro specifici obblighi, con sanzioni che per lo più vanno da 10 mila a 60 mila euro. Anche il rappresentante esclusivo (Or) è contemplato dal decreto che, tra l'altro, punisce severamente chi opera come tale senza esse stato regolarmente designato: la sanzione, anche in questo caso, va da 10 mila a 60 mila euro. Informazioni. Nel rispetto della grande importanza attribuita dal Reach alla condivisione delle informazioni, sono sanzionati anche i casi in cui gli operatori trascurano di aggiornare i dati relativi alle sostanze o non li comunicano all'Echa o altri operatori, nei casi prescritti. Il dichiarante o l'utilizzatore a valle che ha cessato di produrre, importare, utilizzare la sostanza e non lo comunica all'Echa dovrà far fronte a una sanzione da 5 mila a 30 mila euro. Essere reticenti nel fornire informazioni all'interno dei Sief, i forum per la condivisione delle informazioni, costerà invece da 10 mila a 60 mila euro.
Sanzioni penali. La sanzione penale dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino a 150 mila euro è prevista soltanto per i casi di sostanze che vengono fabbricate, importate o utilizzate senza la necessaria autorizzazione o in violazione delle restrizioni. Si tratta di sostanze cancerogene, persistenti, bioaccumulabili o tossiche, la cui circolazione non conforme alle regole potrebbe causare gravi effetti per la salute umana o per l'ambiente e viene dunque sanzionata in modo più incisivo.
Quadro normativo. Un decreto articolato, dunque, che però non esaurisce la materia: il quadro normativo in cui si inserisce è infatti complesso e non va trascurato. Anzitutto, il decreto non abroga la normativa che già disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, tra cui i decreti legislativi n. 52 del 1997, n. 65 del 2003 e n. 145 del 2008. Vi è inoltre da tener presente che il decreto fa salve le eventuali sanzioni penali applicabili se il fatto costituisce reato o più grave reato. La diffusione di sostanze pericolose per la salute è, tra l'atro, sanzionata dall'art. 441 del codice penale. Va infine considerato che l'intera materia risulta avere riflessi diretti anche sulla sicurezza dei lavoratori, disciplinata dal dlgs n. 81 del 2008.
Vigilanza. L'introduzione del regime sanzionatorio va di pari passo con l'organizzazione del sistema di vigilanza. Recentemente è stato infatti avviato il progetto Reach-En-Force-1, allo scopo di vigilare sull'attuazione del Regolamento. Sotto il coordinamento dell'Echa, gli ispettori nazionali stanno già procedendo alla verifica delle pre-registrazioni, delle registrazioni e, laddove possibile, delle schede di sicurezza. Un'opera di controllo diretta anzitutto a garantire la tutela della salute del consumatore e dell'ambiente. Ma non solo. Attraverso una corretta applicazione del Reach si mira anche a salvaguardare settori produttivi, quali per esempio il tessile. Come sottolinea, infatti, la relazione illustrativa al Decreto, l'efficienza del sistema nazionale di controllo e vigilanza è determinante per evitare situazioni di squilibrio competitivo a favore, in particolare, dei produttori extra-europei.
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